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Bollettino


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Comunicazione n. 0387967/20 del 28 aprile 2020

inviata alla Trevi Finanziaria S.p.A.

OGGETTO: Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. - Operazione di rafforzamento patrimoniale avente ad oggetto Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. - Quesito in merito all'applicabilità dell'ipotesi di esenzione dalla disciplina dell'OPA obbligatoria per operazioni di salvataggio, di cui agli artt. 106, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e 49, comma 1, lettera b, n. 1, ii), del Regolamento n. 11971 del 1999.

Si fa riferimento alla nota del 16 ottobre 2019 (la “Nota”) con la quale codesta società Trevi Finanziaria S.p.A. (“Trevifin” o l' “Emittente” o la “Società”), anche nell'interesse dei suoi azionisti FSI Investimenti S.p.A. (“FSII”) Polaris Capital Management LLC (“Polaris”; unitamente a FSII, i “Soci Istituzionali”) e Trevi Holding Società Europea (“THSE”, società facente capo a taluni esponenti della famiglia Trevisani; unitamente a FSII e Polaris, i “Soci di Riferimento”), nonché di un pool di banche creditrici dell'Emittente (le “Banche”), ha rappresentato i termini e le modalità di esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione riguardante Trevifin (l'“Operazione”) ed ha chiesto di confermare l'“insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie Trevifin in capo ad alcuno dei Soci di Riferimento e delle Banche, né individualmente né congiuntamente tra loro in conseguenza dell'esecuzione dell'Operazione […]” (il “Quesito Confermativo”). Si fa altresì riferimento alle successive note del 16 dicembre 2019, 30 gennaio 2020 e 18 febbraio 2020 nonché alle e-mail del 26 febbraio e 12, 16, 25 marzo e 6 aprile 2020, con le quali codesta medesima Società, tramite i propri legali, ha fornito ulteriori elementi informativi e documentali in relazione all'Operazione in parola nonché taluni chiarimenti in merito all'oggetto del Quesito.

1. Descrizione della fattispecie

L'Operazione, che si inserisce in una più ampia manovra finanziaria deliberata dal CdA dell'Emittente nel mese di dicembre del 2018 al fine di dare esecuzione al piano industriale consolidato 2019-2022, è volta alla rimessa in bonis della Società, la quale sta attraversando una situazione di crisi finanziaria e patrimoniale iniziata nel 2016 e sfociata nel mese di dicembre 2018 nei presupposti di applicabilità dell'art. 2447 c.c. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione di Trevifin, il 17 luglio 2019, esercitando la delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c, dall'assemblea straordinaria di Trevifin del 30 luglio 2018 ha deliberato i) un aumento di capitale a pagamento da offrirsi in opzione in via inscindibile per un importo pari a circa Euro 130 milioni (l'“Aumento in Opzione”); ii) un secondo aumento di capitale (l'“Aumento Banche” unitamente all'Aumento in Opzione, gli “Aumenti di Capitale”) del valore di Euro 63,1 milioni - di cui Euro 10,6 milioni inscindibili mediante il quale si realizzerà la conversione in equity di parte dei crediti bancari del gruppo Trevifin.

Inoltre, il medesimo Consiglio ha deliberato un ulteriore aumento di capitale (l'“Aumento Warrant”) per un importo complessivo di Euro 19,98 milioni a servizio di loyalty warrant quotati esercitabili, unicamente a scadenza, trascorsi 5 anni dalla loro emissione, che verranno emessi ed assegnati in via gratuita a coloro che risulteranno azionisti di Trevifin prima dell'avvio dell'Aumento in Opzione.

Come rappresentato nella Nota, l'Aumento in Opzione – la cui sottoscrizione è integralmente garantita come di seguito descritto - e l'Aumento Banche sono reciprocamente condizionati, costituiscono insieme elementi fondamentali dell'Operazione e rappresentano la principale misura per ripristinare le condizioni di continuità aziendale e porre “immediatamente rimedio” all'attuale situazione di sottocapitalizzazione della Società. L'Aumento Warrant costituisce, invece, una misura di ulteriore rafforzamento patrimoniale - meramente eventuale in quanto dipendente dall'esercizio discrezionale di tali strumenti ad opera dei relativi titolari…” - la cui finalità è quella di limitare gli effetti diluitivi dei due Aumenti di Capitale.

Successivamente, il 5 agosto 2019, come comunicato al mercato in data 6 agosto:

i) la Società, FSII, e Polaris hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'“Accordo di Investimento”) contenente gli impegni delle parti in relazione all'Aumento in Opzione nonché talune pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”); ai sensi di tale Accordo, i Soci Istituzionali si sono, fra l'altro, impegnati a sottoscrivere l'Aumento in Opzione fino ad un importo massimo complessivamente pari a Euro 77,5 milioni, esercitando i propri diritti di opzione e sottoscrivendo l'eventuale inoptato[1];

ii) la Società e le sue controllate da un lato, e le Banche dall'altro, hanno sottoscritto gli accordi definitivi di ristrutturazione (l'“Accordo di Ristrutturazione”), mediante il quale, le Banche si sono, fra l'altro, impegnate: i) in relazione all'Aumento in Opzione, a sottoscrivere le azioni rimaste eventualmente inoptate successivamente all'esecuzione degli impegni di sottoscrizione da parte dei Soci Istituzionali (per un valore massimo di 52,5 milioni di Euro e fino a concorrenza del valore totale dell'aumento); ii) in relazione all'Aumento Banche, a sottoscriverlo mediante la compensazione di una quota dei crediti da loro vantati sino ad un determinato importo massimo che include l'ammontare dei crediti utilizzati per liberare l'Aumento in Opzione - tale aumento sarà correlativamente ridotto dell'importo eventualmente già sottoscritto dalle Banche in sede di collocamento dell'inoptato riveniente dall'Aumento in Opzione.

L'esecuzione dei suddetti accordi è stata subordinata all'avveramento di una serie di condizioni sospensive fra le quali la pronuncia da parte della Consob in merito alla non sussistenza di obblighi di Opa in capo ai “Soci di Riferimento” ossia FSII, Polaris, THSE, ed alle Banche in relazione all'Operazione. L'Accordo di Ristrutturazione è stato asseverato dal Prof. Enrico Laghi con Relazione del 2 agosto 2019, depositato presso il Tribunale di Forlì competente l'8 agosto 2019 ai fini dell'omologa ai sensi dell'art. 182, comma 2-bis del R.D. 267 del 1942 (“Legge Fallimentare”) e omologato dopo il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale, dalla Corte di Appello di Bologna, con provvedimento del 10 gennaio 2020.

Secondo quanto affermato nella Nota, inoltre, non sussistono accordi rilevanti, ai fini dell'art. 122 del Tuf, fra le Banche e/o fra queste ultime e i Soci di Riferimento – Polaris, FSII e THSE.

Il 30 settembre 2019, l'assemblea dell'Emittente ha, fra l'altro, approvato i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (il cui numero di membri, su proposta di FSII, è stato innalzato da n. 9 a n. 11) sulla base della lista unica di n. 11 componenti presentata da FSII e Polaris. Inoltre, la medesima assemblea, ha approvato, su richiesta di FSII, i) la ratifica dell'operato dei membri uscenti del CdA e del Collegio Sindacale di Trevifin “in relazione alle condotte dai medesimi poste in essere e alle deliberazioni adottate, nessuna esclusa, negli esercizi 2017 e 2018 e nel contesto dell'elaborazione, perfezionamento e definizione della manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale della società portata avanti dalla Società nel quadro di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis Legge Fallimentare, tutt'ora sottoposto all'omologazione del competente Tribunale di Forlì, per come riflesse nelle relazioni sulla gestione accluse agli approvati bilanci al 31.12.2017 e al 31.12.2018” ii) nonché, nei confronti dei medesimi soggetti “in relazione alle condotte e deliberazioni di cui sopra, la rinuncia all'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice Civile, con le maggioranze previste dalla legge”.

2. Effetti degli Aumenti di Capitale sull'azionariato di Trevifin

Secondo le proiezioni rappresentate dall'Emittente, basate sull'assunto che THSE non eserciti i diritti di opzione ad essa spettanti, gli effetti sull'azionariato di Trevifin, variabili in funzione dell'esercizio percentuale dei diritti di opzione da parte del mercato, saranno i seguenti:

  • FSII[2] e Polaris[3] incrementeranno la propria partecipazione in pari misura, a fronte di impegni di differente valore in relazione all'inoptato, fino a raggiungere una partecipazione paritaria compresa tra un minimo del 19,7% e un massimo del 27,5%;
  • le Banche, unitamente considerate, arriveranno a detenere una percentuale che potrebbe variare tra il 32,7% e il 44,9% del capitale dell'Emittente; nessuna delle Banche, singolarmente considerata, arriverà a detenere una partecipazione rilevante a fini Opa né superiore al 7,5% del capitale, ossia la percentuale che arriverebbe a detenere SACE S.p.A. (“SACE”, società facente capo come FSII a CDP) ove nessun azionista diverso dai Soci Istituzionali e dalle Banche sottoscrivesse l'Aumento in Opzione;
  • il mercato rappresenterà il 27,9% del capitale ove tutti gli azionisti di minoranza dovessero esercitare le opzioni spettanti, in caso contrario l'intero capitale dell'Emittente sarà ripartito fra i Soci Istituzionali e le Banche.

Dunque, sulla base di quanto sopra rappresentato, per quel che attiene gli “acquisti” potenzialmente rilevanti ai fini dell'Opa obbligatoria, CDP individualmente, tramite FSII e SACE, e/o congiuntamente a Polaris, ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4-bis e 109 del Tuf, in ragione dell'Accordo di Investimento siglato da FSII e Polaris e del controllo esercitato da CDP sia su FSII che su SACE, arriverà a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale di Trevifin. Come affermato anche nelle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento e pubblicate ai sensi dell'art. 122 del Tuf, “si prevede che nessun soggetto eserciterà il controllo solitario su Trevifin ai sensi dell'art. 93 TUF”.

3. Considerazioni dell'Emittente

Secondo quanto ritenuto dall'Emittente, gli “acquisti” di azioni Trevifin che determineranno il superamento della soglia del 30% da parte di FSII, SACE e Polaris non comporteranno obblighi di Opa, ai sensi degli articoli 106 e 109 del Tuf, in ragione dell'applicabilità dell'esenzione per operazioni di salvataggio prevista dagli artt. 106, comma 5, lettera a) del Tuf e 49, comma 1, lettera b), n. 1 (ii) del Regolamento n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”).

Nella fattispecie in questione, infatti, appaiono integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma di esenzione ossia:

  • lo stato di crisi oggettiva della società target attestata dalla presenza dell'accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale ex art. 182-bis della Legge Fallimentare e reso noto al mercato;
  • la realizzazione di un'operazione di “ricapitalizzazione” o “altro intervento di rafforzamento patrimoniale”, finalizzata al salvataggio della società. Al riguardo, viene citata la Comunicazione Consob n. 0025962 del 2 aprile 2015 ove viene richiesta la sussistenza di un “nesso di natura strumentale tra l'operazione diretta al salvataggio e il superamento della soglia e un nesso temporale tra acquisti e ricapitalizzazione” affermando la ricorrenza di tali circostanze.

Nella Nota viene altresì evidenziato che:

  • non è prevista alcuna cessione di azioni Trevifin da THSE o dai suoi esponenti ad altri soggetti coinvolti nell'Operazione;
  • gli attuali azionisti Trevifin, i quali subiranno in egual misura l'effetto diluitivo dovuto al mancato esercizio dell'opzione ed all'Aumento Banche, hanno la possibilità di esercitare le opzioni loro spettanti nell'ambito dell'Aumento in Opzione e limitare l'effetto diluitivo esercitando i Warrant che verranno loro assegnati.

Ciò considerando anche le circostanze secondo le quali nessuna delle Banche, individualmente considerata arriverà a detenere una partecipazione rilevante ai fini Opa e non sussistono accordi diversi dall'Accordo di Ristrutturazione rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Tuf; al riguardo, viene citata la Comunicazione Consob n. 0090765 del 20 novembre 2013 ove è stato affermato che: “le Banche, in conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione 2013, non sono qualificabili come “ persone che agiscono di concerto” ai sensi dell'art. 101- bis, comma 4, TUF, poiché la finalità perseguita dalle stesse mediante la stipulazione di tali accordi e gli acquisti non è rinvenibile né nell'acquisizione né nel mantenimento o nel rafforzamento del controllo di [...società A...] , bensì esclusivamente nella ristrutturazione dei debiti al fine di superare lo stato di crisi e di ottenere il rimborso dei finanziamenti in precedenza erogati”.

Inoltre, in merito all'approvazione da parte dell'assemblea della ratifica dell'operato degli amministratori e sindaci uscenti dell'Emittente e della rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti degli stessi, vengono sottolineate le differenze esistenti fra la fattispecie in analisi e quella analizzata dalla Commissione in occasione dell'operazione di integrazione di Unipol Assicurazioni

S.p.A. con le società Premafin Finanziaria S.p.A. (“Premafin”), Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (Comunicazioni n. 12044042 del 24 maggio 2012 e n. 12056894 del 5 luglio 2012, con riferimento a tale fattispecie “Caso Premafin”), in quanto, in particolare, “la rinuncia all'azione di responsabilità è stata deliberata dall'Assemblea tenutasi il 30 settembre u.s. con riferimento a tutti gli amministratori e ai sindaci scaduti (…) (vale a dire non a beneficio dei soli esponenti della famiglia Trevisani) ed in ogni caso avuto riguardo esclusivamente alle condotte dai medesimi poste in essere in detti esercizi [2017 e 2018]e relative all'elaborazione perfezionamento e definizione della manovra finanziaria (senza, quindi, una rinuncia tombale per qualsiasi atto espletato nell'esercizio della carica dagli esponenti aziendali nel quinquennio precedente, a differenza del caso Premafin)”.

Nella nota viene da ultimo specificato che il Quesito Confermativo non riguarda gli effetti futuri dell'Aumento Warrant, operazione che, secondo quanto dichiarato dall'Emittente stesso, non è funzionale al salvataggio di Trevifin ed i cui effetti sull'azionariato sono solo eventuali e valutabili solo se e quando gli stessi vengano esercitati alla relativa data di scadenza, fissata a 5 anni dall'assegnazione; ciò anche per le considerazioni svolte nella Comunicazione Consob n. 12080915 dell'11 ottobre 2012.

4. Considerazioni

4.1 Alla luce di quanto rappresentato dall'Emittente in relazione all'Operazione, si conferma che gli acquisti di azioni Trevifin che saranno effettuati da FSII, Polaris e le Banche per effetto della sottoscrizione degli Aumenti di Capitale rientrano nell'ambito di applicabilità ex lege del caso di esenzione prevista dai citati artt. 106, comma 5, lett. b) e 49, comma 1, lettera b) n. 1, ii) del Regolamento Emittenti. Ciò in quanto, come rilevato anche nella Nota, ricorrono tutti i presupposti di applicazione richiesti dalle citate norme ossia lo stato di crisi attestato dalla presenza di un accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale ex art. 182-bis della Legge Fallimentare [nel caso di specie la Corte di Appello di Bologna] e reso noto al mercato e la realizzazione di un'operazione di ricapitalizzazione finalizzata al salvataggio della società in relazione alla quale si realizzeranno gli acquisti potenzialmente rilevanti ai fini OPA. Esula invece dall'oggetto del Quesito Confermativo la valutazione dei futuri effetti dell'Aumento Warrant.

4.2. Per quel che attiene la ratifica dell'operato degli amministratori e dei sindaci uscenti di Trevifin, con riferimento alle decisioni ed all'attività svolta dagli stessi negli esercizi 2017 e 2018 e in relazione all'elaborazione, perfezionamento e definizione della Manovra Finanziaria e la rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi soggetti - tenuto delle differenze sussistenti con il precedente Caso Premafin, anche avuto riguardo alla fattispecie di esenzione applicabile -, si ritiene che le citate deliberazioni assembleari non siano idonee ad inficiare la ratio e l'applicabilità dell'esenzione da salvataggio di cui trattasi.

Si evidenzia, infatti che in tale fattispecie i) gli impegni erano stati assunti in proprio dal socio entrante – e non mediante delibera assembleare della società emittente – nei confronti dell'emittente, tramite una side letter, non resa nota al mercato, sottoscritta tra il nuovo socio entrante e il socio di controllo uscente ii) gli impegni avevamo un'estensione più ampia e prevedevano anche un indennizzo rispetto ad eventuali risarcimenti che gli amministratori e i sindaci fossero stati chiamati a sostenere, iii) l'esonero da responsabilità riguardava tutto l'operato di amministratori e sindaci di tutte le società del gruppo Premafin, relativo ai 5 anni precedenti.

Nel caso ora in esame la ratifica dell'operato degli amministratori e la rinuncia all'azione sociale, circoscritta agli esercizi 2017 e 2018 e in relazione alla definizione della manovra finanziaria (e non dunque per qualsiasi atto di gestione posto in essere nei cinque anni precedenti come nel caso Premafin), è stata, previamente sottoposta all'esame del CdA e deliberata dall'assemblea di Trevifin del 30 settembre 2019, ai sensi dell'art. 2393, comma 6, del codice civile. In tale sede, tutti gli azionisti partecipanti (rappresentanti circa il 65% del capitale) hanno potuto esprimere il loro assenso rispetto a tale deliberazione, assunta in assenza di voti contrari e resa pubblica anche tramite il comunicato stampa del 1° ottobre 2019.

Si ritiene, pertanto, di poter concludere che l'insieme delle circostanze relative al caso di specie porti ad escludere la configurabilità di un'elargizione o promessa di “benefici” o di “vantaggi” accordati ai “soci uscenti” in violazione del principio di parità di trattamento.

* * *

Con riferimento alla c.d. “Intesa THSE”, di cui al paragrafo 2.7 del Quesito, ad oggi non risulta concluso alcun accordo fra l'Emittente e THSE; alla luce di ciò, tenuto conto di quanto disposto dalla “Policy di trattazione dei quesiti” di questa Commissione, ove, fra i presupposti di trattazione dei quesiti ricevuti è prevista la “concretezza” declinata fra l'altro nell'assenza di “[in]certezze circa i termini, i soggetti e le modalità di attuazione delle operazioni”, non si dà seguito alla valutazione della suddetta ipotesi.

5. Conclusioni

Si ritiene che gli effetti dell'Operazione, ossia dell'Aumento in Opzione e dell'Aumento Banche, non determinino il sorgere di alcun obbligo di Opa in capo ai Soci di Riferimento, individualmente o congiuntamente considerati e/o in capo alle Banche in ragione dell'applicabilità rispetto ai predetti Aumenti di Capitale, dell'ipotesi di esenzione per operazioni di salvataggio prevista dagli artt. 106, comma 5, lettera a), del Tuf e 49, comma 1, lettera b, n. 1, ii), del Regolamento Emittenti. Ciò in quanto si riscontra la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalle norme applicabili in assenza di elementi noti idonei ad ostacolarne l'applicabilità.

Resta fermo che ogni ulteriore elemento informativo e/o modifica e/o integrazione che dovesse intervenire nell'esecuzione dell'Operazione in questione, rispetto a quanto sino ad ora rappresentato, ivi inclusa l'eventuale sottoscrizione dell'Accordo THSE, dovrà essere resa nota alla Scrivente per le eventuali ulteriori valutazioni di competenza.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


Note:

[1] THSE – società riconducibile alla famiglia Trevisani e che detiene direttamente il 32,72% del capitale di Trevifin – la quale avrebbe potuto aderire all'Accordo in parola “entro i 3 giorni successivi la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Trevifin”, come successivamente dichiarato dai legali dell'Emittente, non ha formalmente aderito a detto Accordo.

[2] FSII, società facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), detiene, ad oggi, il 16,85% del capitale di Trevifin.

[3] Polaris è titolare di una partecipazione pari al 10% del capitale di Trevifin oltre ad un ulteriore quota pari a circa il 5% del medesimo capitale che non gestisce su base discrezionale.