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(testo integrato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012)

Delibera n. 17439

Definizione dei termini e delle modalità per l’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (testo integrato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 161 recante disposizioni in materia di Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob;

VISTA la Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTO, in particolare, l’articolo 45 della medesima Direttiva, recante disposizioni in materia di iscrizione all’albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, che consente ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati ed, allo stato, indicati nell’Allegato 1 alla presente delibera, di continuare, limitatamente al periodo transitorio identificato nella medesima Decisione, le loro attività di revisione in deroga al citato articolo 45 della Direttiva, a condizione che forniscano informazioni in merito a se stessi e ai principi di revisione e alle regole di indipendenza applicati nell’attività svolta;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto, che istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale;

VISTO l’articolo 34, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che prevede l’iscrizione nel Registro dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi “che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione”;

VISTO l’articolo 43, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, in base al quale l’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;

VISTO, inoltre, l’articolo 43, comma 9, del citato decreto legislativo, in base al quale, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione indicati al comma 1 del medesimo articolo, “la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, in un’apposita sezione dell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti”;

VISTO, infine, l’articolo 34, comma 6, del più volte richiamato decreto, in base al quale “le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici”;

Considerato che, fino all’istituzione di tale Registro da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, il menzionato articolo 34, comma 6, è del pari applicabile alle relazioni di revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non iscritti nell’apposita sezione dell’Albo speciale tenuto dalla Consob;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare le disposizioni che individuano i termini e le modalità per consentire ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, di essere iscritti in un’apposita Sezione dell’Albo speciale tenuto dalla Consob, in conformità a quanto dispone il citato articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATO l’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che consente, tra gli altri, alla Consob di derogare, in caso di necessità e urgenza, ai principi che governano la predisposizione di atti di regolazione generale e, in particolare, alla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

CONSIDERATO inoltre che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il periodo di vigenza delle disposizioni che si intendono adottare con la presente delibera, è certo che queste ultime avranno una efficacia temporanea, essendo destinate ad essere sostituite dalle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 34, comma 7, del più volte menzionato decreto non appena verrà istituito il Registro;

RITENUTO quindi di poter prescindere dalla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziatori e dei consumatori;

VISTA, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, successivamente modificata, e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che affida alle Autorità di vigilanza, e dunque alla Consob, la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza;

D E L I B E R A:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nella presente delibera si intendono per:

a) “Direttiva”: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;

b) “Testo Unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) “Ente di revisione di un Paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è incaricato della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo;

d) “Paese terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione europea;

e) “Responsabile della revisione”: una persona fisica responsabile dello svolgimento dell’incarico di revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo per conto di un ente di revisione;

f) “Revisore di un Paese terzo”: una persona fisica incaricata dello svolgimento della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo;

g) “Sezione”: l’apposita Sezione istituita nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del Testo Unico, in cui la Consob iscrive i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

h) “Sezione A”: l’apposita parte della Sezione dell’Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi sono iscritti in conformità all’articolo 2 della Decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011[1];

i) “Sezione B”: l’apposita parte della Sezione dell’Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi sono iscritti in conformità all’articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva 2006/43/CE.

Art. 3
(Istituzione della Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi)

1. E’ istituita una Sezione nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del Testo Unico, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi, di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La Sezione di cui al comma 1 è distinta in due parti al fine di consentire l’iscrizione di revisori ed enti di revisione di Paesi terzi in conformità, rispettivamente, all’articolo 2 della Decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011 e all’articolo 45 della Direttiva[2]([2]).

3. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformità all’articolo 2 della Decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011, la Sezione A riporta le seguenti informazioni:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell’ente di revisione;

b) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;

c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea[3].

4. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformità all’articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva, la Sezione B riporta le seguenti informazioni:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell’ente di revisione;

b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;

d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

g) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell’ente di revisione;

h) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera k), nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l’indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva.

5. Le informazioni contenute nella Sezione dell’Albo speciale sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet della Consob.

6. L’iscrizione nella Sezione non abilita all’esercizio della revisione legale in Italia.

Art. 4
(Aggiornamento della Sezione)

1. I revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi iscritti nella Sezione dell’Albo speciale di cui all’articolo 1 sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano tempestivamente alla Consob qualsiasi modifica di tali informazioni provvedendo, se del caso, a presentare la relativa documentazione.

2. La Consob provvede all’aggiornamento della Sezione dell’Albo speciale.

PARTE II
PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 GENNAIO 2011
[4]

Art. 5
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati negli Allegati 1 e 2 alla presente delibera che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39[5].

2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione A.

Art. 6
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella Sezione A dell’Albo speciale è presentata alla Consob mediante compilazione dell’apposito Modulo A allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell’ente di revisione di un Paese terzo al quale è stato conferito l’incarico.

2. La domanda contiene:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell’ente di revisione;

b) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione tenuto conto della definizione di rete di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva;

c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

f) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione;

g) l’indicazione se e quando è avvenuto l’ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell’Autorità che lo ha svolto; in caso di avvenuto controllo, in allegato, le informazioni necessarie per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall’ente di revisione a fronte delle stesse;

h) l’elenco dei clienti di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

i) i principi di revisione e le regole e i principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera h);

j) l’elenco dei documenti allegati alla domanda.

3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 7
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob verifica la completezza della domanda e comunica al soggetto istante gli elementi informativi eventualmente mancanti.

2. Il soggetto istante provvede tempestivamente ad integrare la domanda presentata con gli elementi informativi richiesti.

3. Dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi ai sensi del comma 1 e fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi, il termine stabilito al comma 4 per il compimento delle istruttorie è sospeso.

4. La Consob delibera entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 8
(Cancellazione)

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell’ente di revisione iscritti nella Sezione A ove riscontri che:

a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;

b) la registrazione nel paese di origine per l’esercizio della revisione contabile è venuta meno.

PARTE III
PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 45 DELLA DIRETTIVA

Art. 9
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione dei Paesi terzi non compresi negli Allegati 1 e 2 alla presente delibera, che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39([6])[6].

2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione B.

Art. 10
(Condizioni per l’iscrizione)

1. L’iscrizione alla Sezione B è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

b) i revisori responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all’articolo 11, lettera k), per conto dell’ente di revisione, sono in possesso dei requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

c) la revisione dei conti dei clienti di cui all’articolo 11, lettera k), è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all’articolo 26 della Direttiva e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 24 e 25 della medesima Direttiva, ovvero in conformità a principi e regole equivalenti;

d) il revisore del Paese terzo ovvero i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell’ente di revisione del Paese terzo nonché i responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all’articolo 11, lettera k), sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati ai sensi dell’articolo 13;

e) il revisore di un Paese terzo o l’ente di revisione pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall’articolo 40 della Direttiva ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti.

Art. 11
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella Sezione B dell’Albo speciale è presentata alla Consob mediante compilazione dell’apposito Modulo B, allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell’ente di revisione di un Paese terzo al quale è stato conferito l’incarico.

2. La domanda contiene:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell’ente di revisione;

b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva;

d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l’indicazione dell’Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

e) l’indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di precedenti rifiuti di domanda di registrazione o di provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine;

f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

g) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell’Unione Europea o dell’Area Economica Europea;

h) l’indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero dell’Area Economica Europea;

i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell’ente di revisione;

j) l’indicazione se la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

k) l’elenco dei clienti di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

l) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera k), nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l’indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

m) l’indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera k) e, in assenza dei principi di revisione di cui all’articolo 26 della Direttiva, l’indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformità agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall’International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un’attestazione che confermi l’equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;

n) l’indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all’articolo 45, paragrafo 6, della Direttiva, l’indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformità ai principi di indipendenza contenuti nella Sezione 290 del Codice di etica adottato dall’International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un’attestazione che confermi l’equivalenza dei principi di indipendenza utilizzati a quelli dell’IFAC;

o) l’indicazione se negli ultimi dodici mesi si è proceduto sul sito internet del revisore o dell’ente di revisione alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall’articolo 40 della Direttiva, ovvero se si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei tre mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;

p) la certificazione di cui all’articolo 13, fornita dal revisore di un Paese terzo ovvero, in caso di ente di revisione di un Paese terzo, dai soggetti individuati alle lettere i) e l);

q) l’elenco dei documenti allegati alla domanda.

3. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto istante ha facoltà di indicare se e quando è avvenuto l’ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell’Autorità che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo, le informazioni per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall’ente di revisione a fronte delle stesse.

4. Si applica l’articolo 6, comma 3.

Art. 12
(Istruttoria della domanda)

1. Alle domande presentate dai revisori e dagli enti di revisione di un Paese terzo di cui all’articolo 11, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

2. La Consob, in aggiunta alle informazioni indicate all’articolo 7, comma 1, può chiedere ulteriori dati informativi al soggetto istante.

Art. 13
(Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità)

1. Ai fini dei requisiti di onorabilità, i revisori di un Paese terzo e i soggetti di cui all’articolo 11, lettere i) e l), forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l’idoneità dei certificati all’attestazione in questione.

2. Qualora l’ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.

3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 14
(Cancellazione)

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell’ente di revisione dalla Sezione B ove riscontri che:

a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;

b) è venuta meno una delle condizioni indicate all’articolo 10;

c) la registrazione richiesta nel paese di origine per l’esercizio della revisione contabile è venuta meno.

Art. 15
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni adottate con la presente delibera sono vigenti fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[7].

Roma, 27 luglio 2010

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti


Allegato 1[8]

Elenco dei Paesi terzi per cui vige il periodo transitorio regolato dalla Decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2011

  • Abu Dhabi
  • Bermuda
  • Brasile
  • Isole Cayman
  • Centro finanziario internazionale di Dubai
  • Egitto
  • Guernsey
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Isola di Man
  • Israele
  • Jersey
  • Malaysia
  • Marocco
  • Mauritius
  • Nuova Zelanda
  • Russia
  • Taiwan
  • Thailandia
  • Turchia

Allegato 2[9]

Elenco dei Paesi terzi per i quali la Decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011 ha dichiarato l’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile

  • Australia
  • Canada
  • Cina
  • Croazia
  • Giappone
  • Singapore
  • Sudafrica
  • Corea del Sud
  • Svizzera
  • Stati Uniti d’America (cessa di applicarsi il 31 luglio 2013)

Note:

[1] Lettera così modificata dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[2] Comma così modificato dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[3] Comma così modificato dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[4] Titolo così modificato dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[5] Comma così modificato dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[6] Comma così modificato dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[7] Pubblicata nella G.U. n. 187 del 12.8.2010.

[8] Allegato così sostituito dalla delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.

[9] Allegato aggiunto con delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012.