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Bollettino


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Delibera n. 21124

Determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto su azioni ordinarie emesse da Italiaonline S.p.A. ai sensi degli artt. 108, commi 1 e 4, e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss., del Tuf;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTA la comunicazione diffusa, il 28 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la "Comunicazione"), con la quale Sunrise Investments S.p.a. ("Sunrise" o l'"Offerente") ha reso nota la decisione di promuovere, contestualmente:

(i) al prezzo di euro 2,82 per azione ("Corrispettivo Offerta"), un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta Azioni") avente ad oggetto:

- n. 12.656.520 azioni ordinarie emesse da Italiaonline S.p.A. ("Italiaonline" o l'"Emittente"), corrispondenti all'11,028% del relativo capitale e pari alla totalità delle azioni ordinarie emesse dall'Emittente - dedotte le n. 102.038.575, pari all'88,914% del capitale, detenute dalle persone qualificabili come agenti in concerto con Sunrise, ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del Tuf (le "Persone che Agiscono di Concerto"), nonché le n. 66.130 azioni proprie dell'Emittente (le "Azioni Proprie");

- oltre alle eventuali massime n. 255.556 azioni ordinarie che l'Emittente avrebbe potuto emettere nel corso dell'Offerta Azioni ai sensi del proprio piano di stock option;

(ii) al prezzo di Euro 880 per azione, un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto n. 6.803 azioni di risparmio dell'Emittente ("Offerta Azioni di Risparmio" e, congiuntamente, all'Offerta Azioni, le "Offerte"), pari alla totalità delle azioni di risparmio emesse dall'Emittente a tale data.

Le Offerte sono state promosse, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Tuf, con il deposito del relativo documento (il "Documento"), in data 3 luglio 2019;

VISTA la delibera n. 21006 del 18 luglio 2019 con cui la Consob ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del Tuf, il Documento concernente le Offerte promosse da Sunrise;

CONSIDERATO che all'esito della suddetta Offerta Azioni, svoltasi dal 29 luglio al 12 settembre 2019, con data di pagamento il 18 settembre 2019, sono state portate in adesione complessivamente n. 3.047.771 azioni ordinarie, rappresentative del 2,66% del capitale sociale votante di Italiaonline e del 2,61% del capitale totale nonché del 24,081% dell'oggetto dell'Offerta Azioni ("Azioni Apportate");

CONSIDERATO, che nella medesima data del 18 settembre 2019, sono state conferite e vendute a favore dell'Offerente da parte delle Persone che Agiscono di Concerto n. 102.038.575 azioni ordinarie Italiaonline rappresentative del 88,914% del capitale votante, ad un prezzo pari al Corrispettivo di Offerta, ("Partecipazione Trasferita");

CONSIDERATI gli acquisti effettuati sul mercato da Sunrise, ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo di Offerta, a far data dal 30 luglio 2019 sino al 12 settembre 2019, comunicati ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti, aventi ad oggetto, complessivamente, n. 7.474.089 azioni ordinarie Italiaonline, pari al 6,51% del capitale votante dell'Emittente ed al 6,39% del capitale totale (gli "Acquisti");

CONSIDERATO che l'Offerente, con comunicato diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, in data 17 settembre 2019:

- ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta Azioni ad esito della quale Sunrise è venuta a detenere, tenuto conto delle Azioni Apportate, della Partecipazione Trasferita, degli Acquisti e delle Azioni Proprie – imputabili all'Offerente ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti - complessive n. 112.626.565 azioni ordinarie Italiaonline, pari al 98,14% del capitale votante ed al 98,13% del capitale totale dell'Emittente. Al riguardo, come reso noto anche nel comunicato, la suddetta percentuale partecipativa i) subirà una riduzione in ragione della conversione obbligatoria della totalità delle azioni di risparmio dell'Emittente in azioni ordinarie (la "Conversione", approvata dalle rispettive assemblee il 2 ottobre u.s.), ii) potrebbe subire un ulteriore riduzione in ragione dell'eventuale emissione di azioni ordinarie (massime n. 255.556) ai sensi del piano di stock option e che, comunque, la suddetta percentuale non si potrà ridurre al di sotto del 96,15% del capitale totale post Conversione dell'Emittente;

- ha comunicato, essendo stata superata la soglia del 95% del capitale, il sorgere del presupposto per l'obbligo di acquistare le residue azioni ordinarie dell'Emittente ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuf ("Obbligo di Acquisto") e per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del Tuf avente ad oggetto le medesime azioni ("Diritto di Acquisto");

CONSIDERATO che l'Offerente ha dichiarato nel Documento la propria intenzione di esercitare, al verificarsi dei relativi presupposti, il Diritto di Acquisto contestualmente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto mediante un'unica procedura (la "Procedura Congiunta");

RITENUTO che sussistano i presupposti per lo svolgimento della Procedura Congiunta;

VISTA l'istanza di determinazione del corrispettivo relativo alla Procedura Congiunta (l'"Istanza") trasmessa dall'Offerente con nota del 2 ottobre 2019 (prot. n. 0597777/19 del 3 ottobre 2019) e gli elementi informativi in essa contenuti, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti, come successivamente integrata dall'Offerente con ulteriore nota del 15 ottobre 2019 (prot. n. 0632949/19 del 16 ottobre 2019);

VISTA la nota prot. n. 0601610/19 del 4 ottobre 2019 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob (delibera n. 18388 del 28 novembre 2012), ha comunicato all'Offerente e agli altri soggetti interessati di aver avviato, in data 2 ottobre u.s., il procedimento amministrativo n. 103778/19 relativo alla determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta;

VISTO l'art. 50, comma 11, del Regolamento Emittenti secondo cui "La Consob provvede alla determinazione del corrispettivo con propria delibera entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione degli elementi indicati nel comma 10; nel caso in cui gli elementi forniti siano incompleti ovvero siano necessarie delle integrazioni, tale termine è sospeso fino alla data in cui pervengono alla Consob gli elementi mancanti o quelli integrativi";

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo, non avendo l'Offerente acquistato, a seguito dell'Offerta Azioni, titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale con diritto di voto oggetto dell'Offerta Azioni medesima, non risulta applicabile l'art. 108, comma 3, del Tuf;

VISTO l'art. 108, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale "Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo";

VISTO l'art. 50 del Regolamento Emittenti, e in particolare il comma 4, ai sensi del quale: "Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del Testo unico, se l'obbligo di acquisto sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, la Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, anche se l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90 per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, qualora si tratti di: […] c) un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina di riapertura dei termini prevista dall'articolo 40-bis, comma 1, ovvero volontariamente assoggettata dall'offerente a tale disciplina, sempreché, in entrambi i casi, ad essa sia stato conferito nella prima fase di durata dell'offerta almeno il 50 per cento dei titoli che ne costituivano oggetto";

VISTO l'art. 50, comma 9, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "Ai fini della determinazione del corrispettivo ai sensi dei commi precedenti: a) la percentuale di adesioni all'offerta viene determinata: (i) sottraendo, sia dal numero di titoli oggetto di offerta sia dal numero di titoli apportati alla stessa, i titoli apportati da parti correlate dell'offerente nel periodo intercorrente fra la data di annuncio dell'offerta e quella di conclusione della stessa;

(ii) computando anche eventuali acquisti effettuati dall'offerente al di fuori di un'offerta totalitaria durante il periodo di adesione, a condizione che siano state rispettate le previsioni contenute negli articoli 41 e 42";

VISTI gli artt. 111, comma 2, del Tuf e 50-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti che rinviano alle suddette disposizioni di legge e regolamentari per la determinazione del corrispettivo ai fini dell'esercizio del diritto di acquisto;

CONSIDERATO che i) l'Offerta Azioni rientra astrattamente nell'alveo di applicabilità della riapertura dei termini di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, riapertura in concreto non applicabile, ai sensi dell'art. 40, comma 3 lett. b) del medesimo Regolamento, in considerazione della coincidenza fra le condizioni di efficacia dell'Offerta Azioni e quelle per il sorgere dell'obbligo di acquisto ii) l'Offerente, tenuto conto delle Azioni Apportate e degli Acquisti – questi ultimi computati ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Regolamento Emittenti - ha acquisito più del 50% dei titoli oggetto dell'Offerta Azioni, risulta integrata la fattispecie di cui ai citati artt. 108, comma 4, del Tuf e 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che l'Offerente ha dichiarato nell'Istanza, fra l'altro, che "nessuna parte correlata dell'Offerente ha aderito all'OPA totalitaria sulle azioni ordinarie di Italiaonline regolata in data 18 settembre 2019";

VISTA la proposta di cui alla Relazione del 17 ottobre 2019 (prot. n. 0637733/19) e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

RITENUTO, pertanto, che il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto, tenuto conto dei predetti criteri normativi e degli elementi informativi acquisiti, è pari al Corrispettivo Offerta, ossia 2,82 Euro per azione;

D E L I B E R A:

Il corrispettivo per l'adempimento da parte di Sunrise Investments S.p.A. dell'obbligo di acquisto, di cui all'art. 108, comma 1, del Tuf, e del contestuale esercizio del diritto di acquisto, di cui all'art. 111 del Tuf, da parte della medesima società è determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, comma 4 e 111, comma 2, del Tuf e dell'art. 50, commi 4 e ss., del Regolamento Emittenti, in Euro 2,82 per ogni azione ordinaria Italiaonline S.p.A. oggetto della Procedura Congiunta.ù

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

24 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona