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Bollettino


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Richiamo di attenzione n. 3/20 del 26 marzo 2020

Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in capo agli intermediari britannici che prestano servizi e attività di investimento in Italia.

Il 30 gennaio 2020 è stato ratificato, con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea (UE), l'accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”) dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione. Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'Unione e non è più rappresentato nelle istituzioni europee.

Non risulta, quindi, più applicabile la disciplina transitoria recata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019[1] con il fine di assicurare continuità operativa, in Italia, dei soggetti del Regno Unito in ipotesi di no-deal Brexit. Conseguentemente, devono ritenersi superate le Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019 e n. 10 del 1° agosto 2019, nonché il richiamo di attenzione n. 5 del 17 ottobre 2019. Le notifiche inviate dalle imprese di investimento britanniche alla Consob ai sensi di tali Comunicazioni sono, del pari, prive di validità.

Ai sensi del suddetto accordo di recesso è iniziato un “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un'eventuale proroga), nel corso del quale la normativa europea, anche in materia di servizi finanziari, continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro. Successivamente, alle entità britanniche operanti nel territorio dell'Unione si applicherà la disciplina dettata per i soggetti di paesi terzi[2].

Il quadro delle future relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito è delineato nella dichiarazione politica che ha accompagnato l'accordo di recesso in cui, per quanto concerne i servizi finanziari (sezione IV), le parti hanno convenuto di iniziare sin da subito a valutare la reciproca equivalenza dei regimi di regolamentazione e vigilanza, adoperandosi per concludere tali valutazioni entro la fine di giugno 2020.

In materia di prestazione di servizi di investimento, alla luce della disciplina MiFID II/MiFIR, le modalità di accesso al mercato UE da parte degli intermediari britannici dipenderanno primariamente dalla tipologia di clientela servita (retail/professionali su richiesta vs professionali di diritto/controparti qualificate).

In forza del regolamento MiFIR (artt. 46 e 47), le imprese di paesi terzi possono operare in regime di libera prestazione di servizi (lps) esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali “di diritto”, a condizione che:

(i) la Commissione Europea (CE) abbia emesso un giudizio di equivalenza in merito ai requisiti vigenti nel paese terzo[3];

(ii) l'intermediario sia autorizzato nel paese di origine, e

(iii) siano stati conclusi idonei accordi di cooperazione con l'Autorità del paese di origine[4].

In assenza del giudizio di equivalenza da parte della CE (o qualora questo giudizio non sia più vigente) viene rimessa a ciascuno Stato membro la facoltà di consentire all'impresa non UE di operare sul proprio territorio, anche senza stabilimento di succursali[5].

In Italia, con riferimento alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche[6], il TUF (art 28, comma 6) ha riconosciuto a tali soggetti la possibilità di operare in lps, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni ivi enunciate ed esclusivamente nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate. In caso di clientela al dettaglio e professionale su richiesta, il legislatore italiano, esercitando l'opzione contemplata dall'art. 39 della MiFID II, ha previsto l'obbligatorietà dello stabilimento della succursale, previa autorizzazione da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia (art. 28, comma 3, TUF)[7].

Alla luce della disciplina europea, qualora, entro la fine del periodo di transizione, la CE dovesse rilasciare la decisione di equivalenza, gli intermediari britannici operanti in lps con clienti professionali di diritto e/o con controparti qualificate saranno assoggettati al regime di operatività (e di vigilanza) previsto dal regolamento MiFIR (ossia iscrizione nel registro ESMA al ricorrere di determinate condizioni e possibilità di operare su tutto il territorio dell'UE, quindi anche in Italia, sotto la vigilanza della competente autorità del paese di origine). Dovranno invece richiedere una specifica autorizzazione alla Consob le imprese di investimento britanniche (diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia) operanti con clienti al dettaglio e professionali su richiesta.

Diversamente, nel caso in cui la CE non dovesse rilasciare la decisione di equivalenza, gli intermediari britannici, ivi inclusi quelli che operano in lps, saranno tenuti a rispettare le discipline nazionali. In Italia, le imprese di investimento britanniche (diverse dalle banche) dovranno richiedere alla Consob una specifica autorizzazione.

In assenza delle prescritte autorizzazioni/registrazioni, gli intermediari britannici non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia allo scadere del periodo di transizione.

Si richiama pertanto l'attenzione degli operatori in parola sulla necessità da parte degli stessi, avuto riguardo ai regimi di regolamentazione e vigilanza loro applicabili, di adottare tutte le misure per assicurare continuità nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento nei confronti della clientela italiana nonché per programmare e realizzare, se del caso, un'ordinata fuoriuscita dal mercato domestico, laddove determinati a cessare l'attività in Italia.

In tale ambito, le imprese di investimento britanniche sono invitate a comunicare tempestivamente alla Consob l'interesse a continuare a operare in Italia ovvero l'intenzione di cessare le attività una volta terminato il periodo di transizione.

Con specifico riferimento all'operatività in derivati OTC eventualmente in essere con controparti italiane, si rammenta che – ove entro la fine del periodo transitorio gli intermediari britannici non fossero abilitati quali imprese di paesi terzi (e nella misura in cui non avessero trasferito a un'entità dell'UE-27 i contratti derivati OTC conclusi con soggetti italiani) – la possibile caratterizzazione di talune delle attività di amministrazione dei contratti derivati OTC (c.d. servicing) quale prestazione abusiva di servizi di investimento da parte degli stessi potrebbe essere rilevante anche ai fini delle sorti dei contratti in essere e, in particolare, in termini di risoluzione anticipata dei medesimi.

Si richiama inoltre l'attenzione degli intermediari[8] britannici affinché forniscano alla clientela italiana informazioni aggiornate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit, anche con riferimento alle specifiche implicazioni per i contratti derivati OTC in essere.

Si rammenta, infine, che eventuali richieste e comunicazioni alla Consob in tema di Brexit dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Il decreto è stato convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019.

[2] Analogamente, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l'operatività extra-UE.

[3] La decisione di equivalenza ha la funzione di attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti prudenziali e di condotta equivalenti a quelli previsti da MiFID II/MiFIR e dalla CRD IV. Recentemente, attraverso il Regolamento (UE) 2019/2033 nonché la Direttiva (UE) 2019/2034, sono state, tra le altre, introdotte talune modifiche al regime MiFID II/MiFIR, tra cui quelle relative alle imprese di paesi terzi. Tali modifiche, che troveranno applicazione a decorrere dal 26 giugno 2021, prevedono un rafforzamento delle condizioni per l'adozione da parte della CE del giudizio di equivalenza in merito ai requisiti vigenti nei paesi terzi, in particolar modo nel caso di imprese aventi importanza sistemica.

[4] La libera prestazione di servizi può intervenire solo previa registrazione dell'intermediario presso l'ESMA, la quale è tenuta a istituire e mantenere un registro di tutte le imprese non UE operative nell'Unione. Le imprese non UE restano assoggettate unicamente alla vigilanza del paese di origine e sono tenute a informare di tale circostanza i clienti europei, nel rispetto degli standard a tal fine previsti dall'ESMA.

[5] In tale ipotesi non si ha, tuttavia, il beneficio del passaporto europeo, ovvero i servizi/attività di investimento non possono essere prestati nei confronti di controparti qualificate e investitori professionali di diritto stabiliti in altri Stati dell'UE solo in virtù dell'autorizzazione rilasciata.

[6] La disciplina delle banche di paesi terzi è contenuta nell'art. 29-ter del TUF.

[7] L'intermediario così autorizzato non può beneficiare del passaporto europeo e, conseguentemente, potrà operare attraverso la propria succursale esclusivamente sul territorio italiano.

[8] Per le banche che prestano servizi e attività di investimento, si invita a consultare anche il seguente sito: https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html.