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Bollettino


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Delibera n. 20025

Scissione ed estinzione di Finsoe S.p.A. e contestuale sottoscrizione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 1998, avente ad oggetto azioni emesse da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Provvedimento ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”);

VISTI in particolare gli artt. 106 e 109 del Tuf;

VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”);

CONSIDERATO che Finsoe S.p.A., con nota del 6 febbraio 2017, protocollo n. 0017738 - integrata con successive note del 15 febbraio, protocollo n. 0022264/17, 28 marzo, protocollo n. 0039073/17 e 19 aprile 2017, protocollo n. 0050987/17 - ha chiesto alla Consob (il “Quesito”) di pronunciarsi in relazione all’applicabilità della disciplina in tema di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, di cui agli artt. 105 e ss. del Tuf, rispetto ad un’operazione (l’“Operazione”) avente ad oggetto l’azionariato delle società quotate Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) e, indirettamente, Unipol Sai S.p.A. (“Unipol Sai”);

CONSIDERATO che mediante il Quesito viene chiesto di accertare la riconducibilità dell'Operazione al caso di esenzione previsto dall'art. 106, comma 5, lettera b), del Tuf in relazione alle operazioni di trasferimento azionario tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione e, in tal modo, esentare le società beneficiarie della Scissione e i loro soci unici, dall'obbligo solidale di promuovere un'offerta totalitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 109 del Tuf, su azioni UGF e, indirettamente, Unipol Sai;

CONSIDERATO che l’Operazione prospettata consiste, in sintesi:

a) nello scioglimento, senza liquidazione, di Finsoe S.p.A. (“Finsoe” o la “Holding”), società che controlla, direttamente, UGF e, indirettamente, Unipol Sai, da realizzarsi tramite un’operazione di scissione totale non proporzionale (la “Scissione”), ai sensi degli artt. 2506 e 2506-bis del codice civile. La Scissione - la cui efficacia è subordinata, fra l’altro, alla conferma della Consob in ordine all’assenza di un obbligo di Opa “sulle azioni di UGF e/o sulle azioni Unipol Sai S.p.A. in capo alle Società Beneficiarie e/o ai loro soci unici ovvero a parte di essi” - è strutturata in modo tale che: i) verranno costituite tante società beneficiarie (le “Newco”) quanti saranno i soci di Finsoe alla data di sottoscrizione dell’atto di Scissione, ognuna delle quali sarà partecipata interamente da un ex socio Finsoe; ii) ad ogni Newco verrà assegnata una quota del patrimonio netto di Finsoe, composta da azioni UGF, indebitamento obbligazionario e patrimonio netto di Finsoe, in misura proporzionale alla percentuale di capitale di Finsoe che sarà detenuta dai singoli soci alla data dell’atto di Scissione;

b) nella contestuale sottoscrizione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del Tuf, (il “Patto”) da parte dalla maggior parte delle Newco e dai loro soci unici (i “Paciscenti”). Gli attuali soci di Finsoe che non sottoscriveranno il Patto sono: JP Morgan Securities PLC, P&V Assurances, Unieco soc. coop., Cooperativa Edil Strade Imolese soc. coop. e Coop Costruzioni soc. coop., i quali saranno, post Scissione, complessivamente titolari del 2,55% del capitale di UGF. I Paciscenti conferiranno tutte le azioni UGF “o altri diritti UGF” assegnati loro ad esito della Scissione, di tal che il Patto arriverà ad aggregare il 30,02% del capitale di UGF post Scissione; considerando anche le azioni UGF, già ad oggi, ante Scissione, direttamente detenute dai Paciscenti, che non saranno conferite nel Patto, i medesimi soggetti arriveranno, complessivamente, a detenere circa il 48% del capitale di UGF;

CONSIDERATO che Finsoe, con la citata nota del 6 febbraio 2017, ha chiesto di “confermare l’insussistenza dei presupposti applicativi della disciplina in materia di OPA obbligatoria su UGF (e dunque a cascata su UnipolSai) in capo ai Pasciscenti, ovvero a parte di essi, o comunque (ii) di concedere a tali soggetti l’esenzioni di cui agli artt. 106, comma 5, lett. b) del Tuf e 49, comma 1, lett. c del Regolamento Emittenti [esenzione per operazioni infragruppo], se del caso con provvedimento emanato ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Tuf”;

VISTO che, alla data della presente Delibera, Finsoe:

- controlla, direttamente, UGF, ai sensi degli artt. 93 del Tuf e 2359 del codice civile, con una partecipazione pari al 31,4% del capitale e, indirettamente tramite UGF, Unipol Sai con una partecipazione pari al 66,7% del capitale;

- non risulta essere controllata, ai sensi degli artt. 93 del Tuf e 2359 del codice civile, da alcuno dei suoi attuali 23 azionisti;

VISTA la delibera del 25 maggio 2017 con cui l’Assemblea straordinaria di Finsoe ha approvato il progetto di Scissione;

CONSIDERATO che ad esito della Scissione:

- UGF non sarà più soggetta al controllo individuale di Finsoe (la quale si estinguerà) e non risulterà controllata, individualmente, da alcun altro soggetto;

- gli ex soci di Finsoe, tramite le Newco da ognuno di essi integralmente controllate, acquisteranno direttamente azioni UGF, in proporzione alla quota di capitale da essi detenuta nella Holding;

- nessuno dei soggetti “acquirenti” diventerà, individualmente, titolare di una partecipazione superiore alle soglie previste dall’art. 106, commi 1 e 1-bis, del Tuf;

CONSIDERATO che, per effetto della contestuale sottoscrizione del Patto, i Paciscenti, in qualità di soggetti agenti di concerto ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis, e 109 del Tuf, diventeranno, congiuntamente, titolari di una partecipazione superiore al 30% del capitale di UGF; più specificatamente il Patto aggregherà il 30,02% del capitale di UGF e calcolando anche le azioni già detenute direttamente dai Paciscenti che non saranno conferite nel Patto, i medesimi soggetti arriveranno a detenere circa il 48% del capitale di UGF;

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto dell’Operazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1, del Tuf, si configurerà, in ragione del Patto, un acquisto di concerto da parte dei Paciscenti astrattamente rilevante ai fini del sorgere di un obbligo solidale di Opa;

CONSIDERATO che la finalità sottesa alla Scissione, secondo quanto rappresentato da Finsoe, è precipuamente quella di rispondere alle esigenze sorte a fronte, fra l’altro, dell’entrata in vigore della Direttiva 2009/138/CE (cosiddetta “Solvency II”, recepita con il D. Lgs. n. 74 del 2015) e delle relative disposizioni attuative emanate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) con regolamento n. 22 del 1° giugno 2016. Sulla base della nuova normativa, infatti, Finsoe, essendo il soggetto posto al vertice del conglomerato Unipol, a far data dal 28 giugno 2017 – data di scadenza del periodo transitorio stabilito dall’art. 29 del citato regolamento IVASS - diverrebbe automaticamente anche capogruppo del gruppo Unipol assicurativo e del gruppo Unipol bancario, ciò comporterebbe conseguenze sia in termini di struttura organizzativa che di requisiti patrimoniali che Finsoe dovrebbe soddisfare. Diversamente, per effetto della Scissione:

- UGF diverrà il soggetto posto al vertice del conglomerato e rimarrà capogruppo del gruppo assicurativo e del gruppo bancario Unipol;

- verrà ridotto il debito gravante complessivamente sul conglomerato in quanto il debito di Finsoe verrà allocato pro quota alle Newco beneficiarie della Scissione;

CONSIDERATO che, stante la suddetta esigenza di addivenire allo scioglimento di Finsoe, la finalità sottesa alla stipulazione del Patto da parte della maggior parte degli attuali azionisti di Finsoe è quella di conservare “senza soluzione di continuità, un assetto di controllo e governance equivalente a quello attualmente esistente in Finsoe”;

CONSIDERATE le peculiarità che interessano l’azionariato e le disposizioni del vigente statuto di Finsoe, in relazione alle quali la Commissione nelle Comunicazioni n. DCG/0013637 del 24 febbraio 2015 e n. DCG/0076067 del 1° ottobre 2015 ha ritenuto, in assenza di un soggetto in grado di determinare individualmente le decisioni assunte dalla Holding, sussistenti elementi idonei a far presumere che Finsoe e i suoi azionisti (o quanto meno la maggior parte di essi) fossero qualificabili come soggetti che agiscono di concerto, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, del Tuf, nella gestione della partecipazione da essi detenuta (direttamente e indirettamente) in UGF;

CONSIDERATO, in via preliminare, che tali valutazioni in ordine all’azionariato di Finsoe ed all’assenza di un soggetto in grado di determinare e/o “bloccare” le decisioni assunte dagli organi gestori della Holding, rimangono valide anche tenendo conto delle modifiche, rappresentate nel Quesito, che hanno interessato e interesseranno l’azionariato della Holding e che comporteranno, in particolare, l’accrescimento della partecipazione percentuale detenuta da Coop Alleanza 3.0 soc. coop. (“Coop Alleanza”) dal 34,39% al 39,91% del capitale di Finsoe;

CONSIDERATO che, secondo quanto prospettato nel Quesito e nella documentazione trasmessa, il Patto, coerentemente con la sua anzidetta finalità, conterrà disposizioni di voto, relative alla gestione della partecipazione in UGF, e limiti alla circolazione delle azioni analoghi a quelli attualmente previsti dallo statuto di Finsoe;

CONSIDERATO, in particolare, che per quel che riguarda gli assetti di potere ed i meccanismi di governance all’interno del Patto, Finsoe ha dichiarato che:

- le decisioni gestionali in merito alla partecipazione in UGF saranno assunte dall’assemblea del Patto, che delibererà a maggioranza di legge e, per determinate decisioni, con una maggioranza rafforzata del 55% dei presenti, nonché, da un comitato di direzione (il “Comitato di Direzione”) composto da un numero di membri compreso tra 13 e 20 soggetti, nominati con voto di lista;

- nessun soggetto – neanche Coop Alleanza, la quale arriverà a detenere il 22,15% del capitale di UGF ed il 41,76% delle azioni sindacate nel Patto - “disporrà di voti sufficienti a imporre o “bloccare” l’assunzione delle decisioni di competenza dell’Assemblea dei Paciscenti e/o del Comitato di Direzione”, posto che, secondo quanto verrà espressamente stabilito nel Patto, “nessun paciscente potrà esercitare più del 44,99% del numero di voti esercitabili nell’Assemblea”;

- nessun soggetto avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Comitato di Direzione;

CONSIDERATA, pertanto, la sostanziale continuità nella gestione della partecipazione detenuta in UGF da parte dei medesimi soggetti - ad eccezione degli attuali azionisti di Finsoe che, come detto, non sottoscriveranno il Patto - che oggi agiscono di concerto fra loro e insieme a Finsoe nella gestione della partecipazione direttamente e indirettamente detenuta in UGF e che post Operazione continueranno ad agire di concerto fra loro tramite il Patto;

RITENUTO che, per quanto sopra, l’Operazione possa qualificarsi neutra per gli azionisti di minoranza di UGF con riguardo agli assetti di controllo ed ai meccanismi di governance della società quotata, in quanto:

- la partecipazione azionaria già detenuta da Finsoe (31,40%) e già aggregata a quelle direttamente detenute in UGF dai soci operanti in concerto fra loro e con essa per una partecipazione complessiva pari al 50,74% del capitale di UGF, viene trasferita alle Newco (controllate rispettivamente dai medesimi soci), la maggior parte delle quali, unitamente ai rispettivi azionisti sottoscriveranno il Patto (aggregante il 30,02% del capitale di UGF) e complessivamente circa il 48% del capitale di UGF;

- la partecipazione rilevante in UGF verrà gestita da tali medesimi soggetti tramite il Patto anziché tramite la Holding, secondo i medesimi criteri di governance di quest’ultima;

VISTO l’art. 106, comma 5, del Tuf, a norma del quale “La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis (…) non comporta l'obbligo di offerta ove sia (…) determinato da (…) b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione”;

VISTO l’art. 106, comma 6, del Tuf, in base al quale la Consob può “con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma”;

RILEVATO che la fattispecie in esame non è contemplata nelle ipotesi di esenzione indicate dall’art. 49, comma 1del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO pertanto che l’Operazione è riconducibile, per la sostanziale identità di effetti sul piano degli assetti di controllo e neutralità per gli azionisti di minoranza di UGF, all’ipotesi di esenzione di cui al citato art. 106, comma 5, lettera b), del Tuf;

RITENUTO che, sulla base degli elementi informativi e documentali trasmessi da Finsoe, con riferimento all’acquisto di concerto da parte dei soggetti Paciscenti, potenzialmente rilevante ai fini degli artt. 106, comma 1, e 109 del Tuf, ricorrano i presupposti per l’adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Tuf;

D E L I B E R A:

L’acquisto di concerto di una partecipazione in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, indirettamente in Unipol Sai S.p.A., che si realizzerà, in conseguenza della Scissione di Finsoe S.p.A., da parte dei soggetti che sottoscriveranno il Patto, tale da determinare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1, del Tuf, il superamento delle soglie di cui all’art. 106, commi 1 e 1-bis, del medesimo Testo unico, non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto, ai sensi delle citate norme legislative, in capo ai medesimi soggetti Paciscenti.

La presente Delibera, che verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob, è assunta sulla base della situazione attuale e delle informazioni ad oggi disponibili, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione di ogni eventuale ulteriore elemento rilevabile anche dalla condotta concreta delle parti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas