Comunicazione comunicazione cg n. 8/2020 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 8/20 del 23-7-2020
Oggetto: Scadenza del periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE – Istruzioni operative per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia.
Facendo seguito al Richiamo di attenzione n. 3 del 26 marzo 2020, la Consob rammenta che, terminato il “periodo di transizione” (il 31 dicembre 2020), come definito ai sensi dell'accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia si applicherà la disciplina dettata dall'art. 28 del TUF e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018, riepilogata nell'allegata Tabella.
In particolare, ai sensi della citata disciplina, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche che intendono operare in Italia devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla Consob che accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni, salvi i casi di sospensione o interruzione. Conseguentemente, un'impresa che non inoltri la domanda di autorizzazione secondo tempistiche compatibili con la durata delle procedure potrà incorrere nella necessità di dover cessare l'attività entro la data di conclusione del periodo di transizione.
Alla luce di detta disciplina, la Consob raccomanda alle imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia, sia come imprese di paesi terzi[1] sia trasferendo la propria attività a una SIM all'uopo costituita[2], di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente, anche in considerazione degli eventuali tempi di sospensione e interruzione cui possono soggiacere i termini di durata delle procedure di autorizzazione.
Le imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia previo trasferimento delle attività svolte in Italia a un'impresa di investimento dell'UE sono invitate a completare tale trasferimento entro la fine del periodo di transizione e, ove necessario, a completare le procedure per la notifica in Italia.
Le imprese di investimento del Regno Unito che intendono o sono tenute a cessare[3] la propria attività entro la conclusione del periodo di transizione terminano i rapporti con i clienti con modalità tali da evitare loro pregiudizio e nell'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Tali imprese comunicano la cessazione alla Consob specificando se il termine dell'operatività sia già stato notificato alle competenti Autorità del Regno Unito.
Permane, per tutte le imprese di investimento britanniche, la necessità di fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit.
Le istanze di autorizzazione e le comunicazioni alla Consob in tema di Brexit dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
Note:
[1] Con stabilimento di succursale ovvero in libera prestazione di servizi (in quest'ultimo caso, soltanto nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto).
[2] In tal caso, il procedimento di autorizzazione è dettagliato dagli artt. 7 e ss. del citato Regolamento Consob n. 20307/2018.
[3] È il caso di un'impresa che operi in regime di libera prestazione di servizi con clientela retail o professionali su richiesta.
La seguente Tabella fornisce unicamente una guida per l'inoltro delle domande di autorizzazione. Per i connessi procedimenti di autorizzazione si prega di far riferimento all'art. 28 del TUF e al Regolamento Consob n. 20307/2018 (artt. 25-31).
Tipologia di impresa di investimento |
Adempimenti richiesti |
Riferimenti normativi |
Imprese di investimento del Regno Unito operanti in Italia attraverso succursali, che intendono continuare ad operarvi, terminato il “periodo di transizione”, come imprese di paesi terzi con succursali. |
Presentazione alla Consob di una domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursale, contenente le informazioni e corredata della documentazione di cui all'Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del Regolamento Consob n. 20307/2018. |
D.Lgs. n. 58/1998: art. 28, commi 1-3. |
Regolamento Consob n. 20307/18: artt. 25, comma 1, e 28. |
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Imprese di investimento del Regno Unito operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di clientela retail e clienti professionali su richiesta, che intendono continuare ad operarvi, terminato il “periodo di transizione”, come imprese di paesi terzi. |
Presentazione alla Consob di una domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursale, contenente le informazioni e corredata della documentazione di cui all'Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del Regolamento Consob n. 20307/2018. |
D.Lgs. n. 58/1998: art. 28, commi 1-3. |
Regolamento Consob n. 20307/18: artt. 25, comma 1, e 28. |
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Imprese di investimento del Regno Unito operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, che intendono continuare ad operarvi, terminato il “periodo di transizione”, come imprese di paesi terzi con succursali. |
Presentazione alla Consob di una domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursale, contenente le informazioni e corredata della documentazione di cui all'Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del Regolamento Consob n. 20307/2018. |
D.Lgs. n. 58/1998: art. 28, commi 1-3. |
Regolamento Consob n. 20307/18: artt. 25, comma 1, e 28. |
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Imprese di investimento del Regno Unito operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, che intendono continuare ad operarvi, terminato il “periodo di transizione”, come imprese di paesi terzi in regime di libera prestazione di servizi. |
Presentazione alla Consob di una domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi, contenente le informazioni e corredata della documentazione di cui all'Allegato n. 1, Titolo I, Sezione II, del Regolamento Consob n. 20307/2018. |
D.Lgs. n. 58/1998: art. 28, comma 6. |
Regolamento Consob n. 20307/18: artt. 25, comma 1, e 28. |
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Imprese di investimento del Regno Unito operanti in Italia, che intendono continuare ad operarvi, terminato il “periodo di transizione”, trasferendo la propria attività a una SIM all'uopo costituita. |
Presentazione alla Consob di una domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, compilata secondo il modello di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017 e corredata della documentazione prescritta dal Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016. |
D.Lgs. n. 58/1998: art. 19, commi 1-2. |
Regolamento Consob n. 20307/18: art. 7. |