Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Richiamo di attenzione n. 2/24 del 20 dicembre 2024

L’informativa sul clima fornita nei bilanci

1. Il contesto normativo di riferimento

L’ESMA ha evidenziato, ad ottobre 2024, nel documento “European common enforcement priorities for 2024 corporate reporting[1] che le priorità di vigilanza riguardanti le questioni climatiche[2], pubblicate già a partire dal 2021[3], continuano ad essere rilevanti per i bilanci annuali del 2024. L’ESMA sottolinea, in particolare, l’importanza della coerenza e della connessione tra le informazioni relative ai rischi e alle opportunità climatiche fornite nei bilanci e le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità. Ciò in quanto una potenziale fonte di greenwashing può consistere - fatte salve le specificità dei bilanci e delle rendicontazioni sulla sostenibilità - nell'esistenza nella relazione finanziaria annuale di informazioni divergenti sui temi della sostenibilità[4].

L’ESMA invita, infine, gli emittenti (in particolare quelli operanti in settori più esposti ai fattori climatici) a specificare nei bilanci quali questioni climatiche, seppure trattate nella rendicontazione di sostenibilità, non hanno effetti finanziari chiedendo di spiegarne il motivo.

Si rammenta che, con l’obiettivo di supportare le società nella preparazione di una disclosure più solida e coerente, nel 2023 l’ESMA ha pubblicato un report (“The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements”[5]) avente ad oggetto le informazioni sui fattori climatici rese dagli emittenti nelle relazioni finanziarie annuali 2022 contenente specifici esempi tratti dai bilanci degli emittenti e che recentemente, ad ottobre 2024, l’ESMA ha pubblicato un Public Statement intitolato “Clearing the smog: Accounting for Carbon Allowances in Financial Statements”[6], il cui scopo, oltre a fare il punto sulle diverse modalità contabili osservate finora nei bilanci degli emittenti europei quotati riguardo ai programmi di carbon pricing, è quello di incoraggiare gli emittenti nel fornire un’informativa completa su come le quote di carbonio possono impattare le valutazioni di bilancio.

Infine, si segnala che l’ESMA nel “27th Extract from the EECS’s Database of Enforcement” ha pubblicato alcune decisioni di vigilanza prese da autorità europee, relative alle considerazioni sul rischio climatico nell’impairment test e alla disclosure da fornire in bilancio sui fattori climatici[7].

2. L’azione di vigilanza della Consob

Anche in considerazione dei rilevanti profili di novità e complessità, la Consob ha svolto specifici approfondimenti finalizzati ad esaminare le informazioni finanziarie fornite nei bilanci 2023 da un campione di emittenti che appartengono all’indice FTSE-MIB.

Le complessive evidenze derivanti da tali analisi mostrano che è in atto un processo di progressivo adeguamento dell’informativa finanziaria riportata in bilancio, al fine di riflettere nella reportistica gli effetti del cambiamento climatico e della transizione verso un’economia a zero emissioni nette, pur permanendo delle significative aree di miglioramento.

Ciò posto, fermo restando il rispetto delle previsioni dei principi contabili internazionali, con il presente documento si richiama l’attenzione degli emittenti su taluni elementi chiave che, alla luce dell’attività di monitoraggio condotta e degli approcci operativi rilevati nelle attività di vigilanza, si ritiene siano meritevoli di attenta considerazione anche tenuto conto dell’entrata in vigore degli obblighi informativi in materia di rendicontazione di sostenibilità disciplinati dal decreto n. 125/2024.

Gli elementi qui richiamati non esauriscono i profili degni di attenzione che, data la complessità e l’evoluzione della materia, potranno emergere nel prosieguo dell’azione di vigilanza.

3. I punti di attenzione per l’informativa finanziaria

3.1 Agevolare gli investitori nell’individuazione delle informazioni sugli aspetti climatici

Come raccomandato dall’ESMA già nelle “European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports”, nell’ottica di facilitare gli investitori nell’accesso e la comprensione delle informazioni sugli aspetti climatici, si richiama l’attenzione degli emittenti sull’opportunità di riportare le stesse in una specifica nota del bilancio, ovvero inserire specifici richiami alle note in cui queste ultime sono rappresentate.

In particolare, le informazioni dovrebbero essere strutturate in modo da riguardare, se ritenuti rilevanti, tra l’altro, i rischi, le incertezze e gli impatti sulle voci di bilancio ovvero le motivazioni per le quali non sono stati individuati impatti[8].

3.2 Promuovere la coerenza tra informativa finanziaria e di sostenibilità

Si richiama l'attenzione degli emittenti nel riportare in bilancio informazioni finanziarie coerenti con le informazioni fornite al mercato, in particolare nelle rendicontazioni di sostenibilità.

Alla luce delle informazioni che andranno fornite a partire dall’esercizio 2024 nelle rendicontazioni di sostenibilità ai sensi del Decreto n. 125/2024, che recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive, e soprattutto dei nuovi principi ESRS[9] in merito all’eventuale piano di transizione adottato, si richiama l’attenzione degli emittenti nel fornire in bilancio informazioni rilevanti che consentano agli investitori di apprezzare gli eventuali impatti sulle stime contabili delle azioni individuate all’interno di tali piani, rappresentando le valutazioni che hanno condotto a rilevare o meno impatti nel bilancio. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nel paragrafo 31 dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”[10].

Si richiamano inoltre le indicazioni contenute nella decisione dell’IFRS Interpretation Committee[11]  dell’aprile 2024 sulle modalità di contabilizzazione degli impegni climatici assunti dagli emittenti in relazione ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni[12]. In particolare, l’IFRS Interpretation Committee ha ricordato che, indipendentemente dalla conclusione in merito alla necessità o meno di effettuare un accantonamento, tali impegni possono avere un impatto sul valore delle altre attività e passività dell’emittente e richiedere specifica informativa nel bilancio.

Analogamente, laddove gli emittenti dichiarino nel bilancio di fare uso di scenari nell’analisi per la valutazione del rischio climatico, è opportuno chiarire, se rilevante, in che modo gli esiti delle analisi di scenario svolte hanno informato le valutazioni contenute nei bilanci. A tal proposito, può risultare utile fornire un’analisi di sensitività dei valori espressi in bilancio, che tenga espressamente conto delle assunzioni formulate in relazione ai fattori climatici quando queste possano dar luogo a rettifiche rilevanti dei valori contabili entro l'esercizio successivo[13].

3.3 Fornire un’informativa chiara sulle considerazioni effettuate in merito agli impatti dei fattori climatici

In linea generale, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta, Consob ha potuto constatare che la descrizione nei bilanci sui principi contabili applicati è spesso generica e non sempre riflette le specificità degli emittenti. Si richiama pertanto l’attenzione degli emittenti nel riportare nei bilanci informazioni finanziarie rilevanti sui temi climatici adattate alle proprie caratteristiche, al fine di far apprezzare agli investitori le analisi svolte e le connesse incertezze.

In particolare, con riferimento al test di impairment, si ricorda agli emittenti di garantire che la descrizione della metodologia utilizzata per determinare il valore recuperabile, nonché le principali ipotesi di valutazione utilizzate, sia chiara e sufficientemente precisa da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere il modo in cui è stato determinato il valore recuperabile fornendo, ove applicabile, informazioni quando le questioni legate al clima influenzano: (i) le ipotesi chiave[14] del piano aziendale utilizzate per stimare l’importo recuperabile delle attività, (ii) il periodo considerato oltre il piano aziendale, e (iii) gli altri parametri utilizzati, quali il tasso di sconto o il tasso di crescita[15].

Infine, si sottolinea l’importanza che gli emittenti indichino gli impatti dei fattori climatici, laddove rilevanti e stimabili con affidabilità, sulla vita utile degli attivi iscritti in bilancio, sulle valutazioni delle perdite attese su crediti e sulla misurazione dei contratti assicurativi, e forniscano informazioni utili a far comprendere le considerazioni svolte e le cause di incertezza nelle stime[16].

* * *

Il presente Richiamo di attenzione non introduce obblighi informativi nuovi ma sottolinea prescrizioni già in vigore. Ciò al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni fornite, garantire la conformità delle stesse ai principi contabili internazionali e scoraggiare i fenomeni di greenwashing.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-193237008-8369_2024_ECEP_Statement.pdf

[2]Sebbene il trattamento dei fattori climatici non sia esplicitamente menzionato negli IFRS, gli emittenti sono tenuti a considerarli quando i relativi effetti sono rilevanti nel contesto del bilancio ai sensi l’applicazione dei principi contabili IFRS. Al riguardo, l’International Accounting Standards Board (IASB) nel mese di luglio 2023 ha pubblicato il documento Effects of climate-related matters on financial statements  che mette in evidenza i potenziali impatti e le informazioni da includere nelle rendicontazioni finanziarie per riflettere gli effetti delle tematiche legate al clima. A luglio 2024, lo IASB ha posto in consultazione un documento contenente alcuni esempi applicativi su come le società dovrebbero applicare gli IFRS per riportare in bilancio gli effetti delle incertezze connesse al clima (cfr. Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements).

[3] Cfr. ESMA32-63-1186, ESMA32-63-1320 e ESMA32-193237008-1793

[4] Cfr. ESMA Final Report on Greenwashing – 4 giugno 2024.

[5] Cfr. ESMA The Heat is On: Disclosures of Climate – Related Matters in the Financial Statements

[6] Cfr. ESMA Clearing the smog: Accounting for Carbon Allowances in Financial Statements  

[7] Cfr. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-03/ESMA32-63-1465_27th_Extract_from_the_EECS%27s_Database_of_Enforcement.pdf

[8] Cfr. ESMA32-193237008-8369

[9] European Sustainability Reporting Standards

[10] Il paragrafo 31 dello IAS 1 prevede che gli emittenti devono valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

[11] Climate-related-commitments-apr-24.pdf (ifrs.org)

[12] Nella citata decisione è rappresentato che affinché un accantonamento possa essere rilevato è necessario rispettare i criteri indicati nel paragrafo 14 dello IAS 37 “Accantonamenti, passività potenziali e attività potenziali”.

[13] Cfr. paragrafo 129 dello IAS 1.

[14] Dove applicabile, gli emittenti dovrebbero fornire informazioni sulle assunzioni rilevanti utilizzate riguardo alle quote di carbonio o ai prezzi dei certificati per le emissioni di gas serra.

[15] Cfr. paragrafi 9-14, 30-33, 134 dello IAS 36.

[16] Cfr. IAS 1.125, paragrafi 51, 73, 76 dello IAS 16 e paragrafi 102, 104, 118, 121, 126 dello IAS 38, IFRS 7.35B, IFRS 17.93.