Delibera n. 20287 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 20287
Acquisizione di azioni Pierrel s.p.a. tale da determinare il presupposto per il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b) e 109 del d. lgs. n. 58 del 1998 - provvedimento di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");
VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");
VISTI in particolare gli artt. 106, comma 3, lettera b), del Tuf e 46 del Regolamento Emittenti;
CONSIDERATO che con nota del 31 ottobre 2017, protocollo n. 0122882/17, successivamente integrata con note del 2, 11 e 24 gennaio 2018, protocolli nn. 0000422/18, 0005121/18 e 0010984/18 Fin Posillipo S.p.A. ("Finpo") e Bootes S.r.l. ("Bootes"; congiuntamente, Finpo e Bootes, gli "Azionisti Finanziatori") hanno chiesto alla Consob di pronunciarsi in relazione all'applicabilità della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto obbligatoria rispetto ad un'operazione di ricapitalizzazione (di seguito, l'"Operazione") avente ad oggetto il risanamento del gruppo societario facente capo alla società quotata Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"). Tale valutazione è stata chiesta anche in considerazione dell'ipotizzata riconducibilità dell'Operazione alla fattispecie di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto prevista dal combinato disposto dell'art. 106, comma 5, lettera a), del Tuf e dell'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti e della conseguente possibilità per la Commissione di adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf. In particolare, è stato chiesto di confermare che dall'esecuzione degli atti e degli acquisti compiuti in esecuzione di ciascuna delle fasi dell'Operazione non deriveranno obblighi di offerta pubblica di acquisto su azioni Pierrel in capo ad alcuna delle parti coinvolte, considerate individualmente o in concerto fra loro, ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis, e 109 del Tuf (il "Quesito");
CONSIDERATO che, l'8 giugno 2017, Finpo, società che attualmente controlla Pierrel, ai sensi dell'art. 93 del Tuf, con una partecipazione pari al 36,36%, e Bootes, società che, alla data della presente Delibera, detiene circa il 5,07% del capitale di Pierrel, hanno sottoscritto, un protocollo d'intesa (il "Protocollo") - contenente talune disposizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Tuf- con il quale esse si sono, in via preliminare, impegnate a partecipare all'Operazione e, in particolare, fra l'altro, a:
i) acquistare i crediti vantati da talune banche finanziatrici di Pierrel e della sua controllata Pierrel Pharma S.p.A. (segnatamente, Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano soc. coop. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., unitamente, le "Banche"), per un ammontare complessivo pari a 12,9 milioni di Euro (il "Credito") - di cui 8,2 milioni di Euro di pertinenza di Pierrel (il "Credito Pierrel") - destinandone parte al patrimonio della Società;
ii) versare in conto futuro aumento di capitale di Pierrel ulteriori somme rispetto a quelle versate e da versare in ottemperanza a precedenti obblighi assunti dagli Azionisti Finanziatori, ammontanti, complessivamente, a 10,3 milioni di Euro ("Versamenti Soci Effettuati"), da destinare alla copertura delle esigenze di cassa del Gruppo Pierrel fino al 31 dicembre 2017 ("Nuovi Versamenti per Cassa");
iii) sottoscrivere un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto alcuni aspetti della governance della Società, nonché alcune limitazioni al trasferimento delle partecipazioni detenute dai paciscenti nel capitale sociale di Pierrel;
CONSIDERATO che Finpo e Bootes, per effetto della sottoscrizione in data 8 giugno 2017 del Protocollo, che aggrega circa il 41,4% del capitale di Pierrel, sono da considerarsi soggetti agenti in concerto fra loro ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis, e 109 del Tuf;
CONSIDERATO che Finpo e Bootes in esecuzione degli impegni assunti con il Protocollo:
i) in data 8 agosto 2017 - come comunicato al mercato il 9 agosto 2017 – hanno acquistato dalle Banche, in misura paritaria, il Credito;
ii) nella medesima data dell'8 agosto 2017, hanno imputato al patrimonio di Pierrel in conto futuro aumento di capitale "e, comunque, in conto capitale della Società nell'ipotesi in cui la Società non dovesse deliberare alcun aumento di capitale entro il termine del 31 dicembre 2018", parte del Credito Pierrel per un importo pari a 4,1 Euro ("Credito Imputato");
iii) nel periodo compreso tra il 5 luglio ed il 7 agosto 2017, hanno versato in favore della Società, 1 milione di Euro;
CONSIDERATO che l'11 ottobre 2017 il CdA di Pierrel ha, fra l'altro, deliberato:
i) l'approvazione del piano industriale per il periodo 2018-2020 (il "Piano"), redatto ai sensi dell'art. 67 del R.D. n. 267 del 1942 ("Legge Fallimentare"), il cui contenuto è stato comunicato al mercato in pari data; il Piano, nell'ambito del quale è stata prevista la struttura dell'Operazione, è volto a risanare e rilanciare il gruppo societario facente capo a Pierrel, prevedendo che entro il 31 dicembre 2018 il patrimonio netto della Società possa essere rafforzato per circa 27 milioni di Euro precipuamente tramite l'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, per un ammontare massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 35 milioni (l' "Aumento di Capitale");
ii) di proporre all'assemblea di Pierrel l'approvazione dell'Aumento di Capitale di cui al Piano;
CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione del Piano, l'Aumento di Capitale i) dovrà essere effettivamente sottoscritto e liberato in misura tale da generare per la Società un ammontare di proventi netti per cassa non inferiore a 5,2 milioni di Euro ("Quota di Inscindibilità") "da destinare al supporto dello sviluppo del business della Società e, in particolare, al finanziamento degli investimenti necessari per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento"; ii) sarà sottoscritto e liberato dagli Azionisti Finanziatori mediante imputazione a capitale del credito da essi vantato nei confronti di Pierrel;
CONSIDERATO che il medesimo 11 ottobre 2017, Finpo e Bootes da una parte e Pierrel e Pierrel Pharma S.p.A. dall'altra, hanno sottoscritto una convenzione accessoria al Piano di risanamento atta a consentire l'effettiva realizzazione di quanto previsto nel Piano medesimo (la "Convenzione"); in particolare mediante la Convenzione, Finpo e Bootes, fra l'altro:
- si sono impegnate, subordinatamente all'approvazione della proposta di Aumento di Capitale da parte dell'assemblea di Pierrel, a:
i) sottoscrivere le azioni loro spettanti nell'ambito del deliberando aumento di capitale ("Impegno di Sottoscrizione") mediante compensazione del debito da sottoscrizione con il credito derivante dai Versamenti Soci Effettuati - 10,3 milioni di Euro - nonché con il l Credito Imputato - 4,1 milioni di Euro;
ii) imputare al patrimonio di Pierrel, in conto futuro aumento capitale i Nuovi Versamenti per Cassa - ammontanti, secondo quanto dichiarato dagli Azionisti Finanziatori, a 1 milione di Euro, alla data del 2 gennaio 2018 - e il Credito Pierrel non ancora imputato - 4,1 milioni di Euro, "Credito Residuo", con rinuncia al diritto di rimborso;
iii) garantire, subordinatamente alla pronuncia della Commissione in relazione all'assenza di un obbligo di Opa, la sottoscrizione e liberazione di parte dell'eventuale inoptato, che dovesse eventualmente residuare all'esito dell'offerta in opzione e della conseguente offerta in Borsa dei diritti rimasti inoptati, mediante compensazione del relativo debito di sottoscrizione per un importo corrispondente ai Nuovi Versamenti per Cassa - 1 milione di Euro - ed al Credito Residuo - 4,1 milioni di Euro ("Impegno di Garanzia"; congiuntamente al predetto "Impegno di Sottoscrizione", gli "Impegni");
- si sono riservate, sempre subordinatamente alla pronuncia della Commissione in relazione all'assenza di un obbligo di Opa, la facoltà di sottoscrivere l'inoptato fino al raggiungimento della Quota di Inscindibilità mediante un pagamento per cassa ("Eventuale Garanzia per Cassa"), qualora tale Quota non venisse raggiunta, ad esito dell'Aumento di Capitale, per effetto della sottoscrizione da parte di azionisti terzi;
CONSIDERATO che il 20 ottobre 2017 il Piano è stato attestato dal dott. Emilio Campanile in qualità di esperto indipendente, nominato ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, il quale ha confermato la veridicità dei dati aziendali nonché la fattibilità e idoneità del Piano stesso a perseguire gli obiettivi di risanamento ed il riequilibrio della situazione finanziaria della Società;
CONSIDERATO che il 22 novembre 2017, l'Assemblea straordinaria di Pierrel, ha approvato, fra l'altro, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale, nei termini e per gli importi proposti dal Consiglio di Amministrazione ed ha delegato il Consiglio a collocare, entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti eventualmente rimasti inoptati, "presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del codice civile";
CONSIDERATO che sia Finpo individualmente considerata - la quale come detto detiene il 36,36% del capitale di Pierrel - sia Finpo e Bootes congiuntamente considerate, ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis e 109 del Tuf, in ragione del Protocollo - che, come detto, aggrega circa il 41,44% del capitale di Pierrel - potrebbero superare, a seconda delle percentuali di adesione all'Aumento di Capitale da parte di azionisti terzi, a fronte dell'esecuzione dell'Impegno di Sottoscrizione, dell'Impegno di Garanzia e dell'Eventuale Garanzia per Cassa, la soglia del 5% prevista dall'art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf per l'Opa da consolidamento;
CONSIDERATO che ove il superamento della sopraccitata soglia derivasse dall'esercizio dei diritti di opzione spettanti agli Azionisti Finanziatori troverebbe applicazione ipso iure il caso di esenzione previsto dall'art. 49, comma 1, lettera d), del Regolamento Emittenti;
CONSIDERATO, altresì, che gli Azionisti Finanziatori hanno dichiarato che:
- non cederanno i diritti di opzione loro spettanti;
- non hanno acquistato né pattuito acquisti di azioni Pierrel nell'arco dei dodici mesi precedenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale;
- non acquisteranno azioni o diritti di opzione rivenienti dall'Aumento di Capitale da altri azionisti, sottoscrivendo l'eventuale inoptato solo al termine della procedura d'asta;
- non riceveranno benefici e/o remunerazioni e/o rimborsi di alcun genere a fronte della loro partecipazione all'Operazione e dell'esecuzione dell'Impegno di Sottoscrizione, dell'Impegno di Garanza e dell'Eventuale Garanzia per Cassa;
VISTO l'art. 106, comma 5, del Tuf, ai sensi del quale "La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia … determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi";
VISTO l'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti che dispone "L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se: … b) è compiuto … in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti, esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con esclusione del diritto di opzione, idoneo a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di un piano di risanamento: (i) che sia reso noto al mercato; (ii) che attesti l'esistenza di una situazione di crisi; (iii) la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942";
CONSIDERATO che, l'Operazione, come prospettata nel Quesito, essendo volta al risanamento di Pierrel, presenta alcuni dei presupposti richiesti per l'applicabilità dell'esenzione in parola e, segnatamente (i) l'esistenza di un piano di risanamento comunicato al mercato e attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare; ii) la previsione di un aumento di capitale "idoneo a consentire, anche attraverso la ristrutturazione del debito il risanamento dell'esposizione debitoria…"; (iii) l'assenza di acquisti di azioni Pierrel effettuati o pattuiti da parte degli Azionisti Finanziatori nei dodici mesi precedenti la realizzazione dell'acquisto rilevante che si realizzerà nell'ambito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;
CONSIDERATO che l'Aumento di Capitale previsto dal Piano e deliberato dall'assemblea di Pierrel il 22 novembre 2017 è un aumento in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile;
RITENUTO pertanto che, non sussistendo l'ulteriore presupposto previsto dalla citata norma regolamentare concernente il superamento delle soglie rilevanti "esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con esclusione del diritto di opzione", l'Aumento di Capitale non possa rientrare ipso iure nell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti;
VISTO l'art. 106, comma 6, del Tuf, in base al quale la Consob può: "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";
CONSIDERATO che, sebbene l'Aumento di Capitale preveda, diversamente dalla richiamata previsione regolamentare, l'attribuzione dei diritti di opzione agli azionisti della Società, l'assunzione da parte degli Azionisti Finanziatori degli Impegni e delle ulteriori previsioni sopra descritte assicura l'apporto di capitale necessario alla realizzazione del Piano di risanamento evitando che il buon esito dell'Aumento di Capitale risulti condizionato dalle mancate adesioni degli altri azionisti;
CONSIDERATO che la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti è quella di rendere possibile il salvataggio della società quotata senza incorrere nell'obbligo di offerta pubblica di acquisto nel caso in cui lo stato di crisi sia attestato da un esperto indipendente e vi sia:
i) la garanzia di una piena parità di trattamento tra tutti i soci;
ii) l'immissione di risorse finanziarie direttamente nella società da parte del nuovo controllante (o dei nuovi controllanti), con l'effetto di incrementare il patrimonio della stessa e non quello dei singoli soci che eventualmente cedano la propria partecipazione o i propri diritti di opzione;
iii) l'impossibilità di superare la crisi dell'emittente unicamente attraverso un contributo finanziario proporzionale dei soci esistenti (situazione che, ordinariamente, si realizza in casi di aumento di capitale in opzione) e necessità, all'occorrenza, dell'intervento di uno o più soggetti che si impegnino a realizzare il salvataggio della società in questione;
CONSIDERATO che nell'Operazione i predetti elementi ricorrono in quanto:
- il principio della parità di trattamento degli azionisti risulta rispettato in ragione dell'inesistenza di benefici individuali accordati agli Azionisti Finanziatori e/o ad altri soci di Pierrel e dell'impegno assunto dai medesimi Azionisti a non cedere i propri diritti di opzione né acquistare e/o pattuire acquisti di azioni e/o diritti di opzione se non ad esito dell'offerta in asta dell'inoptato;
- l'aumento di capitale in opzione risponde ai medesimi obiettivi di un aumento di capitale riservato ma in più consente a tutti gli azionisti di sottoscrivere le opzioni loro spettanti e non subire alcuna diluizione;
- come affermato nel Quesito, il Piano potrà considerarsi realizzato a condizione che l'Aumento di Capitale i) sia sottoscritto e liberato sino a concorrenza della Quota di Inscindibilità, ii) determini "un'adeguata patrimonializzazione della Società" nella misura minima stimata nel Piano, pari a 27 milioni di Euro";
- il buon esito dell'Aumento di Capitale è, come detto, garantito dagli impegni assunti dagli Azionisti Finanziatori;
RITENUTO, dunque, che l'Operazione sia, nelle sue varie fasi inscindibilmente collegate, riconducibile alle "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi" di cui all'art. 106, comma 5, lettera a), del Tuf, e sia strutturata in modo tale da garantire il rispetto della ratio sottesa all'art. 49, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti, con riferimento all'eventuale superamento della soglia di cui agli artt. 106, comma 3 lettera b), del Tuf e 46 del Regolamento Emittenti nel capitale di Pierrel da parte di Finpo, individualmente considerata e/o da parte di Finpo e Bootes congiuntamente considerate, ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis e 109 del Tuf, ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf;
D E L I B E R A:
L'eventuale superamento, nel capitale di Pierrel S.p.A. da parte sia di Fin Posillipo S.p.A. individualmente considerata sia di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. congiuntamente considerate, ai sensi degli artt. 101- bis-comma 4-bis, e 109 del Tuf, della soglia prevista dall'art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf per l'Opa da consolidamento, a fronte degli acquisti di azioni Pierrel S.p.A. eseguiti in esecuzione degli impegni assunti dalle parti e dalle facoltà previste in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di Pierrel il 22 novembre 2017 e previsto nel Piano di risanamento in funzione del salvataggio di Pierrel S.p.A., non comporta il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto; ciò in quanto la fattispecie è riconducibile all'ipotesi di esenzione per "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi" di cui all'art. 106, comma 5, lett. a), del Tuf, e presenta la medesima ratio del caso di esenzione previsto dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti.
La presente Delibera è assunta sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione stessa di ogni eventuale ulteriore elemento rilevabile anche dalla condotta concreta delle parti.
La presente Delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
7 febbraio 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese