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Bollettino


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Delibera n. 19318

Obbligo di promuovere un'Offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli, 102, 106, comma primo bis, e 109, del d.lgs. n. 58/1998, in capo a Marco Polo Industrial Holding S.p.A. su azioni ordinarie emesse da Pirelli & C. S.p.A. – Determinazione del prezzo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, terzo comma, lettera c), n. 2, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI, in particolare, gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;

VISTO l'art. 106, secondo comma, del Tuf, ai sensi del quale l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria è promossa "ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo";

VISTO l'art. 106, comma terzo, lettera c), n. 2, del Tuf, ai sensi del quale "l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze: […] 2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5";

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti");

VISTO l'articolo 47-bis, quarto comma, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale la "La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall'articolo 102, comma 4, del Testo unico";

VISTO l'articolo 47-quinquies del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[i]l prezzo dell'offerta è rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c), numero 2, del Testo unico, ove il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo sia il prezzo di operazioni di compravendita: a) effettuate a condizioni di mercato, nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio, per un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta";

VISTO il comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2015 con il quale China National Tire and Rubber Co ("CNRC"), Camfin S.p.A. e gli azionisti di Camfin S.p.A. hanno reso noto di aver sottoscritto un accordo vincolante volto, tra l'altro, alla cessione della partecipazione detenuta da Camfin S.p.A. nel capitale ordinario di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") – pari al 26,2% dello stesso – e che al perfezionamento del citato accordo di compravendita ("Closing") una parte di tale partecipazione sarà ceduta a una società di nuova costituzione (Marco Polo Industrial Holding S.p.A.) ("Marco Polo" o l' "Offerente") – indirettamente controllata da CNRC - mentre la restante parte sarà apportata al patto parasociale da sottoscriversi contestualmente tra le medesime parti;

VISTO il comunicato stampa diffuso in data 13 aprile 2015 con il quale CNRC ha reso noto di avere sottoscritto un accordo vincolante avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto della partecipazione dell'1,574 per cento del capitale ordinario di Pirelli direttamente posseduta da Edizione S.r.l.;

VISTO il comunicato stampa del 5 agosto 2015 con cui CNRC, Camfin e gli azionisti di Camfin hanno comunicato di aver concordato che il Closing avvenga in data 11 agosto 2015;

CONSIDERATO che al momento del Closing sorgerà per Marco Polo e i soggetti con lo stesso agenti di concerto l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1-bis, e 109 del Tuf (l'"Offerta Pirelli") sulle rimanenti azioni ordinarie Pirelli al prezzo più alto pagato;

VISTO il quesito inviato in data 29 giugno 2015, prot. n. 0051986/15 (successivamente integrato in data 6 e 24 luglio 2015) dallo Studio Legale D'Urso Gatti Bianchi, per conto e nell'interesse di Intesa Sanpaolo S.p.A. - soggetto agente di concerto con l'Offerente - con il quale è stato chiesto di confermare "l'irrilevanza […] agli effetti del calcolo del prezzo" dell'Offerta Pirelli di due operazioni di acquisto di azioni Pirelli effettuate da Banca IMI S.p.A. – società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. - in data 20 e 26 marzo 2015;

VISTA la nota del 10 agosto 2015 prot. n. 0065118/15 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. – soggetto agente di concerto con l'Offerente - ha presentato istanza alla Consob ai sensi dell'art. 106, terzo comma, lett. c), numero 2), del Tuf e degli articoli 47- bis e 47 -quinquies, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. Con detta nota è stato richiesto di dichiarare l'irrilevanza, ai fini del prezzo dell'Offerta Pirelli, delle predette due operazioni di acquisto di azioni Pirelli in quanto effettuate a condizioni di mercato, nell'ambito dell' attività di negoziazione per conto proprio, per un quantitativo "ampiamente all'interno dei limiti quantitativi previsti nella normativa regolamentare";

VISTA la nota del 10 agosto 2015 prot. n. 65162/15 con cui la Consob ha comunicato a Intesa Sanpaolo S.p.A. di aver avviato il procedimento n. 34525/15;

VISTI gli acquisti compiuti da Banca IMI S.p.A.:

- in data 20 marzo 2015, di n. 4.953 azioni ordinarie Pirelli al prezzo unitario di euro 15,10; e

- in data 26 marzo 2015, di n. 123 azioni ordinarie Pirelli al prezzo unitario di euro 15,48;

CONSIDERATO che tali acquisti sono stati effettuati nell'ambito della attività di negoziazione in conto proprio di Banca IMI S.p.A., e in particolare nell'ambito dell'attività dalla stessa svolta come market making su strumenti finanziari collegati all'indice FTSE MIB 40;

CONSIDERATO che il quantitativo complessivo dei menzionati acquisti di azioni Pirelli rappresenta lo 0,00148 per cento del quantitativo oggetto dell'Offerta Pirelli ad oggi determinabile sulla base delle informazioni attualmente disponibili e rese pubbliche;

RITENUTO che tali acquisti rientrino nell'ambito degli acquisti indicati dall''art. 106, comma terzo, lettera c), n. 2, del Tuf e dall'art. 47-quinquies, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti;

D E L I B E R A:

Ai sensi dell'art. 106, terzo comma, lett. c), numero 2), del TUF e dell'art. 47-quinquies, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti che gli acquisti compiuti in data 20 marzo e 26 marzo 2015 da Banca IMI S.p.A. al prezzo, rispettivamente, pari a euro 15,10 ed euro 15,48 non rientrano nell'ambito degli acquisti da computare ai fini della determinazione del prezzo più alto pagato dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo ai sensi dell'art. 106, comma 2, del TUF. L'efficacia della presente Delibera è subordinata all'effettiva esecuzione del Closing e al conseguente sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Pirelli & C. S.p.A..

L'efficacia della presente Delibera è inoltre subordinata alla circostanza che i menzionati acquisti di azioni Pirelli rappresentino un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento del quantitativo di azioni oggetto dell'Offerta Pirelli determinato alla data della comunicazione resa ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti.

La presente Delibera è adottata con esclusivo riferimento alle operazioni descritte nell'istanza e non esclude dall'applicazione dell'art. 106, comma 2 del TUF eventuali ulteriori acquisti di azioni Pirelli effettuati dall'offerente o da altri soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente ad un prezzo superiore a quello determinato nella Delibera stessa nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF.

La presente delibera sarà comunicata all'istante tramite posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

10 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas