Comunicazione comunicazione cg n. 0047353 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. DCG/0047353 del 6/6/2014
Oggetto: Ingresso di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nel capitale della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("BPS") ed applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b), (iii), del Regolamento n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti").
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale lo … (lo "Studio Legale"), ha chiesto alla Consob, per conto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio"), di esprimere il proprio parere in relazione alla rilevanza dell'operazione in oggetto ai fini dell'applicazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1,del D. Lgs. 58 del 1998 ("Tuf").
1. Descrizione della fattispecie
Come dettagliatamente rappresentato nel quesito, Banca Popolare di Spoleto S.p.A.(1) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto n. 16 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), emanato ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 385 del 1993 ("Tub"), in attuazione della proposta formulata dalla Banca d'Italia il 30 gennaio 2013 ad esito di accertamenti ispettivi da essa condotti sulla BPS e conclusi il 6 dicembre
2012 con un giudizio sfavorevole. Come si legge in un comunicato stampa emesso successivamente dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. il 15 febbraio 2013, la BdI aveva, infatti, rilevato gravi anomalie della governance che si erano "negativamente riflesse sulla situazione tecnica della banca".
A fronte dello scioglimento degli organi sociali della BPS, la BdI, con provvedimento n. 014492 dell'8 febbraio 2013, ha provveduto a nominare gli organi della procedura, individuando come commissari straordinari il Prof. Gianluca Brancadoro, il Dott. Nicola Stabile e il Dott. Giovanni Boccolini (i "Commissari Straordinari").
Al fine di ripristinare i coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza, il 18 settembre 2013, come comunicato al mercato in pari data, BPS e la sua controllante Spoleto Credito e Servizi SCRL in Amministrazione Straordinaria ("SCS"), hanno conferito a … l'incarico di advisor con il compito di assisterle nella selezione dei potenziali investitori interessati ad entrare nei rispettivi capitali.
Il 31 gennaio 2014, con decreto del MEF n. 42, la procedura di amministrazione straordinaria è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Tub, per altri 6 mesi.(2)
1.2 L'offerta di Banco Desio
Il 5 dicembre 2013, Banco Desio, società bancaria quotata sul MTA, posta a capo del gruppo Banco Desio, ha presentato, dopo aver effettuato la due diligence su BPS ed aver ricevuto dall'advisor i termini principali della procedura ("Lettera di Procedura") - fra i quali viene stabilito che l'importo minimo dell'intervento di rafforzamento patrimoniale, "sulla base delle verifiche effettuate con l'Autorità di Vigilanza", è pari a 130 milioni di Euro - ha presentato la propria offerta vincolante per l'acquisizione del controllo di BPS. In pari data, come richiesto nella Lettera di Procedura, Banco Desio ha presentato anche la propria offerta su SCS.
L'Offerta di Banco Desio, essendo stata ritenuta la "più idonea a conseguire gli obiettivi di risanamento", è stata accettata il 12 marzo 2014, contestualmente, all'offerta avente ad oggetto la CS. Nella lettera con la quale BPS ha comunicato a Banco Desio l'accettazione della proposta è stato rappresentato che la BdI, con nota del 6 marzo 2014, aveva comunicato alla medesima BPS che "nulla osta all'adozione delle iniziative necessarie a dare piena attuazione alla soluzione della crisi della Banca Popolare di Spoleto nei termini prospettati".
Il 1 aprile 2014 Banco Desio e BPS, come comunicato al mercato in pari data, hanno sottoscritto un accordo di investimento ("Accordo di Investimento"), con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità dell'operazione finalizzata all'ingresso di Banco Desio nel capitale. Nella stessa data è stato sottoscritto anche un accordo quadro tra Banco Desio e SCS ("Accordo SCS"). Entrambi i suddetti accordi contengono disposizioni rilevanti ai fini dell'art. 122 del Tuf.
Con l'Accordo di Investimento, nello stabilire le modalità di realizzazione del rafforzamento patrimoniale di BPS, è stato previsto, fra l'altro:
i) un aumento di capitale inscindibile in denaro, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Banco Desio, mediante emissione di n. 77.124.724 azioni ordinarie del valore unitario di 1,812 euro, per un controvalore complessivo di euro 139.750.000 ("Aumento di Capitale Riservato"); il suddetto aumento, che sarà sottoscritto da Banco Desio con mezzi propri, è volto, secondo quanto dichiarato da Banco Desio stesso, a realizzare il rafforzamento patrimoniale di BPS e il ripristino dei coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza nonché a creare le condizioni per la ricostituzione degli organi sociali;
ii) un aumento di capitale scindibile in denaro con esclusione del diritto di opzione, riservato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto di BPS(3) (l'"Aumento di Capitale Dipendenti"), per un controvalore massimo di euro 15.527.778, mediante emissione di massime n. 8.569.414 nuove azioni ordinarie, al medesimo prezzo di 1,812 euro;
iii) la nomina dei nuovi organi sociali di BPS (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) da parte di Banco Desio nel contesto di un'assemblea da tenersi successivamente all'esecuzione dei sopra menzionati aumenti di capitale.
Con tale accordo, Banco Desio si è impegnata a sottoscrivere integralmente l'Aumento di Capitale Riservato, che sarà deliberato dall'assemblea convocata per il 16 e 17 giugno p.v., ed a liberarlo con mezzi propri.
A seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, Banco Desio, che nel sottoscrivere l'Accordo di Investimento ha posto come "condizione essenziale" l'ottenimento ad esito dell'operazione del controllo di diritto di BPS, ai sensi dell'art. 23 del Tub, entrerà nel capitale con una quota di controllo il cui valore, in funzione dell'ammontare di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Dipendenti, sarà compreso tra il 66,8% ed il 72,2% del capitale di BPS, mentre la SCS diverrà il primo azionista di minoranza.(4)
L'efficacia dell'Accordo di Investimento è stata condizionata, fra l'altro, i) al rilascio del nulla osta incondizionato da parte dell'Antitrust; ii) all'ottenimento delle autorizzazioni della BdI e del MEF finalizzate a conferire efficacia alle delibere di aumento di capitale, che dovranno essere approvate con le maggioranze previste nello statuto; iii) all'insussistenza dell'obbligo di Opa sulle azioni BPS. Le previste condizioni dovranno verificarsi, secondo quanto previsto nell'accordo, entro il 30 giugno 2014, ovvero, in caso di proroga, entro il 31 ottobre 2014.
Ai sensi dell'Accordo SCS, che disciplina gli impegni assunti dalla controllante in relazione all'esecuzione dell'operazione:
i) la controllante SCS si è impegnata ad intervenire in assemblea e a votare a favore della proposta di delibera dei due aumenti di capitale previsti - Aumento di Capitale Riservato e Aumento di Capitale Dipendenti;
ii) Banco Desio si è impegnata a sottoscrivere, subordinatamente all'accettazione di carica degli organi sociali regolarmente nominati, un contratto di finanziamento con SCS per un importo massimo di Euro 15.000.000, finalizzato esclusivamente alla transazione dei rapporti tra SCS ed MPS in relazione al patto parasociale sottoscritto nel 1998, rinnovato nel 2010 e sciolto nel mese di giugno del 2013.
Con riferimento a quanto esposto, lo Studio Legale ha richiesto alla Consob di confermare l'applicabilità al caso di specie del caso di esenzione previsto dall'art. 49, comma 1, lettera b, iii), del Regolamento Emittenti (esenzione da salvataggio) e la conseguente insussistenza in capo a Banco Desio dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni BPS a fronte dell'ingresso nel capitale di quest'ultima con una partecipazione superiore alla soglia del 30%, prevista dall'art. 106, comma 1, del Tuf.
2. Considerazioni
Si ritiene, sulla base delle considerazioni di seguito svolte e dell'analisi della documentazione acquisita, di poter condividere l'interpretazione espressa dallo Studio Legale in merito all'applicabilità del caso di esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), iii), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale: "1. L'acquisto non comporta l' obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se: (…..) b) è compiuto: 1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da: (…….) (iii) richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993...".
La norma citata, in attuazione dell'art. 106, comma 5, lettera a) del Tuf, secondo il quale "La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 [30%] …., non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi", prevede la non applicabilità della disciplina dell'Opa obbligatoria nel caso in cui si verifichino i seguenti presupposti:
i) l'acquisto che comporta il superamento della soglia rilevante sia compiuto nell'ambito di una ricapitalizzazione della società quotata, ovvero di un altro intervento di rafforzamento patrimoniale;
ii) la società "target" versi in una "situazione di crisi" attestata da "(iii) richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale…..";
iii) le "richieste" di cui al precedente punto siano formulate in presenza di "gravi perdite" e siano finalizzate a "prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo Unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993….".
Dall'analisi della documentazione acquisita, emerge l'esistenza nella fattispecie de qua di tutti i sopra elencati presupposti richiesti dall'articolo richiamato, in particolare:
i) è stata prevista la ricapitalizzazione della BPS tramite la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, che verrà deliberato nell'assemblea convocata per il 16 e 17 giugno p.v.;
ii) BPS, ovvero la società target, versa in uno stato di crisi attestato dalla richiesta della Banca d'Italia del 30 gennaio 2014 con la quale è stata proposta al MEF l'ammissione all'amministrazione straordinaria e nella quale viene espressamente e ripetutamente dichiarata la situazione di crisi della banca;
iii) l'esistenza delle "gravi perdite" nel patrimonio di BPS è chiaramente affermata nella medesima proposta della BdI che peraltro è formulata anche ai sensi della lettera b) ("gravi perdite"), del comma 1, dell'art. 70 del Tub;
iv) la finalità dell'operazione, che si inquadra nelle richieste della BdI espresse nella proposta e nelle motivazioni della stessa, è quella di evitare la sottoposizione della BPS alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Con riferimento a quest'ultimo punto ed al presupposto finalistico dell'esenzione in parola, secondo il quale l'operazione di ripatrimonializzazione che comporta il superamento della soglia del 30% debba essere rispondente ad una richieste dell'Autorità competente, si osserva che dalla documentazione acquisita emerge che l'operazione promossa da Banco Desio si inserisce fra le possibili misure di soluzione della crisi che i Commissari Straordinari sono tenuti ad individuare per la restituzione della medesima alla gestione ordinaria.
Pertanto, si può concludere che l'operazione in questione, nell'ambito della quale verrà deliberato un aumento di capitale di BPS del valore di euro 139.750.000 precipuamente finalizzato a "realizzare il rafforzamento patrimoniale di BPS e il ripristino dei coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza nonché a creare le condizioni per la ricostituzione degli organi sociali", sia pienamente rispondente rispetto a quanto richiesto dalla BdI per la soluzione della situazione di crisi.
Infine, si evidenzia che nel caso di specie la "richiesta" dell'Autorità competente è finalizzata non ad evitare l'ammissione all'amministrazione straordinaria, come previsto dalla prima parte del punto iii), lettera a), comma 1, dell'art. 49 del Regolamento Emittenti, bensì ad evitare la liquidazione coatta amministrativa, come previsto dalla seconda parte del medesimo punto.
In tal senso, la liquidazione coatta non è altro che uno dei due possibili esiti dell'amministrazione straordinaria, che può portare, entro i previsti termini di un anno prorogabile di 6 mesi, alla soluzione della crisi o all'apertura della procedura di liquidazione; in tale contesto l'offerta promossa da Banco Desio, considerata dalla BdI come una delle possibili soluzioni alla crisi, sembra inserirsi proprio nell'intento di evitare tale prospettiva.
Premesso quanto sopra e fermo restando che la Consob i) non si pronuncia sull'idoneità dell'operazione prospettata a integrare un effettivo "salvataggio" dell'emittente, ii) si riserva di adottare ogni iniziativa di vigilanza che si dovesse ritenere opportuna a fronte delle effettive modalità di attuazione dell'operazione in questione e di valutare eventuali elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli ad oggi disponibili, si ritiene che l'ingresso di Banco Desio nella BPS, tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale ad essa riservato, sia un'operazione finalizzata al salvataggio della BPS medesima ed il superamento della soglia del 30% del capitale non comporti il sorgere in capo a Banco Desio dell'obbligo di Opa in quanto la fattispecie rientra nel caso di esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), iii), del Regolamento Emittenti.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
______________
1.Ad oggi, BPS, le cui azioni sono state sospese dalle negoziazioni sul MTA a partire dalla seduta del 19 settembre 2013, è controllata, con una partecipazione pari a circa il 51% del capitale, da Spoleto Credito e Servizi SCRL in Amministrazione Straordinaria, società cooperativa che esercita il credito e fornisce servizi ai propri soci principalmente attraverso la partecipazione da essa detenuta in BPS, e partecipata da: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) che detiene una quota pari a circa il 25,9 %. Il resto del capitale è suddiviso tra: Rosetta Nicolini - 2,53%-, Leonardo Patacconi - 2,46%-, Coop Centro Italia Società Cooperativa - 2% - e altri azionisti di minoranza.
2. La durata massima della procedura, ai sensi dell’art. 70 del Tub, è di un anno dall’emissione del decreto ministeriale, salvo proroga di massimo 6 sei mesi.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto di BPS “Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi. L'Assemblea potrà altresì deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, da assegnare individualmente al personale dipendente e dovrà comunque adottare misure intese a favorire l'ingresso nella compagine sociale dei propri dipendenti.” A tale scopo, la previsione statutaria precisa che “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dovranno in particolare essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti un dieci per cento delle azioni emesse in occasione di ogni aumento di capitale.”
4. Inoltre, successivamente all’esecuzione dell’Operazione è prevista l’emissione di un determinato numero di warrant compreso tra n. 3.085.238 e n. 11.155.968 da determinarsi in considerazione delle azioni ordinarie BPS sottoscritte a valere sulla tranche riservata ai dipendenti; i warrant saranno assegnati gratuitamente a tutti gli azionisti di BPS diversi da Banco Desio e potranno essere esercitati nel rapporto di 1 warrant 1 azione dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017; Banco Desio si è impegnata a votare a favore della deliberazione relativa e a rinunciare all’assegnazione della propria quota di spettanza dei suddetti warrant.