Delibera n. 20692 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20692
Acquisto di azioni Eukedos s.p.a. da parte di Arkiholding s.r.l. a seguito della scissione parziale proporzionale di Arkigest s.r.l. tale da determinare il superamento delle soglie rilevanti ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto - provvedimento ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d. lgs. n. 58 del 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");
VISTI in particolare gli articoli 106 e ss. del Tuf;
VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");
CONSIDERATO che in data 16 agosto 2018 ha avuto efficacia la scissione parziale proporzionale (la "Scissione") di Arkigest S.r.l. ("Arkigest"), partecipata pariteticamente da G.I.T.A. S.r.l. ("GITA") e Partecipazioni Holding S.r.l. ("Partecipazioni Holding"), a seguito della quale, tra l'altro, la partecipazione da Arkigest detenuta in Eukedos S.p.A. ("Eukedos"), pari al 39,756% del relativo capitale sociale, è stata trasferita alla società neo-costituita Arkiholding S.r.l. ("Arkiholding"); le quote di quest'ultima società sono state attribuite a GITA e Partecipazioni Holding in proporzione alla loro partecipazione in Arkigest, dunque, nella misura del 50% ciascuna;
CONSIDERATO che, a seguito della Scissione, Arkiholding è subentrata nel patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del Tuf stipulato tra Arkigest e Toscofina di Carlo Iuculano & C. S.a.s. ("Toscofina") in data 16 agosto 2017, il quale aggrega il 45,47% del capitale sociale di Eukedos (il "Patto Parasociale"); ai sensi del predetto patto parasociale, sono attribuiti a Toscofina taluni diritti di governance in Eukedos, fermo restando che Arkigest (ora Arkiholding) mantiene la posizione di soggetto in grado di esercitare, singolarmente, il controllo di fatto su Eukedos, ai sensi dell'articolo 93 del Tuf, attraverso la partecipazione detenuta, pari al 39,756% del capitale sociale;
CONSIDERATO che, con nota in data 7 settembre 2018, Arkigest e Arkiholding hanno chiesto alla Consob di confermare la non ricorrenza, nel caso di specie, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie emesse da Eukedos e/o, ove occorre possa, disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf che l'operazione di scissione non comporta obbligo di offerta;
CONSIDERATO che con nota in data 16 ottobre 2018 Arkigest e Arkiholding hanno formulato ulteriori osservazioni sulla Scissione;
CONSIDERATO che la Scissione configura un acquisto di azioni Eukedos rilevante ai fini del superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, del Tuf; inoltre, Arkiholding è subentrata, al posto di Arkigest, nel Patto Parasociale e tale subentro risulta rilevante ai sensi degli articoli 106, comma 3, lettera b) e 109, del Tuf;
VISTO l'art. 106, comma 5, lettera b), del Tuf ai sensi del quale "La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis (…) non comporta l'obbligo di offerta ove sia (…) determinato da (…) b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione";
VISTO l'art. 49, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti ai sensi del quale "l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se la partecipazione è acquisita a seguito del trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria";
RILEVATO che alla fattispecie in esame non risulta applicabile la richiamata diposizione regolamentare in quanto nessuno dei soggetti che partecipano in Arkigest e in Arkiholding dispone, anche congiuntamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
VISTO l'art. 106, comma 6, del Tuf, ai sensi del quale la Consob può "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";
CONSIDERATO che la ratio su cui si basa l'art. 106, comma 5, lettera b) del Tuf è quella di esentare dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto le fattispecie in cui, a fronte di un trasferimento soggettivo di una percentuale rilevante di azioni emesse da una società quotata si riscontri una sostanziale neutralità della riallocazione societaria ai fini degli assetti di controllo e di governance della società medesima;
RITENUTO che l'operazione di trasferimento della partecipazione detenuta in Eukedos da Arkigest ad Arkiholding possa qualificarsi neutra per gli azionisti di minoranza di Eukedos con riguardo agli assetti di controllo e ai meccanismi di governance in quanto la partecipazione azionaria che acquista rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di offerta è stata trasferita tra società partecipate pariteticamente dai medesimi soci e che, pertanto, il caso in esame sia riconducibile alla ratio sottesa alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 106 comma 5, lettera b), del Tuf;
RITENUTO dunque che, con riferimento al trasferimento in questione e all'adesione al Patto Parasociale da parte di Arkiholding ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Tuf;
D E L I B E R A:
L'acquisto da parte di Arkiholding S.r.l. della partecipazione pari al 39,756% del capitale di Eukedos S.p.A. nonché la contestuale adesione al patto parasociale già sottoscritto da Arkigest S.r.l. e Toscofina di Carlo Iuculano e C. S.a.s. non comporta un obbligo di offerta sulle rimanenti azioni emesse da Eukedos S.p.A., ai sensi delle citate norme legislative, in capo ai soggetti coinvolti; il trasferimento della predetta partecipazione presenta la medesima ratio sottesa all'ipotesi di esenzione per "trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione" di cui all'106, comma 5, lettera b), del Tuf, in quanto risulta essere neutrale per gli azionisti di minoranza di Eukedos S.p.A. e non comporta alcuna modifica sostanziale rispetto agli assetti di potere e alle regole di governance preesistenti.
La presente Delibera, che verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob, è assunta sulla base della situazione attuale e delle informazioni ad oggi disponibili, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione di ogni eventuale ulteriore elemento rilevabile anche dalla condotta concreta delle parti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
14 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese