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Bollettino


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Delibera n. 21435

Aggiornamento dell'elenco delle attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO l'art. 120, comma 2, del Tuf, il quale dispone che "Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater, del Tuf] in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Tuf], tale soglia è pari al cinque per cento";

VISTO l'art. 120, comma 2-bis, del Tuf come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 che attribuisce alla Consob il potere di prevedere, "con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali [...] per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso";

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il quale stabilisce che "La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette.";

VISTA la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 con la quale la Consob anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, modificativo dell'art. 120, comma 2-bis, del Tuf, ha determinato soglie inferiori "a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso";

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2- bis, del Tuf, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori "a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso" – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, i) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf) e ii) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 w-quater.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

CONSIDERATA la situazione emergenziale creatasi in correlazione alla diffusione della pandemia da COVID-19 e la necessità di tempestivo aggiornamento degli elenchi allegati alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come successivamente sostituiti con le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020;

CONSIDERATO che, al fine di garantire una rappresentazione coerente delle partecipazioni rilevanti negli emittenti per i quali si applicano le nuove soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dalla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, è necessario richiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, a chiunque già detenga, alla data di entrata in vigore della delibera di aggiornamento degli elenchi, una partecipazione al capitale votante delle società quotate ad azionariato particolarmente diffuso superiore alle nuove soglie, di darne comunicazione, con le modalità di cui all'art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi dalla medesima entrata in vigore della suddetta delibera di aggiornamento;

CONSIDERATO che l'esercizio del potere di cui all'art. 114, comma 5, del Tuf, che dovrà essere esercitato limitatamente ai casi nei quali sia necessario aggiornare gli elenchi in esame attraverso l'inserimento di nuove società ad azionariato particolarmente diffuso cui si applica la riduzione delle soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste con la citata delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, è da considerarsi attività applicativa che comporta esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori, di ridurne i tempi operativi e omogeneizzare i provvedimenti di aggiornamento di detti elenchi, ampliare l'elenco delle competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni;

D E L I B E R A:

1. a decorrere dalla data della presente delibera è attribuita, ai sensi l'articolo 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, al Responsabile della Divisione Corporate Governance la competenza allo svolgimento delle attività di cui allo schema n. 1 allegato alla presente delibera, secondo i criteri e le regole di svolgimento ivi indicate.

2. Le competenze di cui alla presente delibera si aggiungono alle competenze già approvate con delibera n. 21358 del 13/5/2020.

3. La presente delibera resta in vigore per il medesimo periodo previsto per la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020.

8 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Allegato n. 1

1.1. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.1.1. Richiesta di informazioni circa la partecipazione al capitale votante delle società quotate ad azionariato particolarmente diffuso superiore alle soglie per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione

1.1.2. UO delegata: DCG

  • Fonte normativa

Art. 120, commi 2-bis e 4-bis, del TUF.

Art 114, comma 5, del TUF

  • Criteri e regole di svolgimento dell'attività

La delega è attribuita nei casi in cui, ad esito delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art.120 c. 2 del TUF, effettuate durante la vigenza delle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 con le quali la Consob ha deciso l'abbassamento delle soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti o delle dichiarazioni di intenzioni ai sensi delle suddette disposizioni normative:

- emerga la presenza di nuove società qualificabili come ad azionariato particolarmente diffuso

In tali casi, limitatamente per la finalità di garantire una rappresentazione coerente delle partecipazioni rilevanti negli emittenti per i quali si applicano le nuove soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, è necessario richiedere, ai sensi dell'art. 114, c. 5, del TUF, a chiunque già detenga, alla data di entrata in vigore della delibera di aggiornamento degli elenchi, una partecipazione al capitale votante delle società quotate ad azionariato particolarmente diffuso superiore alle nuove soglie, di darne comunicazione.

Al termine del periodo di vigenza della delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 il Responsabile della Divisione fornisce al Presidente, tramite il Direttore Generale, una rendicontazione delle determine adottate.

  • Nuove modalità di approvazione

L'esercizio del potere di cui all'art. 114, c. 5, del TUF, limitatamente alle situazioni e per le finalità sopra indicate, è attribuito al Responsabile della Divisione competente.

La durata dell'attribuzione di tale attività al Responsabile della Divisione competente è limitata alla vigenza della n. 21326 del 9 aprile 2020.