Delibera n. 17468 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 17468
Ristrutturazione societaria del gruppo Italpetroli - Acquisto indiretto, da parte di Newco Roma della partecipazione di controllo nella A.S. Roma s.p.a. - Istanza di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "TUF");
VISTO l'art. 114, comma 5, del TUF;
VISTO in particolare l'art. 106, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che Unicredit Corporate Banking S.p.A. (Unicredit), Compagnia Italpetroli S.p.A. (Italpetroli) e la Famiglia Sensi, per il tramite dei loro legali, con istanza del 29 luglio 2010 (la "Istanza") hanno chiesto alla Consob, con riferimento alla partecipazione in A.S. Roma S.p.A. (Roma) che Newco Roma verrà ad acquisire per effetto della prospettata scissione parziale proporzionale di Italpetroli, (i) in primis di ritenere applicabile all'operazione l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto prevista dall'art. 106, comma 5, lett. b) (c.d. esenzione "infragruppo"); (ii) in via subordinata, di adottare, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF, un provvedimento motivato che disponga l'applicazione dell'esenzione dal suddetto obbligo prevista al comma 5, lett. d), del medesimo articolo per operazioni di carattere temporaneo;
VISTO che la Roma è attualmente controllata indirettamente da Italpetroli con una partecipazione complessivamente pari al 67,097% del capitale. Tale partecipazione è detenuta per la quasi totalità da Roma 2000 S.r.l. (Roma 2000), la quale possiede circa il 66,24% del capitale sociale della Roma;
CONSIDERATO che da tempo sono in corso trattative tra la famiglia Sensi ed Unicredit volte a definire la sistemazione dell'ingente debito bancario del gruppo Italpetroli, debito contratto, per la massima parte con la medesima Unicredit;
VISTO che le parti, in data 26 luglio 2010, hanno raggiunto un accordo che prevede una complessiva ristrutturazione del gruppo Italpetroli, che sarà compiuta attraverso una serie di operazioni societarie unitamente alla definizione di determinate strutture di governance delle società del gruppo;
CONSIDERATO che le fasi della ristrutturazione del gruppo Italpetroli, sono in estrema sintesi le seguenti:
1. modifica della governance di Italpetroli e delle società del gruppo (ad eccezione di Roma), fermo restando l'assetto proprietario di Italpetroli (49% Unicredit, 51% Sensi) con la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione formato da un consigliere di nomina Sensi, un consigliere di nomina Unicredit ed un terzo consigliere professionista di fiducia di entrambe le parti. Il CdA di Italpetroli così nominato avvierà la procedura di dismissione degli assets, tra i quali partecipazione in Roma, quest'ultima con l'ausilio di un primario Advisor;
2. delibera di una scissione parziale proporzionale di Italpetroli con contestuale costituzione di una nuova società beneficiaria (Newco Roma) la quale ad esito della scissione, sarà proprietaria di un compendio scisso sostanzialmente composto dalla partecipazione in Roma 2000 (che a sua volta detiene la partecipazione di controllo della Roma, tutti i diritti sull'immobile di Trigoria e sul marchio ASR Roma) e da debito. Newco Roma avrà in tal modo il medesimo assetto proprietario di Italpetroli, ed avrà altresì il medesimo assetto di governance (consiglio di amministrazione composto come sopra descritto). Newco Roma procederà nel processo di cessione della Roma già avviato dal CdA di Italpetroli;
3. la Roma continuerà, fino alla cessione, ad essere gestita da Rosella Sensi che manterrà la carica di Presidente della Roma per un periodo di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e Unicredit vanterà solo alcuni diritti di minoranza (nomina di un rappresentante nel CdA e veto sulla nomina del CfO);
4. subito dopo l'efficacia della scissione la famiglia Sensi cederà ad Unicredit il 51% della scissa Italpetroli, (pertanto Unicredit verrà a detenere il 100% del capitale di Italpetroli), alla quale faranno capo tutte le residue attività del gruppo tranne la Roma;
5. impegno della famiglia Sensi di reinvestire il prezzo ottenuto dalla compravendita nell'acquisto, per un corrispettivo pari a 30 MLn di Euro, di due società immobiliari nelle quali nel frattempo sarà stato trasferito da Italpetroli il compendio immobiliare destinato a rimanere della famiglia Sensi;
6. stipula di un'opzione call a favore di Unicredit esercitabile decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo fino a 48 mesi successivi (con possibilità di esercizio anticipato), nonché meccanismi di earn out della famiglia Sensi.
CONSIDERATO che per effetto della scissione parziale proporzionale un nuovo soggetto (Newco Roma) acquisterà il controllo indiretto della Roma, e tale nuovo soggetto avrà compagine azionaria identica alla società scissa, ma governance differente da quella originaria di Italpetroli ed esistente antecedentemente al raggiungimento dell'accordo del 26 luglio u.s., e che, conseguentemente, la società quotata, ad esito della scissione, passerà dal controllo (indiretto) esclusivo della famiglia Sensi al controllo (indiretto) congiunto della famiglia Sensi e di Unicredit, con conseguente obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF;
RITENUTO pertanto che, ancorché vi sia stata una modifica della governance di Italpetroli precedentemente all'efficacia della scissione, l'analisi dell'operazione nella sua unitarietà porta a ritenere che l'operazione medesima sia stata concepita nell'ambito di un complessivo disegno unitario e che tale articolazione temporale non consenta l'automatica applicazione dell'esenzione dall'obbligo di OPA per operazioni c.d. "infragruppo" di cui all'art. 106, comma 5, lett. b), del TUF;
CONSIDERATO peraltro che, sulla base delle pattuizioni intervenute, è corretto ritenere che la posizione assunta da Newco Roma (con il suo assetto di governance) non rivesta un carattere di stabilità ma che è anzi nell'interesse delle parti procedere, non appena possibile, alla dismissione diretta o indiretta della partecipazione; indici in tal senso sono in particolare: il mantenimento della detenzione da parte della famiglia Sensi della maggioranza delle azioni; la previsione di una durata di 24 mesi della presidenza esecutiva da parte dell'attuale Presidente Rosella Sensi; la previsione di una call esercitabile tra 12 e 48 mesi;
CONSIDERATO altresì che Italpetroli non è una holding che detiene esclusivamente la partecipazione nella Roma, ma è una società a capo di un ampio gruppo operante in più settori (alberghiero, immobiliare e petrolifero) di cui la Roma rappresenta solo uno degli assets;
RITENUTO pertanto che la scissione proporzionale di Italpetroli e la costituzione di Newco Roma sia funzionale ad una migliore valorizzazione degli assets destinati alla dismissione;
RITENUTO altresì che:
- dall'analisi complessiva dell'operazione, la stessa appare volta, da un lato, a liquidare le attività del gruppo Italpetroli mantenendo lo stesso in bonis, e, dall'altro lato, alla valorizzazione dell'asset Roma in via separata dagli altri in considerazione del particolare settore di attività della società, e che in tale ottica la modifica della governance di Italpetroli appare volta ad assicurare un assetto di indipendenza e terzietà per consentire il corretto svolgimento di tutte le procedure di dismissione dei singoli assets;
- che la modifica della governance (in assenza della quale, non essendovi mutamenti di azionariato tra le precedenti controllanti Italpetroli e Roma 2000 e l'attuale Newco Roma si rimarrebbe all'interno di un'operazione infragruppo) non pare dar luogo ad un nuovo assetto stabile di controllo della Roma ma ad un assetto strutturalmente provvisorio volto a favorire la dismissione;
- che il complesso degli accordi dà luogo ad una conservazione, fino al momento in cui sarà possibile pervenire alla dismissione, dell'attuale gestione operativa della società quotata, sia in termini di persone, che di politiche gestionali;
- che pertanto l'influenza di Unicredit sulla gestione ordinaria della società quotata Roma non ne risulta in concreto rafforzata;
VISTO l'art. 106, comma 6, del TUF, in base al quale la Consob può: "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";
VALUTATA pertanto che nel caso in esame, pur non essendo applicabile alcuna delle diposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 106, comma 5, si è in presenza di un'operazione dotata di caratteristiche di temporaneità e mancanza di un reale mutamento dell'assetto di controllo che costituiscono la ratio di diverse ipotesi di esenzione dall'obbligo di Opa ed in particolare dell'art. 106, comma 5, lett. d), del TUF che prevede una specifica esenzione per "operazioni di carattere temporaneo", anche se l'operazione in esame non è riconducibile all'ipotesi contemplata dal vigente art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento n. 11971/99 (di seguito "RE"), in forza del quale "l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se....la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto";
D E L I B E R A:
L'acquisto indiretto della partecipazione di controllo nella Roma da parte di Newco Roma per effetto della prospettata scissione parziale proporzionale di Italpetroli non comporta obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi del combinato disposto degli articoli dell'art. 106, comma 1 e comma 3, lett. a), del TUF in capo alla medesima Newco Roma, potendosi ricondurre tale fattispecie all'ipotesi di esenzione per "operazioni di carattere temporaneo" di cui all'art. 106, comma 5, lett. d), del TUF, a condizione che la partecipazione acquisita venga alienata entro il termine di ventiquattro mesi dall'adozione della presente delibera.
Si stabilisce inoltre l'obbligo, per Newco Roma, ovvero, nelle more dell'efficacia della scissione, per i soggetti che hanno presentato l'istanza, di tenere il mercato informato con cadenza almeno mensile tramite la pubblicazione di una sintesi delle informazioni rilevanti sullo stato di avanzamento delle trattative per la suddetta cessione che abbiano comunque un'influenza sulle quotazioni del titolo A.S. Roma.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
Milano, 7 settembre 2010
IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti