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Bollettino


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Delibera n. 19826

Determinazione, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l’esercizio 2017

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l’altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

VISTE le proprie delibere n. 19460 e n. 19461 del 16 dicembre 2015 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l’esercizio 2016 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

ATTESA la necessità di determinare, per l’esercizio 2017, i soggetti tenuti alla contribuzione;

D E L I B E R A :

Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l’esercizio 2017, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all’art. 60, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;

b) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;

c) le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998;

d) le Società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all’art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all’art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2017 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998;

e) gli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. n. 58/1998;

f) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nel Ruolo speciale di cui all’art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;

g) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2017, nell’Albo di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2017, negli Albi di cui all’art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2017, all’applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998;

h) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all’esercizio dei rami vita III e/o V di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;

i) i Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell’Albo di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

j) i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:

j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;

j2) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d’origine risulti essere l’Italia;

k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;

l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che alla data del 2 gennaio 2017 risultano in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’apposito Elenco, di cui all’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;

m) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), che:

m1) intendendo effettuare un’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o un’ammissione a quotazione di strumenti finanziari ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio successivamente alla preventiva comunicazione di cui all’art. 94, comma 1, di cui all’art. 102, comma 1, ovvero di cui all’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – ovvero il prospetto di base ovvero il documento d’offerta sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, prima dell’ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;

m2) intendendo effettuare un’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita ovvero una offerta al pubblico di acquisto o scambio, a seguito della preventiva comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ovvero di cui all’art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 hanno ottenuto l’approvazione del prospetto – unico o tripartito – ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, la relativa offerta;

m3) avendo concluso un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 ovvero di cui all’art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

m4) hanno ottenuto l’approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017;

m5) avendo ottenuto l’ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998;

n) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico conferiti secondo la normativa previgente;

o) la Borsa Italiana s.p.a.;

p) la MTS s.p.a.;

q) la Monte Titoli s.p.a.;

r) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

s) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all’esercizio dell’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998;

t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell’apposito Elenco di cui all’art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2017;

u) i Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

v) i Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro, di cui all’art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

w) i Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell’art. 113- ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2017, negli appositi Elenchi di cui all’art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3 del regolamento Consob n. 11971/1999;

x) l’Organismo dei Consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Articolo 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica[1].

21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas



[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 21.2.2017.