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Bollettino


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Delibera n. 20477

Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo cui: "I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori";

VISTO l'articolo 5, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui: "Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la Consob può effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La Consob può istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attività svolte dalla Consob ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, e successive modificazioni, che dispone: "Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diverse, la Commissione può costituire specifici comitati o gruppi di lavoro, determinandone i compiti, i principi di funzionamento e la durata. I comitati possono essere composti di dipendenti e di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente la Commissione";

CONSIDERATO che la disciplina istitutiva delle European Supervisory Authorities (ESAs) prevede che le Autorità, al fine di facilitare il processo di consultazione, si dotino di gruppi di parti interessate nei settori pertinenti per i compiti delle Autorità e che, in particolare, l'articolo 37 del regolamento (UE) del 24 novembre 2010, n. 1095, concernente l'istituzione della European Securities and Markets Authority (ESMA), stabilisce: "Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell'articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni";

CONSIDERATO che il richiamato regolamento adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, nel disciplinare il ciclo della regolamentazione, prevede che, in ossequio ai principi di better regulation, lo stesso consti di diverse fasi, ivi incluse l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e la Valutazione di Impatto della Regolamentazione (VIR), e che in ciascuna di queste è fondamentale l'apporto delle conoscenze fornite dai soggetti interessati, da assicurare attraverso opportune forme di partecipazione;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di istituire una sede permanente di confronto e dialogo tra i soggetti interessati, per accrescere il coinvolgimento degli operatori di mercato e degli investitori nell'attività di predisposizione dei regolamenti, onde agevolare il processo di consultazione, nonché degli altri documenti a contenuto generale afferenti ai compiti istituzionali della Consob;

CONSIDERATO che in tale sede dovrebbero essere rappresentati in modo proporzionato gli operatori del mercato, ivi incluse le imprese tecnologiche e le piccole e medie imprese, gli investitori e gli utenti di servizi finanziari, nonché le Università e i centri di ricerca;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Istituzione presso la Consob del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori e adozione della Carta Istitutiva)

1. È istituito presso la Consob il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, denominato anche Comitato.

2. È adottata l'allegata Carta Istitutiva del Comitato.

Art. 2
(Disposizioni finali
)

La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob.

12 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava


Carta Istitutiva del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori

Funzione del Comitato

1. Il Comitato ha la funzione di agevolare il confronto e il dialogo con i soggetti interessati. In particolare, esso esprime il parere degli operatori del mercato e degli investitori sui regolamenti e sugli altri atti a contenuto generale, sottoposti alla sua attenzione dalla Consob e afferenti alle materie rientranti nelle competenze istituzionali dell'Autorità.

2. La Consob, con cadenza biennale, effettua una valutazione del lavoro svolto dal Comitato.

Composizione del Comitato

3. Il Comitato è formato da un massimo di 30 componenti, tratti da una lista di 50 nominativi, scelti tra persone di specifica e riconosciuta esperienza e professionalità, garantendo un bilanciamento di ruolo, esperienza professionale e genere, in grado di esprimere il punto di vista degli operatori del mercato, ivi incluse le imprese tecnologiche e le piccole e medie imprese, degli investitori e degli utenti di servizi finanziari, delle Università e dei centri di ricerca.

4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Consob, sulla base di una selezione pubblica rivolta ai singoli e alle Associazioni di categoria.

5. Il Comitato individua tra i propri componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. La Consob nomina il Presidente del Comitato con riferimento al primo biennio di attività.

6. Il mandato dei componenti del Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta.

7. Alle riunioni del Comitato partecipa, in qualità di osservatore, un componente della Consob e/o uno o più delegati della medesima.

Compiti del Comitato

8. Il Comitato si esprime sugli atti sottoposti alla sua attenzione dalla Consob. Esso può esaminare, in particolare, i progetti di adozione o revisione concernenti:

  • atti di regolazione generale, quali i regolamenti e gli altri atti a contenuto generale aventi natura prescrittiva;
  • raccomandazioni ed altri orientamenti, nonché ogni altro atto a contenuto generale che la Consob intenda sottoporre al Comitato;
  • piano delle attività di regolazione;
  • piano strategico.

9. Il Comitato può esprimersi, di propria iniziativa, su questioni di carattere generale che attengono alle materie attribuite alla competenza della Consob. Esso non può esprimersi su specifici casi di vigilanza.

Organizzazione del Comitato

10. Il Comitato si dota di proprie regole di funzionamento, approvate con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Consob, che fornisce al Comitato la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

12. Il Comitato di norma si riunisce presso la sede di Milano della Consob, con cadenza almeno trimestrale. L'ordine del giorno delle riunioni del Comitato è fissato dal Presidente in coordinamento con la segreteria.

13. All'interno del Comitato possono essere istituiti Gruppi di Lavoro su temi specifici.

14. In caso di urgenza il Comitato, su richiesta della Consob, rilascia il proprio parere su specifiche questioni attraverso una procedura scritta. In tal caso, la Consob distribuisce ai componenti del Comitato i documenti utili per il rilascio del parere.

15. La segreteria redige un verbale in forma sintetica delle riunioni del Comitato, che viene approvato dal medesimo Comitato nel corso della riunione successiva.

16. Ai componenti del Comitato, non espressione degli operatori di mercato, è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di alloggio sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Requisiti di indipendenza

17. Gli esponenti delle Università e dei centri di ricerca devono essere indipendenti dagli interessi degli operatori del mercato.

Rapporto annuale

18. Il Comitato redige annualmente un rapporto sull'attività svolta. Il rapporto è pubblicato nel sito internet della Consob.

Obblighi di riservatezza

19. I componenti del Comitato mantengono la confidenzialità delle informazioni e dei documenti acquisiti dalla Consob o elaborati in seno al Comitato.