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Bollettino


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Comunicazione n. 0034461/15 del 4-05-2015 inviata alla società Southern Cone Foundation e allo studio legale…

OGGETTO: Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei Spa ("SAT") e Aeroporto di Firenze Spa ("AdF") - Quesito in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, di cui al combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf") e dell'art. 49, comma 1, lett. c), del Regolamento n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti" o "RE").

Si fa riferimento alla nota inviata il … con la quale lo studio legale … (lo "Studio Legale"), in nome e per conto della Southern Cone Foundation (la "Fondazione"), ha chiesto alla Consob un parere in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lettera b) del Tuf e 49, comma 1, lettera c) del RE, - esenzione da operazioni infragruppo - rispetto ad un'operazione di riallocazione societaria relativa alle catene di controllo delle due società quotate AdF e SAT (il "Quesito").

1. Descrizione dell'Operazione e Quesito

Adf e SAT, le due società quotate che gestiscono gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, sono entrambe indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dalla Southern Cone Foundation, e direttamente partecipate dalla società Corporation America Italia Spa("Corporation") che ne detiene rispettivamente il 49,98% (AdF) ed il 53,03% (SAT) del capitale.

L'attuale catena di controllo tramite cui sia Adf che SAT fanno capo alla suddetta Fondazione è la seguente:

- il capitale di Corporacion, azionista diretto delle quotate, è interamente detenuto da Dicasa Spain Sociedad Limitada ("Dicasa Spain"), società di diritto spagnolo a sua volta integralmente posseduta dalla società uruguayana Cedicor S.A;

- il 100% del capitale di Cedicor S.A. è detenuto dalla società americana American International Airports LLC ("AIA");

- AIA è controllata al 100% da Liska Assets International Corporation, holding avente sede nelle isole Vergini Britanniche. il cui capitale è ripartito fra la società Catania Trading Ltd e Liska Investment Corporation., che ne detiene l'85% del capitale;

- Liska Investment Corporation., controllante Liska Assets International Corporation, è a sua volta interamente detenuta dalla Fondazione.

L'operazione prospettata dallo Studio Legale consiste in una riorganizzazione della sopra descritta catena partecipativa mediante la quale verrebbero create delle sub holding, ognuna operante in un distinto settore, che si andrebbero a sostituire a quelle attualmente esistenti in modo tale da ridistribuire più razionalmente, per aree di business, le partecipazioni azionarie; la suddetta riorganizzazione, secondo quanto rappresentato nel Quesito, interesserà unicamente le società poste sopra Dicasa Spain, che continuerà a detenere direttamente il 100% del capitale di Corporacion, in particolare,

1. l'intero capitale di Dicasa Spain verrebbe trasferito da Cedicor S.A. alla società lussemburghese A.C.I. Airports International S.à.r.l. ("ACI");

2. ACI è interamente detenuta da A.C.I. Airports S.à.r.l. il cui capitale è interamente detenuto dalla lussemburghese A.C.I. Holding S.à.r.l;

3. il capitale di A.C.I. Holdings. S.à.r.l. è ripartito fra Catania S.à.r.l., e American Corporation International S.à.r.l. che ne detiene l'85%;

4. American Corporation International S.à.r.l. è sua volta interamente controllata da Liska Investment Corporation che controlla anche la Liska Assets International (attuale controllante di AIA);

5. Liska Investment Corporation, già ad oggi presente nella catena di controllo di AdF e SAT, interamente, direttamente, controllata da Southern Cone Foundation, rimarrebbe nella catena partecipativa.

Pertanto il trasferimento azionario di cui al punto 1., a detta dello Studio Legale, non comporterebbe alcun obbligo di Opa su azioni AdF e SAT in quanto non si realizzerebbe nessuna modifica dell'assetto di controllo delle due quotate e si applicherebbe l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera c), del RE – esenzione per operazioni infragruppo. Al riguardo, viene precisato che, ove la riorganizzazione dovesse avvenire ad esito dell'operazione di fusione per incorporazione di Adf in SAT, approvata dalle assemblee delle quotate in data 9 e 10 febbraio 2015, l'esenzione in parola sarebbe applicabile anche in relazione alle azioni della società riveniente dalla fusione, che sarà controllata dalla Fondazione, con una partecipazione pari a circa il 51,1% del capitale.

2. Considerazioni

Per le considerazioni di seguito svolte si ritiene che la fattispecie in analisi rientra nell'ipotesi di esenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lettera b), del Tuf e dell'art. 49, comma 1, lettera c), del RE, ai sensi del quale il superamento della soglia rilevante, di cui all'art. 106, comma 1, del Tuf, non comporta l'obbligo di offerta se "la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti".

Al riguardo, si rammenta che la ratio sottesa all'esenzione in parola, come più volte ribadito dalla Commissione (cfr, ex multis, Comunicazione n. 0083034/14 del 20 ottobre 2014, Comunicazione n. DEM/2009909 del 13 febbraio 2002) è data dalla circostanza che il trasferimento della partecipazione rilevante, ove avvenga secondo le condizioni dettate dalla citata norma regolamentare, non comporta un mutamento del soggetto posto in posizione di controllo e non determina, quindi, il sorgere delle tipiche esigenze di tutela degli azionisti di minoranza che presidiano l'istituto dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. In merito il consolidato orientamento della Commissione è quello di "esentare dall'obbligo di OPA quelle operazioni di riallocazione delle partecipazioni sostanzialmente neutre per gli azionisti di minoranza della quotata in quanto non modificano il soggetto o i soggetti posti al vertice della catena di controllo né i relativi equilibri di potere".

Nel caso in questione, si riscontra il presupposto richiesto dall'art. 49, comma 1, lettera c), del RE, sulla base del quale il legislatore desume la neutralità dell'operazione sotto il profilo degli assetti proprietari e degli interessi degli azionisti di minoranza; infatti, il trasferimento rilevante avviene fra le due società Cedicor S.A. e ACI, entrambe sottoposte, indirettamente, al controllo di diritto della medesima Southern Cone Foundation che, come richiesto dalla norma, dispone indirettamente, tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee ordinarie di entrambe.

Tale trasferimento orizzontale non ha alcun impatto rispetto all'assetto di controllo di AdF e SAT, né come precisato dallo Studio Legale, della società riveniente dalla fusione per incorporazione di AdF in SAT, in quanto, anche ad esito della riorganizzazione:

- la società che detiene direttamente le partecipazioni di controllo in AdF e SAT rimarrà Corporacion, la quale a sua volta continuerà ad essere interamente posseduta da Dicasa Spain;

- al vertice della catena di controllo continuerà ad esservi Southern Cone Foundation;

- le partecipazioni azionarie detenute, direttamente da Corporacion e, indirettamente dalla Fondazione, non subiranno alcuna modifica percentuale;

- l'ingresso nella catena di controllo di nuove sub holding non rileva ai fini degli assetti di controllo delle quotate in quanto tali società, che si interporranno fra la Liska Investment Corporation e Dicasa Spain, sostituendosi alle società attualmente presenti, sono tutte, indirettamente, tramite, Liska Investment Corporation controllate di diritto dalla medesima Fondazione.

Per le ragioni sopra esposte, sulla base delle informazioni allo stato fornite nel Quesito, si conferma l'irrilevanza dell'operazione prospettata rispetto alla disciplina dell'Opa obbligatoria in virtù dell'applicabilità del caso di esenzione di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lettera b), del Tuf e 49, comma 1, lettera c), del RE.

La scrivente Commissione si riserva di adottare ogni iniziativa di vigilanza che si dovesse ritenere opportuna a fronte delle effettive modalità di attuazione dell'Operazione e di valutare eventuali elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli ad oggi disponibili.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas