Delibera n. 12.2.2010 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Atto Banca d’Italia/Consob del 24-12-2010
Modifiche al Provvedimento recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"
LA BANCA D'ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (Testo Unico);
VISTA la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", che ha modificato, in particolare, alcune disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, del predetto Testo Unico, in materia di "Gestione accentrata di strumenti finanziari";
VISTI gli articoli 68, 69, 70, del Testo Unico che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, i sistemi di garanzia e i servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché gli articoli 72, 80, 81 e 83-duodecies del Testo Unico, che attribuiscono alla Consob il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, le insolvenze di mercato e i servizi di gestione accentrata;
VISTI gli articoli 77 e 82 del Testo Unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob la vigilanza sui sistemi di garanzia, sui servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sui servizi di gestione accentrata per il perseguimento delle finalità di rispettiva competenza;
VISTO il Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione";
CONSIDERATA la necessità di adeguare la Disciplina sopra richiamata alle modifiche apportate al Testo Unico dal citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27;
CONSIDERATE le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
RITENUTA inoltre la necessità di prevedere una disciplina transitoria, onde consentire agli intermediari e agli emittenti di porre in essere i necessari adeguamenti onde conformarsi alle nuove disposizioni in materia di: utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la richiesta di comunicazione o certificazione; comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter e 148 del Testo Unico e relative comunicazioni rettificative e di revoca; segnalazioni dovute per le finalità dell'art. 127-quater del Testo Unico in materia di maggiorazione dei dividendi;
ACQUISITA reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti modificate della Disciplina rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorità d'intesa con l'altra;
E M A N A N O
l'unito atto recante le modifiche al Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la "Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione". L'atto recante le modifiche al Provvedimento del 22 febbraio 2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2010
PER LA BANCA D’ITALIA |
PER LA CONSOB IL PRESIDENTE VICARIO Vittorio Conti |
I. Al Provvedimento adottato d'intesa da Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la "Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 1, Titolo I, Parte I è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti diretti;
e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi offerti e agli analoghi sistemi gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;
f) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del TUF;
g) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un aderente a una controparte centrale;
h) «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra gli aderenti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti aderenti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
i) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata contabile;
j) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
k) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;
l) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del TUF, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e le società di gestione definite alla lettera ff);
m) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;
n) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;
o) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;
p) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
q) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
r) «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli aderenti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;
s) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;
t) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
u) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto sulla definitività;
v) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
w) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
x) «partecipanti»: i liquidatori, gli aderenti e gli intermediari ammessi alla gestione accentrata;
y) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
z) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;
aa) "servizi di garanzia": servizi volti a garantire il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l'attività di gestione di sistemi di garanzia;
bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
dd) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
ff) «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;
gg) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
hh) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
ii) «società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia;
jj) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all'articolo 1, comma 2, del TUF;
kk) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.".
2. Nel Capo I, Titolo II, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "f) gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria.";
- all'articolo 10 il comma 4 è soppresso;
- al medesimo Capo I è aggiunto il seguente articolo 11:
"Art. 11
Altre risorse finanziarie
1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute a:
a) istituire un fondo speciale di garanzia; e
b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative.
2. Il fondo previsto dal comma 1, lettera a), è diverso dalla riserva legale ed è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.".
3. Il Capo II della Parte I è sostituito dal seguente:
"CAPO II
Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 12
Contenuto minimo del regolamento dei servizi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del TUF, il regolamento dei servizi stabilisce, tra l'altro:
a) le modalità di organizzazione e di funzionamento delle attività indicate all'articolo 9 e dei collegamenti previsti al Titolo V;
b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
c) le categorie di soggetti che possono essere ammessi alla gestione accentrata, in qualità di intermediari, in ottemperanza alla disciplina comunitaria e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
d) l'ammissione alla gestione accentrata, in qualità di emittenti, dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati alla lettera b);
e) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti indicati alle lettere c) e d);
f) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari partecipanti;
g) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
h) le modalità di immissione in gestione accentrata e di ritiro di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, nonché le modalità per l'esercizio dei relativi diritti;
i) le misure organizzative adottate per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali;
j) i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte dei soggetti ammessi;
k) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva il regolamento dei servizi e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del TUF, Parte III, Titolo II, Capo I, e del presente provvedimento.
Art. 13
Intermediari
1. Le seguenti categorie di soggetti sono ammesse alla gestione accentrata in qualità di intermediari, ai sensi dell'articolo 79-quater del TUF:
a) le banche italiane e le banche comunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB;
b) le sim e le imprese di investimento comunitarie previste dall'articolo 1, comma 1, del TUF;
c) le banche extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB, con succursali in Italia;
d) le imprese di investimento extracomunitarie, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del TUF, con succursali in Italia;
e) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF, fatto salvo quanto previsto all'articolo 36, comma 2, del TUF;
f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF;
g) gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o assegnati dagli stessi o da società controllate o collegate attraverso partecipazione azionaria;
h) Poste Italiane S.p.A.
Art. 14
Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata
1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:
a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi;
b) liberamente trasferibili e interamente liberati;
c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:
- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.
d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;
f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 19, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.
Gli strumenti finanziari non liberamente trasferibili possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.
2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera a).
Sezione II
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
Art. 15
Presupposti della dematerializzazione
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, del TUF.
2. Sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF:
a) gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;
b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.
3. Gli strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 1 e 2 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.
5. Al cessare delle condizioni previste dai commi 1 e 2, e nell'ipotesi prevista al comma 3, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.
6. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari partecipanti l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.
Art. 16
Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati
1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente le società di gestione accentrata:
a) annullano gli strumenti finanziari;
b) registrano sui conti previsti dall'articolo 30, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari partecipanti. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;
c) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.
2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.
Art. 17
Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati
1. Per l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'articolo 16, comma 1:
a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;
b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.
2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.
3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:
a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;
b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'OICR nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.
Art. 18
Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione
1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.
2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.
Sezione III
Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli
Art. 19
Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata
1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del TUF.
Art. 20
Legittimazione alle procedure di ammortamento
1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono legittimate a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.
Sezione IV
Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni
Art. 21
Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta.
2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
a) il nominativo del richiedente;
b) il nominativo del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;
c) la data della richiesta;
d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola "fino a revoca";
h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
j) il numero progressivo annuo di emissione.
3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente e al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione.
4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-sexies e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.
6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.
7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.
Art. 22
Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea
1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui si determina la legittimazione per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del voto (record date), ai sensi del medesimo comma.
2. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'articolo 83-sexies, comma 4 ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.
Art. 23
Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti
1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter e 148 del TUF è attestata da una comunicazione all'emittente.
2. L'intermediario rende indisponibili, ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile, le azioni oggetto di comunicazione limitatamente all'esercizio del diritto previsto dall'articolo 2437, del codice civile.
3. Si applica l'articolo 22, comma 3.
Art. 24
Comunicazioni rettificative e di revoca
1. Gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l'eventuale cessione degli strumenti finanziari oggetto di una precedente comunicazione inviata per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter e, con riferimento alle società cooperative, 147-ter del TUF, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.
2. Limitatamente all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.
3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, del TUF, o come desumibile dalle indicazioni degli emittenti, in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 126-bis, 127-ter e, con riferimento alle società cooperative, 147-ter del TUF.
4. Con riferimento alle comunicazioni inviate per l'esercizio dei diritti indicati al comma 1, come eventualmente rettificate ai sensi del medesimo comma, il soggetto legittimato può chiedere l'invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.
Art. 25
Certificazioni per l'esercizio di altri diritti
1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22 e 23 è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili.
2. La certificazione è rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ultimo intermediario.
3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.
4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato».
5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.
Art. 26
Segnalazioni agli emittenti
1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 83-novies e 83-duodecies, del TUF. Gli intermediari indicano altresì agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 127-quater, del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di una società di gestione accentrata, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.
Art. 27
Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni
1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23 e 24 e le segnalazioni previste dall'articolo 26 sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.
2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-ter e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. Le segnalazioni previste dagli articoli 83-novies e 83-duodecies del TUF sono effettuate:
a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;
b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1, del TUF;
c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto.
5. L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici.
Art. 28
Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti
1. Le società di gestione accentrata segnalano agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89 del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.
2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.
Art. 29
Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti
1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono.
2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dalle società di gestione accentrata, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.
4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.
5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.
6. Nel caso previsto dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF, gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.
7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste dal presente articolo.
Sezione V
Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata
Art. 30
Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, a eccezione degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF, per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.
3. Le società di gestione accentrata:
a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.
Art. 31
Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.
2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:
a) l'indicazione numerica e il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;
b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.
Art. 32
Tenuta dei conti degli intermediari
1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.
2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.
Art. 33
Registrazione dei movimenti contabili
1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.
2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, gli intermediari effettuano le conseguenti registrazioni sui conti, riportando almeno le seguenti informazioni:
a) data di effettivo regolamento;
b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
d) segno dell'operazione.
Art. 34
Evidenze contabili
1. Le società di gestione accentrata e gli intermediari conservano evidenza delle registrazioni degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti per un periodo di cinque anni.
Art. 35
Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata
1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 31 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.
Art. 36
Quadratura dei conti presso gli intermediari
1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata o la somma dei saldi dei conti di proprietà presso le società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso le società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.
Art. 37
Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari
1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data dell'iscrizione;
b) specie degli strumenti finanziari;
c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;
e) data di costituzione del vincolo e indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;
f) quantità degli strumenti finanziari;
g) titolare degli strumenti finanziari;
h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
i) eventuale data di scadenza del vincolo.
2. La documentazione rilasciata dall'intermediario in favore dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.
3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.
Art. 38
Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-octies, comma 2, del TUF l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) data di accensione del conto;
b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
e) titolare degli strumenti finanziari;
f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
g) eventuale data di scadenza del vincolo.
2. Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.
3. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.
4. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.
Sezione VI
Disposizioni speciali
Art. 39
Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Le disposizioni degli articoli 14 e 16, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli dal 30 al 38 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 90 del TUF.
2. La quadratura prevista dall'articolo 35 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.
Art. 40
Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari
1. Nel caso di immissione nel sistema di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.
2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.
3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.".
4. Nel Capo I, Titolo III, Parte I, il comma 1 dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: "1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:
a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;
b) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;
c) la conformità del regolamento di cui all'articolo 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.";
5. Nel Capo II, Titolo III, Parte I, il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di agevolare l'ordinato funzionamento dei servizi di liquidazione, la società di gestione dei servizi di liquidazione:
a) adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a minimizzare il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi;
b) richiede ai partecipanti di rendere tempestivamente disponibili gli strumenti finanziari e il contante necessari per regolare le proprie obbligazioni nei servizi stessi.".
6. Nel Capo I, Titolo IV, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 52:
- al comma 1: le parole: "i partecipanti" sono sostituite dalle parole: "gli aderenti";
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 70, comma 1, del TUF;
b) il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;
c) la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.";
- l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
"Art. 53
Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia
1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile delle attività diverse da quella di gestione di sistemi di garanzia e comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le misure organizzative e gli strumenti di controllo dei rischi relativi a tali attività. Per le attività diverse da quella di erogazione di servizi di garanzia adottano misure atte a garantirne la separazione sia contabile sia organizzativa.";
7. Nel Titolo V, Parte I, all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti relativi ai collegamenti di cui all'articolo precedente, corredati dell'analisi dei rischi e dell'illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili.";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio del collegamento trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob:
- i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, e ogni successiva modifica degli stessi,
- le procedure e le altre misure stabilite per il controllo dei rischi.
Eventuali successive modifiche dei contratti e delle procedure per il controllo dei rischi vanno trasmesse alla Banca d'Italia e alla Consob con il medesimo anticipo rispetto al termine di efficacia.";
- il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, la Banca d'Italia e la Consob possono in qualsiasi momento richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti di cui ai commi precedenti.".
II. Le modifiche apportate al Provvedimento recante la "Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto nei seguenti punti:
II.1. Le disposizioni contenute negli articoli 21, comma 3, 23, 24 e 26, comma 2, e, limitatamente alle comunicazioni previste dagli articoli 23, 24 e 26, comma 2, le disposizioni contenute nell'articolo 27, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al fine di consentire agli intermediari e agli emittenti di: adeguare le rispettive procedure interne, concordare i flussi informatici standardizzati da utilizzare per le comunicazioni e per le segnalazioni disciplinate dagli articoli sopra richiamati, predisporre o adeguare i necessari strumenti telematici o informatici.
II.2. Le società di gestione provvedono all'eventuale adeguamento del proprio regolamento alle nuove disposizioni, in occasione della prima modifica dello stesso o, comunque, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche.