Comunicazione comunicazione cg n. 0741584 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 0741584 del 22-11-2019
inviata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e allo Schema Volontario di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Oggetto: Banca Carige S.p.A.. Applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di promozione di un'offerta pubblica di acquisto per operazioni di ‘salvataggio' ex art. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 e 49, primo comma, lettera b), n. 1, sub (iii), del Regolamento n. 11971/1999, in relazione all'intervento di ricapitalizzazione della Banca.
1. Premessa
Si fa riferimento alla nota trasmessa alla Consob l'8 ottobre 2019 - unitamente all'integrazione dell'11 novembre 2019 - con cui è stato trasmesso alla Consob un quesito (di seguito, il “Quesito”), da parte di codesto Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) e di codesto Schema Volontario di intervento del FITD (“SVI”), in relazione all'intervento dei medesimi nella ricapitalizzazione di Banca Carige S.p.A. (di seguito, anche, “Carige” o la “Banca”), al fine di richiedere alla Commissione di:
- “attestare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dall'obbligo di promozione di offerta pubblica d'acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 1, sub (iii), Regolamento Emittenti, è ciò avuto riguardo sia alla partecipazione che il FITD e lo SVI sottoscriveranno individualmente sia alla partecipazione di controllo che il FITD deterrà per effetto del contratto di riporto”; ovvero
- “in via subordinata, avuto riguardo alle particolari circostanze in cui si inseriscono l'Aumento di Capitale e l'Operazione nel suo complesso (…) voler adottare un provvedimento motivato di esenzione ex art. 106, comma 6, TUF, trattandosi di un caso comunque riconducibile ad una delle ipotesi di esenzione tipizzate dalla legge”.
Il Quesito non concerne la Cassa Centrale Banca, a cui non si riferisce, pertanto, quanto di seguito rappresentato.
2. Il Quesito
Nel Quesito vengono, in primo luogo, descritti i termini e le condizioni dell'operazione complessiva di rafforzamento patrimoniale della Banca Carige, come illustrata nella documentazione preassembleare in vista dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 settembre u.s. e approvata dalla medesima assemblea.
Nell'ambito di tale operazione è previsto l'aumento di capitale della Banca (“Aumento di Capitale”) per un importo complessivo pari a 700 milioni di Euro, in parte riservato alla sottoscrizione dei soggetti in indirizzo, segnatamente, quanto ad Euro 313,2 milioni mediante conversione dei bond Carige di titolarità dello Schema Volontario del Fondo e quanto a Euro 238,8 milioni da FITD (che coprirebbe comunque anche l'inoptato fino all'integrale importo di Euro 323,8 milioni), con un investimento massimo dei due soggetti pari complessivamente a circa Euro 637 milioni, in conformità agli impegni assunti nell'accordo quadro (l'“Accordo Quadro”) tra Banca Carige in amministrazione straordinaria, FITD, SVI e Cassa Centrale Banca (“CCB”) sottoscritto il 9 agosto 2019.
Viene quindi rappresentato che, per effetto di tali impegni di sottoscrizione, lo SVI arriverà a detenere una partecipazione nel capitale di Carige rappresentativa del 41% e il FITD sottoscriverà una partecipazione tra il 32% e il 43% a seconda di quanta parte della tranche riservata agli azionisti pregressi - e garantita dal FITD - risulti dagli stessi sottoscritta.
Si illustra, inoltre, nel Quesito, l'ulteriore articolazione dell'operazione, come disciplinata, rispettivamente, nell'Accordo Quadro e nel contratto di opzione tra FITD/SVI e CCB, sottoscritti il 9 agosto 2019, di cui è stata data informativa al mercato, con riferimento a: i) il contestuale trasferimento dei diritti di voto dallo SVI al FITD, mediante la sottoscrizione di un contratto di riporto stipulato ai sensi dell'art. 1548 del codice civile, per effetto del quale, a valle della ricapitalizzazione della medesima, il FITD assumerà l'intera partecipazione sottoscritta dallo SVI con i relativi diritti di voto relativi all'assemblea ordinaria - e dunque il controllo della Banca - nonché ii) l'attribuzione alla Cassa Centrale Banca di un'opzione di acquisto per rilevare entro la fine del 2021 l'intera partecipazione detenuta dal FITD e dallo SVI. Si rappresenta altresì che per effetto del contratto di riporto FITD e SVI risultano soggetti che agiscono di concerto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 1 del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”).
A supporto della richiesta sopra formulata vengono quindi forniti taluni elementi informativi con particolare riferimento al contesto in cui la suddetta operazione di ricapitalizzazione si colloca, sottolineando come la Banca abbia chiuso in perdita tutti gli esercizi dal 2012, trovandosi a non rispettare già al 1°gennaio 2018 il requisito patrimoniale complessivo (overall capital requirement, OCR), fissato dalla Banca Centrale Europea (“BCE”), come poi confermato dalla situazione patrimoniale ed economica consolidata di Banca Carige al 30 giugno 2019, da cui risulta la complessiva inottemperanza della Banca ai requisiti patrimoniali regolamentari.
