Delibera n. 23187 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23187
Aggiornamento dell'elenco delle attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, secondo cui "La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette";
VISTO il "Manuale della Struttura" della Consob in relazione alla definizione delle competenze delle Unità Organizzative della Consob;
RITENUTO opportuno, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e ridurne i tempi di svolgimento, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni e di Uffici non coordinati, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1;
RITENUTO che possano costituire oggetto di attribuzione ai sensi della disposizione da ultimo citata attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali sia in forza di previsioni normative, anche di rango eurounitario, sia in conseguenza dei criteri e delle regole di svolgimento stabilite dalla Commissione;
RITENUTO che l'affidamento di tali attività ai responsabili di Divisione e di Ufficio non coordinato debba essere escluso nei casi in cui non sussistano i presupposti per il loro svolgimento sulla base dei soli criteri o delle sole regole stabilite in via generale da disposizioni normative o da deliberazioni di carattere generale della Commissione, e che in tali casi la decisione competa alla Commissione;
RITENUTO opportuno che l'informazione periodica al Presidente prevista dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento sia esercitata per il tramite del Direttore Generale;
VISTA la delibera n. 20448 del 22 maggio 2018, con cui, all'esito di una prima ricognizione effettuata nelle aree di attività affidate alle diverse Unità Organizzative in cui si articola la struttura, sono state attribuite ai responsabili di Divisioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, le attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, indicate nell'elenco che forma parte integrante di detta delibera;
VISTE le delibere n. 21277 del 26 febbraio 2020, n. 21714 del 10 febbraio 2021, n. 22115 del 16 dicembre 2021 con cui sono state attribuite ulteriori attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali, in aggiunta a quelle dell'elenco allegato alla delibera n. 20448 del 22 maggio 2018;
VISTA la delibera n. 22888 del 15 novembre 2023 con cui sono state attribuite ulteriori attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali e sono state modificate talune competenze già attribuite con la delibera n. 20448 del 22 maggio 2018, anche in ragione di intervenute modifiche normative;
RITENUTO opportuno attribuire al responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, l'ulteriore competenza allo svolgimento dell'attività applicativa, comportante esclusivamente un giudizio tecnico non discrezionale, indicata nell'allegato alla presente delibera;
D E L I B E R A:
1. A decorrere dalla data della presente delibera è attribuita al responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative la competenza allo svolgimento, secondo i criteri e le regole di svolgimento indicati, dell'attività, comportante un giudizio tecnico non discrezionale, di cui alla scheda allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e necessaria.
2. L'attribuzione di cui alla presente delibera si aggiunge a quelle contenute negli elenchi già approvati con delibere n. 20448/2018, n. 21277/2020, n. 21714/2021, n. 22115/2021 e n. 22888/2023.
3. Qualora non vi siano i presupposti per lo svolgimento dell'attività attribuita ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, il responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative sottopone la decisione alla Commissione, motivandone le ragioni.
4. Il responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative riferisce periodicamente, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente sull'attività attribuita con la presente delibera ai fini dell'informazione alla Commissione.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob.
3 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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Allegato
Attività attribuita al Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative ex art. 20, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento
Improcedibilità e rigetto delle istanze di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob
- UO competente: USA
- Fonte normativa: art. 26 della Legge n. 689/1981
- Criteri e regole di svolgimento dell'attività
- L'attribuzione è conferita, in mancanza di elementi ostativi di altra natura, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- improcedibilità delle istanze:
- istanza tardiva, ossia non presentata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero;
- istanza non corredata della documentazione richiesta, ossia, per le persone fisiche, di certificazione attestante l'ISEE o, per gli enti, di un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indica il patrimonio netto della società;
- rigetto delle istanze:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE non è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società non è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
- Nuove modalità di adozione
L'improcedibilità e il rigetto delle istanze di rateazione sono comunicati con lettera del Responsabile dell'Ufficio.