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Bollettino


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Delibera 19094

Modifiche ai regolamenti di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito e (UE) n. 1095/2010 del 24 novembre 2010 relativo alla istituzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM);

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la citata direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

VISTI i regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF);

VISTA la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonché le ulteriori disposizioni comunitarie recanti le relative misure di esecuzione;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010", che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale alla richiamata direttiva AIFM e all’applicazione dei citati regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013;

VISTE le deleghe regolamentari conferite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d’Italia, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, contenute, in particolare, nell’articolo 6, comma 2, relativo agli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, e nell’articolo 33, comma 2, lettera f), in materia di commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi;

VISTI gli articoli 43, commi 6 e 8, e 44, commi 4 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari attribuite alla Consob, da esercitarsi sentita la Banca d’Italia, in materia, rispettivamente, di procedure per la notifica della commercializzazione nazionale e transfrontaliera di FIA riservati nei confronti di investitori professionali e nei confronti delle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di procedure per la notifica e il rilascio dell’autorizzazione per la commercializzazione di FIA non riservati nei confronti di investitori al dettaglio;

VISTI gli articoli 45, comma 5, e 46, commi 1 e 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti le deleghe regolamentari alla Consob in materia di obblighi di comunicazione da parte delle Sgr, Sicav e Sicaf, i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti;

VISTI gli articoli 94, comma 1, ultima parte, 98-ter, comma 1, e 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti, tra l’altro, disposizioni in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR chiusi e di OICR aperti, compresi i FIA italiani, FIA UE e FIA non UE;

VISTO il proprio parere, rilasciato al Ministero dell’economia e delle finanze in data 25 settembre 2014, sullo schema di regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTI gli "Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA" adottati dall’AESFEM in data 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611);

CONSIDERATO che le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di OICVM e che, in taluni casi, le norme del citato regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni più generali contenute nella predetta direttiva 2009/65/CE;

RITENUTO, pertanto, opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste sono risultate sostanzialmente sovrapponibili alle vigenti disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM;

CONSIDERATO che le regole generali di condotta dei soggetti abilitati concernenti gli obblighi di correttezza e di trasparenza dei comportamenti da tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali generali per qualunque gestore professionale;

RITENUTO, pertanto, con riferimento a tale aspetto, di non avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di dettare specifiche esenzioni dall’applicazione della disciplina attuativa dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo, nei confronti dei gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera i 100 milioni di euro ovvero i 500 milioni se gli OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale (gestori sotto-soglia);

RITENUTO altresì opportuno, nell’ottica di una maggiore semplificazione degli oneri previsti, non imporre in capo ai gestori sotto-soglia l’obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva alla Consob in caso di commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA, non beneficiando tali gestori del passaporto europeo previsto dalla direttiva 2011/61/UE;

RITENUTO opportuno non codificare, per il momento, il regime normativo relativo all’operatività negli Stati non UE, alla commercializzazione di FIA non UE da parte di gestori nazionali nonché alla commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di gestori non UE, in linea con la disciplina transitoria prevista dall’articolo 15, comma 13, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l’efficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione europea previsto dall’articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE, non ancora adottato;

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 26 giugno 2014, con il quale sono state illustrate, tra le altre, le modifiche apportate ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e di intermediari;

CONSIDERATA la necessità di adeguare i predetti regolamenti recanti disposizioni in materia di emittenti e intermediari alla citata direttiva 2011/61/UE e alle relative misure di esecuzione nonché alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44;

SENTITA la Banca d’Italia;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nella Parte I, all'articolo 1, dopo le parole "dell'articolo 42, commi 1 e 3," sono inserite le parole "dell’articolo 43, commi 6 e 8, dell’articolo 44, commi 4 e 6, dell’articolo 45, comma 5, dell’articolo 46, commi 1 e 4,";

b) nella Parte II, Titolo I, la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR";

c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali";

d) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 1, la lettera b) è soppressa;

  • nel comma 1, alla lettera c), le parole "dall’articolo 37" sono sostituite dalle parole "dall’articolo 39";

  • nel comma 1, alla lettera d), le parole "adottate in sede comunitaria" sono sostituite dalle parole "dell’Unione europea";

  • nel comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere:

"d-bis) "FIA aperto": il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta del FIA;

d-ter) "FIA chiuso": il FIA diverso da quello aperto;

d-quater) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale;

d-quinquies) "modifiche rilevanti": le modifiche significative disciplinate dall’articolo 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.";

  • dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico.";

e) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 2, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

  • il comma 4 è sostituito dal seguente comma: "Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla Sezione IV, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.";

f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: "OICVM italiani";

g) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, all’articolo 15-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 1, le parole "OICR armonizzati" sono sostituite dalla parola "OICVM";

  • nei commi 2 e 3, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

  • il comma 5 è abrogato;

h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, al comma 4 dell’articolo 16, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1 e 2 dell’articolo 17, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

j) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nel comma 1 dell’articolo 18, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

k) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, nei commi 1 e 2 dell’articolo 18-bis, le parole "OICR armonizzati" sono sostituite dalle parole "OICVM";

l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione III è sostituita dalla seguente: "OICVM UE";

m) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all’articolo 19-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nei commi 1 e 2, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

  • nel comma 3, alla lettera a), le parole "dell’atto costitutivo dell’OICR" sono sostituite dalle parole "dello statuto dell’OICVM";

  • nel comma 4, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nel comma 5, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM" e la parola "comunitaria" è sostituita dalle parole "dell’Unione europea";

  • nei commi 6 e 7, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

n) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all’articolo 19-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 1, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nell’alinea del comma 2, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nella lettera b) del comma 2, le parole "promotrice o" sono soppresse e la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nella lettera d) del comma 2, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nei commi 5, 6 e 7, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

o) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nei commi 1, 4 e 5, lettera d) dell’articolo 20, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

p) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel comma 1 dell’articolo 20-bis, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

q) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nel comma 1 dell’articolo 21, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all’articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 2, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "OICVM";

  • nel comma 3, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM" e la parola "consultabilità" è sostituita dalla parola "consultazione";

  • nei commi 4 e 5, le parole "OICR" sono sostituite dalle parole "OICVM";

s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione IV è sostituita dalla seguente: "FIA italiani e UE chiusi";

t) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 1, dopo la parola "quote" sono inserite le parole "o azioni" e la parola "fondi" è sostituita dalla parola "FIA";

  • il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell’articolo 8 e pubblicato ai sensi dell’articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall’articolo 11, comma 1, e all’AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.";

u) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • il comma 1 è abrogato;

  • il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.";

  • dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:

a) l’indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;

b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;

c) gli specifici costi applicati in Italia;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.";

v) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, l’articolo 25 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 25
(Aggiornamento del prospetto)

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.

3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.";

w) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV, all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE, non contenute nel prospetto, in un’apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.";

  • nel comma 2, le parole "sono diffuse" sono sostituite dalle parole "è diffusa" e le parole "del fondo" sono sostituite dalle parole "del FIA";

  • dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.";

x) nella Parte II, Titolo I, Capo III, la rubrica della Sezione V è sostituita dalla seguente: "FIA italiani e UE aperti";

y) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, all’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel comma 1, la parola "OICR" è sostituita dalla parola "FIA" e la parola "comunitarie" è sostituita dalle parole "dell’Unione europea";

  • nel comma 1-bis, le parole "Agli OICR aperti" sono sostituite dalle parole "Ai FIA aperti italiani";

  • dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:

"1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, 20 e 21.";

  • i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

z) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, dopo l’articolo 27 è inserito il seguente articolo:

"Art. 27-bis
(Obblighi informativi)

1. Il valore unitario della quota o azione dei FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione.

2. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente sezione, secondo le modalità indicate dal relativo prospetto.

3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresì, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 19, commi 1 e 2.

4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresì, ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4.

5. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti e informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine del FIA UE, in conformità alla normativa di tale Stato, sono diffusi in Italia con le stesse modalità e nei medesimi termini.

6. Gli obblighi previsti dal presente articolo possono essere assolti tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. La Consob può di volta in volta richiedere l’utilizzo di particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.";

aa) nella Parte II, Titolo I, Capo III, dopo l’articolo 27-bis, è inserita la seguente Sezione "Sezione V-bis - FIA italiani riservati";

bb) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, l’articolo 28 è spostato nella nuova Sezione V-bis ed è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Obblighi informativi)

1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell’UE le Sgr, prima della conclusione dell’investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l’acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all’allegato 1-bis.

2. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto. Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito internet di tali aggiornamenti.

3. Ogni modifica rilevante del documento d’offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui è messo a disposizione dell’investitore e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta deve essere menzionato in un nuovo documento di offerta.

4. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è comunicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione.

5. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo documento d’offerta. A tal fine, le Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.

6. Il documento di offerta costituisce un allegato alla lettera di notifica redatta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, ovvero dell’articolo 28-ter, comma 2.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.";

cc) nella Parte II, Titolo I, Capo III, dopo la nuova Sezione V-bis sono inserite le seguenti Sezioni:

"Sezione V-ter
Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell’Unione europea

Art. 28-bis
(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.

2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 è redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall’articolo 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell’articolo 28, comma 1.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 43, comma 4, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l’avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica alla Sgr l’incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob inoltra, altresì, il provvedimento previsto dal comma 4 anche all’autorità competente dello Stato d’origine del FIA.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione.

7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di cui al presente articolo non risultasse conforme alle norme dell’Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o la Sgr non dovesse rispettare più le stesse, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, informano quest’ultima che non può attuare la modifica, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti.

8. Se, nonostante il diniego di cui al comma 7, la modifica è attuata ovvero nel caso in cui dalla modifica non pianificata derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la Banca d’Italia adottano, nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti indicati dall’articolo 54, comma 1, del Testo unico, ivi compreso il divieto di commercializzazione, dandosene reciproca comunicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall’articolo 35-undecies del Testo unico.

Art. 28-ter
(Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, delle quote di FIA italiani e FIA UE dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.

2. La lettera di notifica contiene la documentazione e le informazioni indicate dall’articolo 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell’articolo 28, comma 1.

3. Al caso previsto dal comma 1, si applica l’articolo 28-bis, comma 3.

4. La Sgr avvia la commercializzazione dopo la ricezione della comunicazione della Consob di avvenuta trasmissione, all’autorità competente dello Stato dell’UE in cui essa intende avviare la commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. Si applica l’articolo 28-bis, comma 4, ultimo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28-bis, commi 6, 7 e 8, la Consob informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr dei provvedimenti adottati in ordine alle modifiche rilevanti ivi previste.

6. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10.

7. La Sgr, che già commercializzi in Italia quote di FIA italiani riservati e FIA UE dalla stessa gestiti e che intenda avviare la commercializzazione prevista dal comma 1, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica, che attesta la validità delle informazioni e della documentazione già trasmesse alla Consob ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 1, procedendo, se del caso, ad un loro aggiornamento.

8. Nel caso previsto dal comma 7, si applicano i commi 3, 4 e 5.

Art. 28-quater
(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE)

1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende:

a) la lettera di notifica corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

b) il regolamento o lo statuto del FIA;

c) le informazioni sul depositario del FIA;

d) la descrizione del FIA, con particolare riferimento alla strategia e agli obiettivi di investimento;

e) l’indicazione dello Stato d’origine del FIA master se oggetto di commercializzazione è un FIA feeder;

f) un documento contenente le informazioni previste dall’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE;

g) l’indicazione degli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA;

h) una descrizione delle modalità previste per la commercializzazione delle quote o azioni del FIA e delle cautele adottate al fine di impedire la commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio.

2. Unitamente alla lettera di notifica, l’autorità dello Stato membro di origine trasmette alla Consob l’attestato da cui risulta che il GEFIA è autorizzato a gestire, nello Stato membro di origine, FIA aventi strategie di investimento e caratteristiche analoghe a quelle del FIA oggetto di notifica. Tutti i documenti sono forniti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella lettera di notifica e i documenti alla stessa allegati.

4. Fermo restando il completamento della procedura prevista dall’articolo 41-ter, del Testo unico, i GEFIA UE iniziano la commercializzazione dei FIA in Italia a partire dal momento in cui ricevono dall’autorità dello Stato membro di origine la comunicazione di avvenuta trasmissione alla Consob del fascicolo di notifica e dell’attestato di cui al comma 2.

5. In caso di modifiche previste dai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 28-bis, la Consob trasmette alla Banca d’Italia, non appena ricevuti, i provvedimenti assunti dall’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA.

6. Si applica, ove compatibile, l’articolo 28-bis, comma 10.

Sezione V-quater
Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia

Art. 28-quinquies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani chiusi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell’articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica attesta la conclusione dei procedimenti previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38, del Testo unico.

3. In caso di commercializzazione da avviarsi contestualmente nei confronti degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali, la procedura prevista dall’articolo 28-bis si intende assorbita da quella disciplinata dal presente articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Sgr che intenda avviare la commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio successivamente alla commercializzazione rivolta agli investitori professionali, attesta alla Consob la validità della documentazione e delle informazioni presentate ai sensi dell’articolo 28-bis e, se del caso, procede ad un loro aggiornamento.

5. Alla lettera di notifica di cui al comma 1 è allegato il prospetto di offerta destinato alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni previste nella parte IV, titolo II, capo I, sezione I, del Testo unico e delle relative disposizioni di attuazione.

6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell’articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Testo unico.

7. La Consob verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 1, ultima parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall’articolo 8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l’avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d’Italia.

9. Nelle ipotesi in cui la disciplina vigente non richieda l’approvazione di un prospetto d’offerta, la Consob svolge in ogni caso le verifiche sulla notifica prevista dall’articolo 44, comma 3, del Testo unico, nei termini ivi indicati e comunica alla Sgr il provvedimento che consente l’avvio della commercializzazione.

10. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10.

Art. 28-sexies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

2. Si applica l’articolo 28-quinquies, commi 2, 3 e 4.

3. La Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli alla lettera di notifica.

4. Alla commercializzazione di FIA aperti si applica quanto previsto dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione II, del Testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione.

5. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell’articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico, nonché la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico.

6. La Consob, entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della lettera di notifica, verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione ivi allegata, comunica alla Sgr che può avviare la commercializzazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 2. Detta comunicazione è trasmessa contestualmente alla Banca d’Italia.

7. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10.

Art. 28-septies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)

1. Il GEFIA UE che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell’articolo 44, comma 2, del Testo unico.

2. Ai fini del presente articolo, si applica l’articolo 28-quater, commi 1, 2 e 3.

3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:

a) FIA chiusi, si applica l’articolo 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico;

b) FIA aperti, si applica l’articolo 28-sexies, commi 3, 4, 5, 6 e 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 98-ter, comma 5-bis, del Testo unico.

Art. 28-octies
(Commercializzazione in Italia di FIA UE)

1. La Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote di FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione che indica quanto segue:

a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del soggetto istante;

b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o azioni si intendono commercializzare in Italia;

c) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l’offerta in Italia;

d) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;

e) l’elenco dei documenti allegati.

2. All’istanza di autorizzazione è allegata:

a) l’attestazione del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, con allegata la relativa documentazione a supporto;

b) la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico;

c) la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;

d) la documentazione comprovante che i FIA sono effettivamente commercializzati nello Stato membro di origine nei confronti di investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti di revoca dell’autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi a carico dei FIA;

e) un attestato dell'autorità competente del Paese di origine comprovante che il FIA è assoggettato alla propria vigilanza, con l’illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti;

f) attestazione, rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di altro documento equivalente ovvero dello statuto del FIA o di eventuali ulteriori documenti costitutivi;

g) l’ultimo prospetto ovvero l’ulteriore documentazione di offerta trasmesso all’autorità competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l’ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l’ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;

h) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;

i) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni;

l) una descrizione analitica del modulo organizzativo per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

m) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura la commercializzazione in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA;

o) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell’attività che il FIA intende svolgere in Italia (con riferimento all’attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all’espansione territoriale).

I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, sono corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante della Sgr.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l’articolo 23, comma 2.

5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli all’istanza di autorizzazione.

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l’articolo 19-quater. La Consob, nei sessanta giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata, e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal secondo periodo.

8. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, dichiara la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 5 e 7:

- ove sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;

- ove il FIA sia stato destinatario, nel Paese d’origine, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione o di altro provvedimento equivalente;

- in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato.

Della decadenza viene data comunicazione al FIA interessato.

9. La Sgr comunica alla Consob, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

1) allo schema di funzionamento del FIA;

2) al modulo organizzativo;

3) alla documentazione inviata.

La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, autorizza le modifiche in questione entro sessanta giorni dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 28-bis, commi 6, 7 e 8.

10. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10.

Art. 28-novies
(Commercializzazione da parte di GEFIA UE in Italia di FIA UE)

1. Il GEFIA UE che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA UE, già commercializzati nello Stato d’origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra alla Consob, quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 28-quater, un’istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione contenente le indicazioni previste dall’articolo 28-octies, comma 1.

2. All’istanza di autorizzazione è allegata la documentazione prevista dall’articolo 28-octies, comma 2.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l’articolo 28-octies, commi 4, 5, 8 e 9.

5. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, si applica l’articolo 28-octies, commi 6, 7, 8 e 9.

6. Si applica, ove compatibile, l’articolo 28-bis, comma 10.

Sezione V-quinquies
Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti

Art. 28-decies
(Disposizioni generali)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, nel calcolo della percentuale dei diritti di voto detenuti da un FIA, oltre ai diritti di voto detenuti direttamente dallo stesso, si computano i diritti di voto di:

a) una società controllata dal FIA medesimo;

b) una persona fisica o giuridica che agisce in nome proprio ma per conto del FIA o per conto di una società controllata dallo stesso.

2. La percentuale dei diritti di voto è calcolata in base a tutti i titoli che conferiscono diritti di voto, anche se ne è sospeso l’esercizio.

3. Ai fini della presente sezione per emittenti si intendono i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, diversi da quelli individuati dagli articoli 45, comma 4, lettere a) e b), e 46, comma 5, lettere a) e b), del Testo unico.

4. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf individuate dagli articoli 45, comma 3, lettera d), e 46, comma 3, lettera c), del Testo unico.

5. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Art. 28-undecies
(Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di società non quotate)

1. La Sgr che comunica l’acquisizione del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, fornisce, altresì, le seguenti informazioni:

a) la situazione risultante successivamente all’acquisizione del controllo in termini di azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;

b) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull’identità dei soci controllanti, l’eventuale soggetto delegato a esercitare il diritto di voto per loro conto e, se del caso, le società attraverso cui sono detenute indirettamente le azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;

c) la data di acquisizione del controllo;

d) le altre Sgr che cooperano con essa in virtù di un accordo in base al quale i FIA gestiti hanno acquisito congiuntamente il controllo;

e) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse tra la Sgr, il FIA e la società controllata, ivi incluse le informazioni sui presidi adottati per garantire che eventuali accordi tra la Sgr e il FIA ovvero tra i FIA e la società medesima siano conclusi alle normali condizioni di mercato;

f) le modalità di comunicazione delle informazioni relative alle relazioni tra la società e i lavoratori.

2. La Sgr che gestisce il FIA garantisce che lo stesso, nella comunicazione alla società e ai soci di cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico, renda note le sue intenzioni in relazione all’attività futura della società di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sull’occupazione nonché qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro. Tali informazioni sono fornite dalla Sgr nel caso in cui essa agisca per conto del FIA.

3. La Sgr, nella comunicazione alla società di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del Testo unico, richiede all’organo di amministrazione della società medesima di informare senza ritardo i rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, dell’acquisizione del controllo da parte del FIA gestito nonché di comunicare le altre informazioni previste dai commi 1, lettere a), b) e c), e 2.

4. La Sgr che gestisce il FIA fornisce le informazioni relative alle modalità di finanziamento dell’acquisizione alla Consob con la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Testo unico nonché agli investitori del FIA medesimo.

5. Le comunicazioni alla Consob previste dall’articolo 45, commi 1 e 2, del Testo unico, sono effettuate secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

6. Le comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti della società e dei suoi soci sono effettuate mediante mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

Art. 28-duodecies
(Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate)

1. In caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, la Sgr che gestisce il FIA medesimo include nella relazione annuale del FIA, redatta in conformità all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, le seguenti informazioni:

a) un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenta la situazione aggiornata alla fine del relativo periodo di esercizio;

b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario;

c) l’evoluzione prevedibile della società;

d) le informazioni concernenti l’acquisizione o cessione di azioni proprie quali:

(i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio;

(ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l’esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano;

(iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; e

(iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute dalla società e la quota di capitale che esse rappresentano.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la Sgr richiede e si adopera al meglio per garantire che l’organo di amministrazione della società non quotata metta le informazioni ivi previste a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio del FIA.

3. Il comma 1 non si applica se la società non quotata redige un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui la medesima ha la propria sede legale. In tal caso la Sgr assicura che tale bilancio contenga le informazioni ivi previste e che lo stesso sia messo a disposizione, dall’organo di amministrazione della società, dei rappresentanti dei lavoratori della società medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e con le modalità previsti dall’articolo 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le modalità stabiliti dalla legislazione applicabile nello Stato in cui la società ha la propria sede legale.

4. Ove le informazioni previste dal comma 1 siano incluse nel bilancio della società non quotata ai sensi del comma 3, la Sgr mette tali informazioni a disposizione degli investitori del FIA entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio del FIA e, in ogni caso, non oltre i termini previsti dalla legislazione applicabile per la redazione del bilancio stesso.

Art. 28-terdecies
(Acquisizione del controllo di un emittente quotato)

1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni contenute nella parte IV, titolo II, capo II, del Testo unico, in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico la Sgr fornisce, altresì, le informazioni previste dall’articolo 28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f).

Art. 28-quaterdecies
(Divieto di disaggregazione di attività)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) a qualsiasi distribuzione ai soci effettuata quando, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto risultante dal bilancio della società è, o in seguito a tale distribuzione diventerebbe, inferiore al capitale sottoscritto aumentato delle riserve non distribuibili, fermo restando che, qualora la parte non richiesta del capitale sottoscritto non sia contabilizzata nell’attivo del bilancio, essa sarà detratta dal capitale sottoscritto;

b) a qualsiasi distribuzione a favore dei soci il cui importo superi l’ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte a riserva in conformità alla legge o allo statuto;

c) alle acquisizioni di azioni proprie da parte della società, comprese le azioni già acquisite, nonché alle azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società che avrebbero l’effetto di ridurre l’attivo netto al di sotto dell’importo indicato alla lettera a).

2. La Sgr che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi a favore dei soci, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata:

a) si astiene dall’agevolarle, sostenerle o istruirle;

b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata;

c) si adopera al fine di impedire le stesse.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, le disposizioni in materia di riduzione del capitale non si applicano su una riduzione del capitale sottoscritto il cui scopo è quello di compensare le perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non distribuibile purché, a seguito di tale operazione, l’importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto.

4. Agli acquisti di azioni proprie effettuati ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 2357-bis del codice civile, commi 1, numeri 2), 3) e 4), e 2.";

dd) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nell’Allegato 1A "Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa", il paragrafo B della sezione n. 2) "Documentazione da allegare alla comunicazione" è sostituito dal seguente:

"B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE

Alla comunicazione indicata dall’articolo 23, comma 1, e dall’articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto e l’ulteriore documentazione d’offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall’Autorità competente dello Stato membro d’origine;

b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell’offerta;

per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d’origine:

c) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c).";

  • nell’Allegato 1B "Modalità di redazione del prospetto per l’offerta e/o per l’ammissione alle negoziazioni di OICR e per l’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi" sono apportate le seguenti modificazioni: gli Schemi 1 e 4 sono sostituiti dai nuovi Schemi 1 e 4 (Allegati nn. 1 e 2) e gli Schemi 2 e 3 sono abrogati;

ee) nell’Allegato 1, dopo l’Allegato 1B è inserito l’Allegato 1-bis (Allegato n. 3).

Art. 2
(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nel Libro II, Parte III, nel comma 5, dell’articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nella lettera a)dopo la parola "SGR," è inserita la parola "SICAF,";

  • nella lettera b), la parola "armonizzate" è sostituita dalle parole "UE e GEFIA UE";

b) nel Libro III, Parte I, nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 26, le parole "le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti e le società di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti," sono sostituite dalle parole "le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini,";

c) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo I, nel comma 1 dell’articolo 33, la parola "delle" è sostituita dalla parola "alle";

d) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 38, la parola "art." è sostituita dalla parola "articolo";

e) nel Libro IV, Parte I, l’articolo 64 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le lettere a), c) e d) sono soppresse;

  • nel comma 1, alla lettera b), le parole ", nn. 1), 2) e 3)" sono soppresse;

  • nel comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere:

"b-bis) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;

b-ter) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;

b-quater) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.";

  • dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.";

f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l’articolo 65 è modificato come segue:

  • nell’alinea del comma 1, le parole "le società di gestione del risparmio e le SICAV" sono sostituite dalle parole "i gestori";

  • nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: "c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;";

  • nel comma 1, la lettera e) è soppressa;

  • dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.

1-ter. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.";

g) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l’articolo 66 è modificato come segue:

  • l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:";

  • nel comma 1, la lettera d) è soppressa;

  • nel comma 2, le parole "Le società di gestione del risparmio e le SICAV" sono sostituite dalle parole "I gestori";

h) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l’articolo 67 è abrogato;

i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l’articolo 68 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.";

  • i commi 2 e 3 sono abrogati;

  • nel comma 3-bis, le parole "Nel caso" sono sostituite dalle parole "Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso";

  • il comma 4 è sostituito dal seguente comma: "4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.";

j) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, l’articolo 69 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.";

  • i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

k) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo II, l’articolo 70 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.";

  • i commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis sono abrogati;

l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l’articolo 71 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.";

  • i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, l’articolo 72 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Nell’aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.";

  • i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;

n) nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, l’articolo 73 è sostituto dal seguente articolo:

"Art. 73
(Incentivi riguardanti gli OICR)

1. Ai gestori si applica l’articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.

2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.";

o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l’articolo 74 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 74
(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell’esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all’investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

2. I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell’ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:

a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;

b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);

c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;

d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;

e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

f) le responsabilità dell’investitore in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.

3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.";

p) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, nel comma 1 dell’articolo 76 le parole "Le società di gestione del risparmio e le SICAV" sono sostituite dalle parole "I gestori";

q) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l’articolo 76-bis è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente comma: "1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 49, commi 1, 3 e 5, del presente regolamento.";

  • il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applica l’articolo 52.";

r) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l’articolo 76-ter è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 76-ter
(Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.";

s) nel Libro V, Parte I, l’articolo 78 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "armonizzate, le SICAV" sono sostituite dalle parole "UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE";

  • il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Nell’attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-bis e 77.";

t) nel Libro V, Parte II, l’articolo 79 è modificato come segue:

  • nel comma 3 le parole "Le società di gestione del risparmio e le SICAV" sono sostituite dalle parole "Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE" e le parole "nei limiti di cui all’articolo" sono sostituite dalle parole "in conformità a quanto previsto dagli articoli 76-bis e";

  • il comma 4 è abrogato;

  • nel comma 5 la parola "armonizzate" è sostituita dalle parole "UE, i GEFIA UE";

u) nel Libro V, Parte II, il comma 2 dell’articolo 81 è abrogato.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La delibera e le annesse disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(1) e si applicano a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas


Nota:

1. Pubblicata nel S.O. n. 1423 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19.3.2015.