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Bollettino


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ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda 9/10.10.2013

Ricorso n. 8887 del 2013 proposto da Società Lauro Sessantuno S.p.A. contro la Consob per l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia - della comunicazione n. 74051 del 12 settembre 2013 con cui la Consob ha avviato il procedimento n. 4002/13 per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria di acquisto su azioni ordinarie emesse da Camfin S.p.A. e della delibera n. 18662 del 25 settembre 2013

N. 03946/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08887/2013 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8887 del 2013, proposto da:

Lauro Sessantuno s.p.a. […omissis…];

contro

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa […omissis…];

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a. […omissis…]

ad opponendum:

Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund, l.p., (collettivamente Fondi Antares) […omissis…];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione della Consob prot. 74051/13 in data 12.09.2013 con cui ha avviato il procedimento n. 4002/13 per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria di acquisto su azioni ordinarie emesse da Camfin S.p.A.;

- della delibera n. 18662 in data 25.09.2013 con cui la Consob ha:

i) ritenuto accertata una collusione tra Malacalza Investimenti s.r.l. e Lauro Sessantuno s.p.a. e i soggetti che avrebbero agito di concerto con quest’ultima;

ii) ritenuto accertato nell’ambito della collusione il prezzo di euro 0,83 per le azioni di Camfin s.p.a. cedute da Malacalza Investimenti s.r.l. e acquistate da Lauro Sessantuno s.p.a.;

iii) disposto autoritativamente la modifica in aumento del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto ad euro 0.83 per azione;

c) di ogni ulteriore atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale;

nonché per il risarcimento del danno ingiustamente determinato dall’assunzione di tali illegittimi provvedimenti che sarà quantificato e meglio illustrato in corso di giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti gli atti di intervento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 […omissis…];

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Considerato che il procedimento di OPA è giunto ormai alla fase finale, e che il mercato risulta comunque informato, sia in ordine alla pendenza del presente ricorso, sia in merito alla disponibilità da parte della ricorrente delle risorse aggiuntive necessarie al pagamento della differenza tra il prezzo originario e il prezzo rettificato;

Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, possa prodursi un pregiudizio, almeno in parte, non integralmente riparabile, stante la numerosità dei soggetti nei confronti dei quali la ricorrente dovrebbe ripetere i maggiori esborsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende, in via interinale e provvisoria, gli effetti dei provvedimenti impugnati;

Rinvia, per la trattazione di merito del ricorso, alla pubblica udienza del 20 novembre 2013.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: […omissis…]

L'ESTENSORE
[…omissis…]

IL PRESIDENTE
[…omissis…]