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Bollettino


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Delibera n. 18663

Provvedimento in materia di Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ex articolo 16, comma 3, lett. a) e lett. b) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);

VISTE le "Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps" ("Linee Guida"), pubblicate dall'AESEFM (ESMA) il 1° febbraio 2013;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito l'imposta sulle transazioni finanziarie sugli scambi di azioni emesse da società residenti in Italia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, attuativo dei commi da 491 a 499 della citata legge n. 228/2012;

VISTO l'articolo 16, comma 3, lett. a), prima parte, del citato Decreto, secondo il quale sono esenti da imposta le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (market making), come definito dal citato Regolamento e dalle citate Linee Guida, a condizione che il soggetto che svolge tale attività sia stato ammesso a fruire dell'esenzione prevista per le attività di market making dall'articolo 17, paragrafo 1, del citato Regolamento;

VISTO l'articolo 16, comma 3, lett. a), seconda parte, del citato Decreto, secondo il quale, in taluni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità (market making) è ammesso a fruire dell'esenzione dall'imposta anche in assenza dell'autorizzazione prevista dalla prima parte dell'articolo in parola, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla Consob secondo le modalità da questa previste;

VISTO l'articolo 16, comma 3, lett. b), seconda parte, del citato Decreto, secondo il quale, in taluni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità in base ad un accordo con l'emittente (liquidity provider) è ammesso a fruire dell'esenzione dall'imposta, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla Consob secondo le modalità da questa previste;

D E L I B E R A:

Art. 1

1. Le istanze previste dall'articolo 16, comma 3, lett. a), seconda parte, e lett. b), seconda parte, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, devono essere inoltrate alla Consob utilizzando il modulo allegato alla presente Delibera. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto e completo dei relativi allegati, deve essere inviato attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, ovvero tramite lettera raccomandata indirizzata alla Consob - Divisione Mercati - Ufficio Post-Trading - Via G. B. Martini 3 – 00198 ROMA. Il modulo e i relativi allegati dovranno altresì essere anticipati via email all'indirizzo shortselling-service@consob.it.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, viene fornita risposta all'istante. Nella risposta viene indicato, sulla base delle informazioni ricevute dall'istante, se questi possiede i requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini anzidetti ricorrono dalla data di ricezione della suddetta documentazione integrativa.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze viene informato delle comunicazioni inviate dalla Consob agli istanti ai sensi del precedente comma 2.

4. L'istanza presentata ai sensi del comma 1 della presente Delibera non costituisce richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 236/2012.

5. Non possono presentare l'istanza di cui al comma 1 della presente Delibera i soggetti che svolgono l'attività di market making, come definita dal Regolamento (UE) n. 236/2012, su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea o su un mercato di un paese esterno all'Unione il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 236/2012. Tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lett. a), prima parte, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, beneficiano dell'esenzione per l'attività di market making sulla base dell'esenzione prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 236/2012, concessa dall'autorità individuata nell'articolo 17, paragrafi 5 e 8, del predetto Regolamento.

6. La presente Delibera si applica a decorrere dal 3 ottobre 2013 e contestualmente cessa di avere effetti la Delibera n. 18494 del 13.3.2013.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas