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Bollettino


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Il TAR del Lazio con Decreto n. 3837 del 4 ottobre 2013 (in sede monocratica) e poi con Ordinanza n. 38946 del 9 ottobre 2013 (in sede collegiale) ha accolto l'istanza di sospensione cautelare provvisoria della delibera n. 18662/2013. Successivamente il TAR del Lazio, con Sentenza n. 3009/2014 del 22 gennaio 2014 ha respinto il ricorso proposto da Lauro Sessantuno spa per l'annullamento della delibera

Delibera n. 18662

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi degli articoli, 102, 106, primo comma, e 109, del d.lgs. n. 58/1998, da Lauro Sessantuno S.p.A. su azioni ordinarie emesse da Camfin S.p.A. – Aumento del prezzo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, terzo comma, lettera d), n. 2, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI, in particolare, gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;

VISTO l'art. 106, secondo comma, del Tuf, ai sensi del quale l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria è promossa "ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo";

VISTO l'art. 106, comma terzo, lettera d), n. 2, del Tuf, ai sensi del quale "l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario alla tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze: […] 2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori";

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti");

VISTO l'articolo 47-sexies, sesto comma, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale la "Consob delibera con provvedimento motivato entro la chiusura dell'offerta";

VISTO l'articolo 47-octies del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[i]l prezzo dell'offerta è rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del Testo unico, qualora dalla collusione accertata tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori emerga il riconoscimento di un corrispettivo più elevato di quello dichiarato dall'offerente. In tal caso, il prezzo dell'offerta è pari a quello accertato";

VISTA la comunicazione diffusa in data 5 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 102, primo comma del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti con la quale Lauro Sessantuno S.p.A. ("Lauro 61" o l'"Offerente" – veicolo societario controllato, indirettamente, dal dott. Marco Tronchetti Provera e partecipato, direttamente, da Unicredit S.p.A., "Unicredit", e Intesa San Paolo S.p.A., nonché, indirettamente, da Clessidra S.g.r. S.p.A. per conto del Fondo Clessidra Capital Partners II,) ha reso noto il sorgere – a seguito dell'acquisizione di una "partecipazione di controllo in Camfin nel quadro di un'operazione di ridefinizione degli assetti proprietari dell'Emittente" – dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (l'"Offerta") avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Camfin S.p.A. ("Camfin") al prezzo di euro 0,80 per azione, quale prezzo più alto pagato nei dodici mesi precedenti, ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del Tuf;

VISTA la delibera n. 18617 del 24 luglio 2013 con cui la Consob ha approvato il documento relativo all'Offerta;

VISTA la nota del 29 agosto 2013 prot. n. 71633/13 con cui la Consob, a seguito del riscontro di profili di criticità in merito alla cessione a Lauro 61 della partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, in Camfin da Malacalza Investimenti S.r.l. ("MCI") al prezzo di euro 0,80 per azione e al contestuale acquisto, da parte di MCI, di una partecipazione complessivamente pari al 6,98% del capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") da Allianz S.p.A. ("Allianz") e Fondiaria SAI S.p.A. ("Fonsai") al prezzo di euro 7,80 per azione, ha chiesto ai sensi dell'art. 115 del Tuf a Lauro 61, Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP", quale holding delle partecipazioni in Camfin del dott. Tronchetti Provera) e Unicredit di fornire elementi informativi e documentali in merito alle predette operazioni;

VISTI i documenti acquisiti nel corso di attività di vigilanza citati nella suddetta nota;

VISTE le note del 3 settembre 2013 prot. n. 72313/13, del 9 settembre 2013 prot. n. 73118/13, e dell'11 settembre 2013 prot. n. 73871/13, con cui Lauro 61, MTP e Unicredit hanno presentato le proprie osservazioni in merito alle operazioni oggetto della suddetta richiesta del 29 agosto 2013;

CONSIDERATO che, con nota del 12 settembre 2013 prot. n. 74051/13, la Consob ha disposto, ai sensi dell'art. 106, terzo comma, lett. d), n. 2, del Tuf e degli artt. 47-sexies e 47-octies del Regolamento Emittenti, l'avvio del procedimento amministrativo n. 4002/13 nei confronti dell'Offerente per l'aumento del prezzo dell'Offerta;

VISTA la delibera n. 18648 del 12 settembre 2013 con cui la Consob, considerata l'esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di concludere l'istruttoria relativa al citato procedimento di aumento del prezzo dell'Offerta, ha prorogato l'Offerta fino al 27 settembre 2013;

VISTA la nota del 12 settembre 2013 prot. n. 74144/13 (la "Comunicazione") contenente le valutazioni poste alla base della decisione di avvio del suddetto procedimento – che sono riportate per intero nell'atto di accertamento allegato che costituisce parte integrante e necessaria della presente delibera – da cui emerge, fra l'altro, che la cessione della partecipazione detenuta da MCI in Camfin è stata soltanto una parte di una operazione negoziale più complessa, anche composta dal contestuale acquisto da parte di MCI di azioni Pirelli da soggetti (Allianz e Fonsai) individuati da soci dell'Offerente (il socio di controllo ed altro socio operante di concerto con lui e con l'Offerente) a un prezzo tale da garantire a MCI di conseguire un ulteriore vantaggio economico che non si riverberasse sul prezzo dell'Offerta;

VISTI i documenti citati nel testo della Comunicazione, nonché le note Consob ai sensi dell'art. 115 del Tuf indirizzate ai soggetti coinvolti nelle due citate operazioni di compravendita dei titoli Camfin e Pirelli (MTP, MCI, Unicredit, Allianz, Fonsai, UBS Italia SIM S.p.A., e Assicurazioni Generali S.p.A.) e le relative risposte citate nel dettaglio al paragrafo 3 della Comunicazione;

VISTA la nota prot. n. 75351/13 del 19 settembre 2013, con cui Lauro 61 ha fornito, ai sensi dell'art. 47-sexies, quinto comma, del Regolamento Emittenti, osservazioni scritte in merito al procedimento di aumento del prezzo dell'Offerta (di seguito la "Memoria Difensiva"), avuto particolare riguardo:

  1. alla documentazione utilizzata dalla Consob e posta a fondamento della ricostruzione dell'operazione;
  2. al metodo utilizzato dalla Consob per l'accertamento della condotta collusiva;
  3. alla ricostruzione giuridica della fattispecie della "collusione";

nonché ad alcune assunzioni in fatto poste alla base della Comunicazione, in particolare:

  1. che la negoziazione tra MCI e MTP di un prezzo d'offerta per le azioni Camfin sia stato effettivamente composto da un doppio corrispettivo;
  2. che vi sia stata collusione e concerto tra le parti dell'operazione;
  3. che vi siano componenti di prezzo aggiuntive in relazione al prezzo di cessione delle azioni Camfin;
  4. che il prezzo delle azioni Pirelli non sia stato convenuto (sottostimandolo) dai venditori con l'acquirente MCI ma determinato dai soci dell'Offerente;

TENUTO CONTO che, in data 23 settembre 2013, si è tenuta, su richiesta dell'Offerente del 20 settembre 2013, un'audizione dei legali rappresentanti dell'Offerente e dei suoi consulenti legali innanzi alla Commissione (l'"Audizione");

RITENUTO che le osservazioni formulate nella Memoria Difensiva e nel corso dell'Audizione sono infondate alla luce delle considerazioni riguardanti ogni singolo rilievo in tali sedi formulato dall'Offerente e contenute nell'atto di accertamento allegato che costituisce parte integrante e necessaria della presente delibera;

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni contenute nell'atto di accertamento allegato che costituisce parte integrante e necessaria della presente delibera, è accertato che:

  • le due compravendite di azioni Camfin e Pirelli realizzate il 5 giugno 2013 sono funzionalmente collegate;
  • l'acquisto di azioni Camfin che ha costituito il presupposto dell'Offerta ha avuto come corrispettivo non soltanto il pagamento in denaro di euro 0,80 per azione ma anche la garanzia per il venditore di acquistare con la liquidità ricevuta (integrata dalla quota di spettanza del debito Camfin) poco meno del 7% di azioni Pirelli al prezzo unitario di euro 7,80;
  • la collusione fra l'Offerente, il socio di controllo dell'Offerente e un altro socio operante di concerto con l'Offerente, da una parte, ed il venditore, dall'altra, ha avuto ad oggetto il riconoscimento a quest'ultimo di un corrispettivo diverso e maggiore rispetto a quello di euro 0,80 per azione;
  • il riconoscimento di tale maggior prezzo è avvenuto grazie ad un'operazione unitaria che realizza a fronte dell'uscita di MCI da Camfin, che è quantitativamente il principale componente del Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A. ("Patto Pirelli"), una riduzione, a favore di MCI, della partecipazione complessiva detenuta dallo stesso Patto Pirelli, in presenza di un autonomo interesse alla conclusione dell'operazione complessiva dei componenti del Patto Pirelli venditori, nonché delle relazioni soggettive fra gli stessi e il socio di controllo dell'Offerente e altri soggetti agiscono di concerto con l'Offerente sopra dettagliatamente delineate;
  • il maggior corrispettivo è costituto, quanto meno, dalla differenza tra il prezzo di euro 8,00 per azione Pirelli che, secondo i calcoli dei partecipanti alle trattative contenuti nella documentazione acquisita, emergeva in trasparenza dalla valorizzazione a euro 0,80 delle azioni Camfin ed il prezzo di euro 7,80;
  • a tale maggior corrispettivo equivale, secondo i calcoli contenuti nella Comunicazione (che in questa sede si ritengono confermati), un maggior valore per azione Camfin pari a euro 0,03 con la conseguenza che il prezzo accertato nell'ambito della suddetta collusione è pari a euro 0,83.

D E L I B E R A:

Sussistono, sulla base di quanto dettagliatamente indicato nell'atto di accertamento allegato che costituisce parte integrante e necessaria della presente delibera, elementi sufficienti a ritenere accertata una collusione tra Malacalza Investimenti S.r.l. e Lauro Sessantuno S.p.A. e i soggetti che agiscono di concerto con il medesimo da cui emerge il riconoscimento a Malacalza Investimenti S.r.l. di un corrispettivo per la cessione delle azioni dal medesimo detenute in Camfin S.p.A. più elevato di quello di euro 0,80 pagato da Lauro Sessantuno S.p.A..

Il prezzo accertato nell'ambito della collusione è pari a euro 0,83.

Pertanto, il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Camfin S.p.A. promossa dal Lauro Sessantuno S.p.A. è rettificato in aumento a euro 0,83, ai sensi degli artt. 106, terzo comma, lett. d), numero 2), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e 47-octies, del Regolamento Emittenti.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente tramite posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

Roma, 25 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas