Delibera Imprese Autorizzazione n. 21671 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21671
Autorizzazione di Jefferies International Limited all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dei servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), ed e) del d.lgs. n. 58/1998 con servizi accessori
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in virtù dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, par. 2 del Trattato dell'Unione Europea, è previsto un periodo di transizione durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;
VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;
VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;
VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;
VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi degli art. 34 e 35 della direttiva 2014/65 UE (c.d. "MIFID II), Jefferies International Limited è autorizzata a svolgere in Italia, in regime di libera prestazione e mediante stabilimento di succursale, secondo le modalità appresso indicate: i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; consulenza in materia di investimenti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nonché i servizi accessori di concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito; consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento nella modalità della libera prestazione di servizi e dello stabilimento di succursale; i servizi di investimento di gestione di portafogli; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione nonché il servizio accessorio della custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato nella modalità della libera prestazione di servizi; i servizi accessori di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari; servizi connessi con l'assunzione a fermo; servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori nella modalità dello stabilimento della succursale, la cui vigilanza, per l'operatività svolta in libera prestazione di servizi nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, è attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Paese di origine;
VISTA la nota del 5 ottobre 2020, con la quale Jefferies International Limited ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare ad operare in Italia, successivamente al termine del periodo di transizione, nei confronti esclusivamente di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente a servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del TUF (negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini) e ai servizi accessori di cui all'Allegato 1, sezione B, (numeri 4, 5 e 7) del medesimo TUF;
VISTE le informazioni integrative trasmesse da Jefferies International Limited da ultimo in data 15 dicembre 2020;
VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Jefferies International Limited;
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Jefferies International Limited;
D E L I B E R A:
Jefferies International Limited è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, i servizi e attività di investimento e i servizi accessori indicati nella tabella allegata.
La presente delibera assume efficacia dal giorno successivo alla data di conclusione del periodo di transizione previsto dall'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
Dalla data di efficacia della presente delibera Jefferies International Limited opera in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Jefferies International Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
29 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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ALLEGATO
Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)1
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- ricezione e trasmissione di ordini;
Servizi accessori (di cui all'Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)
- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
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(1) Con le seguenti note operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.