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Bollettino


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Delibera n. 20598

Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da ASTALDI spa (“ASTALDI”), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l’altro, ai titoli azionari;

VISTO l’articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l’articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo dei titoli azionari o di un incremento significativo del rendimento dei titoli obbligazionari;

CONSIDERATO che la soglia rilevante, nel caso delle azioni ASTALDI, è pari a -10%;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 28 settembre 2018 il prezzo delle azioni ASTALDI ha fatto registrare una diminuzione del -29,82% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, in presenza di un comunicato stampa con il quale la Società ha informato il mercato circa la presentazione di una domanda di concordato preventivo “con riserva” ai sensi della Legge Fallimentare, domanda prodromica al deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi della stessa Legge;

CONSIDERATO che la diminuzione di prezzo delle azioni ASTALDI nel corso della seduta del 1° ottobre 2018 rispetto alla chiusura della seduta precedente è stata pari a -28,69%;

CONSIDERATO in particolare che la suddetta ulteriore variazione di prezzo è stata registrata alle ore 10:05 e che successivamente il titolo è rimasto in asta di volatilità per eccesso di ribasso per il resto della seduta;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi pienamente la variazione di prezzo registrata nella seduta del 1° ottobre e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

D E L I B E R A:

1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni ASTALDI (codice ISIN IT0003261069) nelle sedi di negoziazione italiane, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del citato Regolamento, per l’intera giornata di negoziazione del 2 ottobre 2018.

2. Si specifica, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all’attività di market making, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera è trasmessa all'ESMA ai sensi dell'art. 23 del Regolamento UE n. 236/2012 ed è pubblicata sul sito internet della Consob dopo la positiva conclusione della procedura prevista in base al suddetto articolo. La presente delibera entra in vigore non appena pubblicata sul sito internet della Consob. Essa viene altresì trasmessa a Borsa Italiana e pubblicata sul Bollettino della Consob.

1 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese