Delibera n. 7.2.2012 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Atto Banca d'Italia / Consob del 25 luglio 2012
Modifiche al regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza) per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
LA BANCA D'ITALIA E LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, "TUB");
VISTO il regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, del 29 ottobre 2007 (di seguito, "regolamento congiunto"), recante disposizioni sui sistemi di organizzazione, amministrazione e controllo, gestione del rischio, gestione dei conflitti di interesse ed esternalizzazione nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
VISTA la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, ai sensi della quale – tra l'altro – le banche e le imprese di investimento devono dotarsi di politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione dei rischi;
VISTE le linee guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) in attuazione della direttiva 2010/76/CE, del 10 dicembre 2010, recanti principi volti a favorire l'effettiva e omogenea applicazione delle norme sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nelle imprese di investimento;
VISTI il provvedimento della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, recante disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanato ai sensi degli art. 53 e 67 del TUB, e il relativo atto di emanazione recante il regime transitorio per l'entrata in vigore delle disposizioni;
VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 ("comunitaria 2010"), e in particolare l'art. 22, comma 2, che modifica il TUB e il TUF al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76;
VISTO l'art. 6, comma 01, del TUF, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i principi di:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;
VISTO l'art. 6, comma 2-bis, del TUF, come modificato dalla comunitaria 2010, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti, tra l'altro, il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
VISTO l'art. 7, comma 2, del TUF, come modificato dalla comunitaria 2010, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere, tra l'altro, di fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
VISTO il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, avente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e, in particolare, il par. 4.4 del predetto protocollo d'intesa, ai sensi del quale le modifiche e le integrazioni al regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due autorità;
VALUTATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
EMANANO
l'unito atto recante le modifiche al regolamento congiunto.
Roma, 25 luglio 2012
PER LA BANCA D'ITALIA PER LA CONSOBIL GOVERNATORE IL PRESIDENTE
Ignazio Visco Giuseppe Vegas
Articolo 1
(Modifiche al regolamento congiunto)
1. Alla parte 1 del regolamento congiunto sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera d), la parola "elenco" è sostituita con la parola "albo" e la parola "107" è sostituita con la parola "106";
b) all'art. 2, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente: i) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; ii) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB";
c) all'art. 3, la parola "elenco" è sostituita con la parola "albo" e la parola "107" è sostituita con la parola "106".
2. Alla parte 2 del regolamento congiunto sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica del Titolo I:
- la parola "Requisiti" è sostituita con le seguenti: "Governo societario, requisiti";
- dopo la parola "organizzazione," sono aggiunte le seguenti: "sistemi di remunerazione e incentivazione,";
b) dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente capo:
"CAPO III-bis
(Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassidi remunerazione e incentivazione)
Articolo 14-bis
(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)
1. Gli intermediari applicano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione adottate in attuazione del TUB.
2. Le SIM, i gruppi di SIM – ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate – e, per quanto applicabile, le succursali di imprese di investimento extracomunitarie applicano il comma 1, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti. Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per:
a) gli intermediari "maggiori", se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
b) gli intermediari "minori", se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP;
c) gli "altri" intermediari, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP.
3. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base individuale, prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:
a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
b) il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario, prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF."
3. Alla parte 5 del regolamento congiunto sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 30, comma 1, dopo le parole "Parte 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il Capo III-bis,"
4. L'indice del regolamento congiunto è modificato coerentemente con le modifiche di cui ai commi precedenti.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente atto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1).
2. Gli intermediari: a) sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alla nuova regolamentazione; b) modificano i contratti individuali dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nelle parti eventualmente necessarie ad allinearsi alle disposizioni di cui all'art. 1.
3. Il comma 2 non si applica qualora la politica di remunerazione e incentivazione adottata dall'intermediario e i contratti siano già conformi alla nuova regolamentazione; le SIM che intendono avvalersi di questa deroga trasmettono alla Banca d'Italia, alla prima occasione utile, la delibera dell'organo di amministrazione che attesti la conformità alla disciplina.
4. I contratti, individuali o collettivi, diversi da quelli indicati al comma 2, lett. b), devono essere modificati alla prima occasione utile.
Nota:
1. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell'8.8.2012.