Delibera Imprese Estensione Autorizzazione n. 21598 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21598
Autorizzazione di Equita SIM S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ad operare nel Regno Unito in regime di libera prestazione di servizi
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 26, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle società di intermediazione mobiliare italiane ("SIM") in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, a condizione che sussistano apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, l'art. 21 che, in attuazione dell'art. 26, comma 8, del TUF, definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione alla prestazione in Stati non UE di servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi;
VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
VISTA la propria delibera n. 11761 del 22 dicembre 1998 con la quale Equita SIM S.p.A. è stata iscritta nell'Albo delle SIM ed autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
VISTA la propria delibera n. 13227 del 7 agosto 2001 con la quale l'autorizzazione di Equita SIM S.p.A. è stata estesa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
VISTA la propria delibera n. 14909 del 15 febbraio 2005 con la quale l'autorizzazione di Equita SIM S.p.A. è stata estesa alla prestazione del servizio di gestione portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa";
VISTE le comunicazioni della Consob alla competente autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority), in virtù delle quali Equita SIM S.p.A. è stata autorizzata ad operare, in regime di mutuo riconoscimento, nel Regno Unito nella modalità della libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 34 della direttiva n. 2014/65/UE ("MiFID II");
CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in virtù dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, par. 2 del Trattato dell'Unione Europea, è previsto un periodo di transizione durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;
VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;
VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;
VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs, siglati nel 2019, rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo transitorio, e quindi a partire dal 1° gennaio 2021;
CONSIDERATO che tali protocolli d'intesa soddisfano la condizione di cui al comma 7 dell'art. 26 del TUF;
VISTA la nota del 3 settembre 2020, con la quale Equita SIM S.p.A. ha presentato alla Consob, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 6, del TUF, e dell'art. 21 del Regolamento Intermediari, istanza di autorizzazione ad operare nel Regno Unito dopo il periodo di transizione;
VISTI i successivi chiarimenti forniti da Equita SIM in data 19 novembre 2020;
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che allo stato sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Equita SIM;
D E L I B E R A:
Equita SIM S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUF, allo svolgimento nel Regno Unito dei servizi specificati nella tabella allegata, in regime di libera prestazione di servizi.
La presente delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Equita SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
25 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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ALLEGATO
Servizi e attività di investimento:
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini.
Servizi accessori:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti;
- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento d'investimento;
- ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- servizi connessi all'assunzione a fermo.