Vengono, inoltre, segnalati i vari interventi con cui la BCE ha rilevato la situazione critica della Banca, quali la decisione del 14 settembre 2018, con cui la BCE ha rigettato il piano di conservazione del capitale presentato da Carige il 22 giugno 2018 e richiesto un nuovo piano “volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali”; il provvedimento BCE del 1° gennaio 2019, con cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 69-octesdecies e 70 del d.lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, “Tub”), in ragione del significativo deterioramento della situazione del soggetto vigilato nonché il provvedimento di proroga di tale amministrazione straordinaria del 29 marzo 2019.
Si riportano, altresì, nell'ambito del Quesito, ulteriori circostanze tra cui l'emanazione, l'8 gennaio 2019, del d.l. n. 1/2019 convertito nella l. n. 16/2019 contenente misure urgenti a sostegno della Banca Carige con cui è stata concessa la c.d. garanzia pubblica sulle passività di nuova emissione, fino a 3 miliardi di euro e l'ottenimento da parte della Banca di tali misure per due emissioni obbligazionarie di importo complessivo pari a 2 miliardi di euro, come emerge dai comunicati diffusi dalla medesima Banca.
Vengono, quindi, formulate da parte dei soggetti in indirizzo le considerazioni a supporto dell'applicazione dell'esenzione di diritto, invocata, anche alla luce del precedente pronunciamento della Commissione con Comunicazione del 26 aprile 2016 n. 0037467, relativa al possibile ingresso del Fondo Atlante nella Banca Popolare di Vicenza.
Viene rappresentato che, alla luce delle circostanze descritte, sia applicabile l'esenzione de iure c.d. “da salvataggio” a norma dell'art. 106, comma 5 in quanto: “si ritiene che nel caso di specie ricorrano tutti (…) gli elementi prefigurati dall'ipotesi di esenzione”, concludendosi nel senso per cui “il superamento delle soglie di riferimento previste dall'art. 106, comma 1, Tuf da parte del FITD e dello SVI in esito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non determini in capo agli stessi, né individualmente né congiuntamente ai sensi dell'art. 109 Tuf, un obbligo di offerta pubblica obbligatoria”.
3. Considerazioni
L'Operazione prospettata determinerà, attraverso l'Aumento di Capitale, il verificarsi di un acquisto rilevante ai fini dell'insorgere dell'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Tuf, da parte di FITD e SVI sia individualmente che congiuntamente, quali soggetti che agiscono di concerto a norma dell'art. 109, del Tuf.
Tale superamento della soglia prevista dal citato articolo 106, comma 1, del Tuf determinerebbe un obbligo per FITD e SVI (singolarmente e in quanto soggetti che agiscono di concerto) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e, pertanto, ai fini del riscontro al Quesito, occorre valutare l'applicabilità dell'esenzione in oggetto.
L'esenzione ex lege - di cui si richiede l'applicazione nel Quesito - è disciplinata nei seguenti articoli:
- 106, comma 5, del Tuf, il quale prevede alcune ipotesi di esenzione, tra cui la fattispecie per cui il superamento della soglia OPA sia determinato da “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi” (lett. a), conferendo la delega alla Consob al fine di stabilire con regolamento i casi da ricomprendersi in tale fattispecie[1];
- 49, primo comma, lettera b), n. 1 (iii), del Regolamento Emittenti, il quale, in esercizio della predetta delega, declina, tra l'altro, l'ipotesi per cui: “b) il superamento della soglia rilevante si realizza: in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da: […] richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005”. (enfasi aggiunta)
Alla luce di quanto rappresentato nel Quesito, l'ingresso dei nuovi soggetti - FITD e SVI - con conseguente “superamento della soglia rilevante” ai fini OPA, si realizzerà “in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata” - approvata dall'assemblea dei soci in conformità al piano industriale predisposto dai Commissari Straordinari - in “una situazione di crisi [di Banca Carige] attestata da” una serie di provvedimenti della BCE e/o iniziative dei Commissari Straordinari dalla stessa avallate - tra cui il provvedimento di amministrazione straordinaria della Banca - in un contesto “di gravi perdite” come risultanti, da ultimo, dalla Situazione patrimoniale ed economica consolidata al 30 Giugno 2019, “al fine di prevenire il ricorso” alle ulteriori misure di gestione della crisi bancaria rientranti nel quadro di intervento introdotto per effetto del recepimento della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).
Tutto ciò premesso, in considerazione di quanto rappresentato nel Quesito, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicabilità ex lege dell'esenzione per operazioni di ‘salvataggio' ex art. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e 49, primo comma, lettera b), n. 1, sub (iii), del Regolamento n. 11971/1999, in relazione all'intervento di ricapitalizzazione della Banca Carige da parte di codesto Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dello Schema Volontario di intervento del medesimo Fondo Interbancario.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Nori
[1] La norma in esame prevede che “La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove (…) sia determinato da operazioni dirette al salvataggio di società in crisi).”