Comunicazione n. 0073137 del 26 luglio 2024 - AREA PUBBLICA
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Comunicazione n. 0073137 del 26 luglio 2024
Inviata alla società ….
OGGETTO: (…) - Risposta al quesito in materia di "segnalazione di pregi effettuata da una società autorizzata ad operare quale istituto di moneta elettronica in concomitanza con la fornitura di infrastruttura tecnologica e di pagamento ai soggetti segnalati".
Con nota del (…) codesta Società ha trasmesso alla Consob un quesito "onde domandare se, nel solco delle precisazioni in materia di Attività di Segnalazione di Pregi sinora diffuse [dalla Consob tramite le proprie Comunicazioni in materia], una società di capitali autorizzata ad operare quale IMEL possa svolgere l'Attività di Segnalazione di Pregi" a favore di soggetti terzi (c.d. partner, segnatamente l'impresa di investimento (…) e la SGR (…) ) "secondo le particolari modalità" illustrate nel quesito medesimo.
Al riguardo, codesta Società "ha previsto e regolato la possibilità di svolgere, nei confronti della propria clientela, l'Attività di Segnalazione di Pregi a favore di soggetti terzi, in concomitanza con la fornitura a questi ultimi (…) di infrastruttura tecnologica e di servizi di pagamento".
Sotto il profilo dell'infrastruttura tecnologica, il modello operativo illustrato da codesta Società prevede l'integrazione all'interno della propria app per dispositivi mobili delle "soluzioni applicative dei soggetti terzi segnalati con cui sia stato concluso un accordo (…) in modo che le stesse risultino accessibili, alla clientela della Scrivente, direttamente dall'App, senza necessità di dover accedere alle applicazioni o ai siti web di tali soggetti terzi".
Con riferimento alla fornitura dei servizi di pagamento ai soggetti terzi c.d. partner di codesta Società, il modello operativo illustrato nel quesito prevede che i clienti di codesta Società, "risultando titolari di conti di moneta elettronica accesi presso la medesima, possano regolare i pagamenti relativi alla prestazione dei servizi offerti dai soggetti terzi attingendo direttamente alla moneta elettronica detenuta in tali conti" al fine di poter accedere ai servizi e ai prodotti offerti dai soggetti partner procedendo, segnatamente: a) alla sottoscrizione (…) di quote di fondi comuni di investimento gestiti da (…) e/o b) alla fruizione dei servizi finanziari offerti da (…) .
Secondo quanto rappresentato da codesta Società all'interno del quesito sottoposto alla Consob, l'integrazione delle soluzioni applicative dei soggetti terzi segnalati (in particolare, (…) e (…) ) all'interno dell'app di codesta medesima Società, darebbe luogo ad una customer journey articolata, sostanzialmente, nelle due fasi di seguito descritte e separate l'una dall'altra da "una cd. "schermata gateway", che demarchi il passaggio dall'ambiente dell'App gestito dalla Scrivente alle Sezioni Dedicate, gestite dai Partner [gli intermediari (…) e (…)]".
In particolare, nella prima fase, che avrebbe luogo all'interno delle sezioni dell'app gestite da codesta Società, viene svolta nei confronti degli utenti dell'app "la vera e propria Attività di Segnalazione a favore dei Partner, costituita dalla segnalazione dell'esistenza delle soluzioni applicative dei Partner, integrate all'interno dell'App, mediante esposizione di una lista dei Partner, con mera enunciazione dei servizi offerti da ciascuno".
Nella seconda fase, che avrebbe luogo all'interno delle sezioni dell'app di codesta Società gestite dai soggetti partner, l'utente, all'esito dell'attività di "segnalazione" di cui alla prima fase, "effettua l'onboarding con i Partner stessi, usufruisce della prestazione dei Servizi ed è soggetto al monitoraggio di essi". Secondo quanto rappresentato, il contenuto di tali specifiche sezioni dell'app "è gestito però esclusivamente dai Partner, anche grazie all'implementazione di apposite application programming interfaces (cc.dd. "API")" e agli stessi soggetti partner è rimessa, in via esclusiva, "la trasmissione, validazione, modifica dei contenuti che vengono mostrati nelle Sezioni Dedicate, oltre che la prestazione dei Servizi mediante le Sezioni Dedicate".
Come detto, allo scopo di delimitare il confine tra la prima e la seconda fase della customer journey, e cioè tra la fase in cui si svolgerebbe la mera attività di "segnalazione" e quella in cui avverrebbe l'onboarding del cliente, codesta Società "ha previsto una cd. "schermata gateway", che demarchi il passaggio dall'ambiente dell'App gestito dalla Scrivente [codesta Società] alle Sezioni Dedicate, gestite dai Partner".
In particolare, la predetta schermata "gateway" si sostanzierebbe in un'apposita pagina "cd. "splashpage", visualizzabile obbligatoriamente dal cliente ad ogni accesso alla Sezione Dedicata [id est: quella gestita dal partner], contenente un'immagine animata recante nome e marchio del Partner, che renda nota al cliente, in maniera immediata, l'identità del Partner che presterà il Servizio" e si caratterizzerebbe per l'utilizzo di un design e di una brand identity coincidenti con quelli propri del soggetto partner "al fine di rimarcare ulteriormente e inequivocabilmente l'identità del soggetto responsabile della gestione della Sezione Dedicata, dei relativi contenuti e della prestazione dei Servizi".
Da ultimo, per quanto concerne gli aspetti relativi alle modalità di remunerazione per l'attività svolta nei confronti dei soggetti partner, codesta Società ha descritto un modello remunerativo composto, sostanzialmente, da: i) una componente fissa che verrebbe corrisposta dal partner a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di segnalazione (c.d. "fee per lead"), ii) una componente c.d. success fee che verrebbe corrisposta dal partner qualora, a valle della segnalazione effettuata, si costituisca un rapporto contrattuale tra il cliente di codesta Società e il partner e iii) un'ulteriore componente corrisposta a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione da parte di codesta Società dell'infrastruttura tecnologica ("con ciò riferendosi allo sviluppo e alla fornitura al Partner della Sezione Dedicata e alla sua messa a disposizione all'interno dell'App") e dell'infrastruttura di pagamento mediante la quale i clienti, risultando titolari di conti di moneta elettronica accesi presso codesta Società, "possano regolare i pagamenti relativi alla prestazione dei servizi offerti dal Partner attingendo direttamente alla moneta elettronica detenuta in tali conti".
Alla luce delle caratteristiche del modello operativo illustrato nel quesito pervenuto e sopra riepilogato, codesta Società, ritenendo che "L'Attività di Segnalazione di Pregi costituisce, ad opinione della Scrivente, l'unico istituto a cui poter ricorrere qualora si intenda svolgere, a favore dei Partner, l'attività sopra descritta", ha chiesto alla Consob "se, nel solco delle precisazioni in materia di Attività di Segnalazione di Pregi fornite da Codesta Spettabile Autorità, una società di capitali autorizzata ad operare quale IMEL (i.e., la Scrivente medesima) possa svolgere l'Attività di Segnalazione di Pregi nelle modalità sopra dettagliate e in concomitanza con la fornitura di infrastruttura tecnologica e di pagamento ai soggetti segnalati".
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Tutto quanto sopra rappresentato, si svolgono di seguito le considerazioni in merito alla compatibilità del modello operativo illustrato nel quesito con l'attività di segnalazione di pregi.
Al riguardo, la Consob, nel tempo, ha avuto modo di chiarire – mediante apposite Comunicazioni1 - che lo svolgimento di detta attività di segnalazione di pregi, non essendo sottoposto a riserva, come invece accade in riferimento alla promozione e al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento, è consentito a qualunque soggetto anche non iscritto in alcun albo.
La Consob, infatti, ha a più riprese precisato che: "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore o nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare" (ex multis Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002).
Diversamente, "l'ospitare in pagine web "banners" può integrare, anche in relazione al contesto in cui sono collocati, la nozione di "promozione o collocamento a distanza" dei servizi di investimento prestati dall'intermediario al cui sito è favorito il collegamento, qualora i messaggi ivi contenuti siano idonei ad instaurare forme di dialogo o di interazione con gli utenti ovvero presentino natura negoziale (Comunicazione n. DIN/10077002 del 17-09-2010).
Tali principi, mutatis mutandis risultano applicabili anche nel caso in cui l'interfaccia ospitante "banners" e/o analoghi strumenti (quali pulsanti elettronici, pop-up, sottosezioni ecc.) sia non già un sito internet ma, come nel caso in discorso, un'app per dispositivi mobili recante specifiche sezioni i cui contenuti, se anche non sono interamente riferibili al soggetto proprietario dell'app, sono funzionalmente diretti alla conclusione dei contratti con gli investitori e, pertanto, risultano propedeutici ad instaurare forme di interazione diretta tra gli utenti dell'app e l'intermediario per la fruizione dei servizi e l'acquisto dei prodotti secondo modalità più dirette e rapide rispetto a quelle disponibili in favore di chi acceda direttamente al sito internet e/o all'app dell'intermediario segnalato.
Il modello operativo in esame si caratterizzerebbe per la sussistenza di meccanismi e soluzioni funzionali fortemente dinamiche che paiono consentire all'utente che acceda all'app del segnalatore di addivenire direttamente alla sottoscrizione del contratto con l'intermediario partner in quanto a partire dalla sezione dell'app recante le informazioni relative al soggetto segnalato sarebbe possibile, in pochi e semplici click, procedere al perfezionamento del contratto di investimento con detto intermediario rimanendo, di fatto, all'interno dello stesso ambiente virtuale di partenza (se anche connotato da un layout parzialmente diverso) e utilizzando per la gestione dei relativi rapporti economici la moneta elettronica detenuta nel proprio conto aperto presso codesta Società.
Con riferimento al modello operativo di cui al quesito si ritiene, dunque, che la piattaforma tecnologica multiservizi di codesta Società metterebbe a disposizione degli utenti funzioni di reindirizzamento a contenuti e procedure che condurrebbero, accompagnando l'utente, alla conclusione del contratto con l'intermediario partner in quanto l'utente dell'app di (…) avrebbe la possibilità di accedere in prima battuta ad una sezione della piattaforma dove trova una presentazione del prodotto/intermediario e poi da lì verrebbe reindirizzato e condotto in un successivo ambiente virtuale per l'effettuazione dell'onboarding solo formalmente distinto dal primo in quanto, se anche gestito dall'intermediario partner di codesta Società, risulterebbe ospitato all'interno della medesima app di (…) cui i clienti normalmente accedono per la fruizione dei servizi di moneta elettronica offerti da codesta Società nell'ambito della propria attività core.
Dal quesito in oggetto risulterebbe un modello operativo nell'ambito del quale codesta Società non si limiterebbe alla mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario e alla generica enunciazione dei pregi dello stesso ma svolgerebbe, altresì, un'attività ulteriore consistente nella "fornitura di infrastruttura tecnologica" ai soggetti partner oltreché nella "fornitura di infrastruttura di pagamento".
In tal senso, parrebbe complessivamente configurarsi un'attività in cui codesta Società si renderebbe soggetto necessario e imprescindibile per la fornitura (indiretta) ai propri clienti dei prodotti/servizi dei soggetti partner. Infatti, all'interno delle sezioni dell'app (…) gestite da codesta medesima Società, i clienti verrebbero guidati, lungo un percorso step by step che si dipanerebbe, senza soluzione di continuità, all'interno del medesimo ambiente virtuale, fino alla sottoscrizione del prodotto/servizio del soggetto partner senza che si renda necessario uscire dall'app (…) e/o procedere ad una specifica registrazione/iscrizione presso il soggetto partner essendo finanche previsto che i clienti attingerebbero direttamente alla moneta elettronica detenuta nei propri conti aperti presso codesta Società per la gestione dei rapporti economici con l'intermediario relativamente ai servizi e/o prodotti sottoscritti.
Le circostanze sopra considerate paiono rappresentare, complessivamente, indici sintomatici di un coinvolgimento diretto di codesta [Società n.d.r.] nell'instaurazione del rapporto tra cliente e intermediario partner ben più significativo rispetto all'attività, non sottoposta a riserva, consistente nella mera "segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore o nell'interesse dell'intermediario".
Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che il modello operativo prefigurato da codesta Società nel quesito in oggetto possiederebbe, di fatto, caratteristiche spiccatamente promozionali in quanto consentirebbe un'interazione immediata e diretta con l'utente nell'ambito di un processo multi-fase finalizzato alla conclusione del contratto con l'intermediario partner di (…). Detta interazione pare idonea ad assumere, pertanto, una natura "pre-negoziale"/"quasi negoziale" tipica dell'attività promozionale per la quale è richiesta l'autorizzazione alla prestazione del servizio di investimento di collocamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Luca Giuseppe Filippa
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(1) I principi delle comunicazioni Consob infra richiamati sono stati ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 35787 del 6 dicembre 2022; Cass. Civile Sez. I, Sent. n. 23569 del 27 ottobre 2020.