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Bollettino


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Delibera n. 17935

Definizione delle funzioni di Avvocato Generale e attribuzione delle stesse all'Avv. Fabio Biagianti, Funzionario Generale

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, da ultimo modificato con delibere n. 17832 e n. 17833 del 22 giugno 2011 rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 17912 del 1° settembre 2011 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 17851 del 7 luglio 2011, recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto;

VISTA la successiva delibera n. 17852 del 7 luglio 2011, recante la definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle unità organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto;

VISTE le decisioni della Commissione del 7 luglio 2010 e del 2 marzo 2011, con cui è stato stabilito di adeguare l'organizzazione della Consulenza Legale della Consob alle richieste formulate, ai sensi della legge professionale, dai competenti organi dell'ordine forense, dando mandato alla Divisione Risorse di formulare proposte alla Commissione al riguardo;

CONSIDERATO che, con delibera n. 17851 del 7 luglio 2011, concernente l'assetto organizzativo della Consob, è stato dato avvio a tale processo di adeguamento, collocando la Consulenza Legale in posizione di diretta collaborazione con la Commissione;

CONSIDERATO, altresì, che, anche al fine di evitare effetti negativi per gli avvocati attualmente operanti presso la Consulenza Legale della Consob, iscritti a sezione speciale dell'albo degli Avvocati, e, più in generale, per la continuità e l'efficacia della difesa in giudizio della Consob, occorre portare a termine il processo avviato in contatto con i competenti organi dell'ordine forense ed esaminando, nel rispetto della legge professionale, i diversi profili giuridici, economici ed organizzativi coinvolti;

RITENUTO che, al fine di adeguare l'organizzazione della Consulenza Legale della Consob, un utile punto di riferimento è rappresentato dall'ordinamento della Banca d'Italia;

CONSIDERATO che tale ordinamento prevede, fra l'altro, le figure dell'Avvocato Generale e dell'Avvocato Capo del Servizio Consulenza Legale e ritenuto che tale distinzione contribuisce a favorire la crescita dei legali interni e la loro piena integrazione, pur con le specificità professionali, nella struttura organizzativa e nella disciplina delle carriere dell'Istituto di emissione e che tale positivo effetto si determinerebbe anche all'interno della Consob;

TENUTO CONTO che istanze nella direzione di una maggiore conformità dell'organizzazione della Consulenza Legale alle richieste degli organi forensi e alla struttura della Banca d'Italia e di una maggiore valorizzazione dei legali interni sono state formulate da tutte le organizzazioni sindacali operanti presso la Consob (cfr. lettera FIBA CISL/SIBC del 23.6.2011; lettera FISAC CGIL/UILCA UIL del 23.6.2011 e documento del 28.6.2011; lettera FALBI del 27.6.2011);

CONSIDERATO che l'adeguamento di cui sopra, per essere portato a termine, richiede un'attività coordinata di più strutture organizzative della Consob, che presti attenzione contestualmente agli aspetti di conformità alla legge professionale, anche alla luce della sua evoluzione, agli aspetti economico-stipendiali e agli aspetti organizzativi;

CONSIDERATO che la nuova organizzazione della Consob adottata con delibera n. 17851 del 7 luglio 2011 evidenzia la necessità di un coordinamento delle attività di formazione legale, ricerca e studi giuridici svolte da diverse strutture della Consob, sia come loro compito istituzionale sia come necessario supporto ai compiti istituzionali loro attribuiti;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, introdurre nell'Istituto le funzioni di Avvocato Generale, che dovranno essere affidate a un Funzionario Generale in possesso di comprovata esperienza professionale, consolidata anche attraverso una pluriennale attività di rappresentanza e difesa di fronte alle magistrature superiori;

VISTO l'art. 27-ter del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob concernente i compiti dei Funzionari Generali, che prevede che agli stessi siano attribuite funzioni di coordinamento tra le attività di più unità organizzative;

D E L I B E R A

Art. 1

A un Funzionario Generale, in possesso dei requisiti per la difesa di fronte alle magistrature superiori, che non sia contestualmente responsabile della Consulenza Legale, sono attribuite le seguenti funzioni, sinteticamente definite come di Avvocato Generale:

- coordinare le attività, svolte da più unità organizzative, necessarie al pieno adeguamento della Consulenza Legale alle previsioni della legge professionale, mantenendo i rapporti con gli organi competenti dell'Ordine forense;

- svolgere, con il supporto della struttura della Consulenza Legale, gli incarichi di difesa legale che gli verranno direttamente affidati, a seguito di determinazione della Commissione, dal Presidente;

- fornire, con il supporto della struttura della Consulenza Legale, i pareri legali che gli verranno direttamente richiesti dal Presidente, dalla Commissione o dal Segretario Generale;

- predisporre, anche sulla base delle proposte della Consulenza Legale, il piano di formazione dei legali dell'Istituto, assicurandone la rispondenza ai requisiti previsti dall'ordine professionale, e curarne l'attuazione, coordinando a tal fine le attività della Consulenza Legale, della Divisione Amministrazione e della Divisione Studi;

- individuare, coordinandosi con le unità organizzative competenti, i contenuti giuridici del piano di formazione per i dipendenti della Consob;

- curare il coordinamento tra la Divisione Studi e le altre Divisioni nella predisposizione del piano della ricerca e degli studi giuridici della Consob.

Il Funzionario Generale in questione continuerà a svolgere, con le modalità preesistenti, gli eventuali incarichi di difesa in giudizio già affidatigli con delega del Presidente prima dell'attribuzione delle funzioni di Avvocato Generale.

Art. 2

Le funzioni di Avvocato Generale di cui all'art. 1 sono conferite all'Avv. Fabio Biagianti, funzionario generale.

Art. 3

La presente delibera, che entra in vigore dal 1° ottobre 2011, sarà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob e nel sito Intranet dell'Istituto.

Roma, 15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas