Delibera n. 21652 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera il sig. Guido Cicognani ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Bologna. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 748/22 del 14.12.2021 ha annullato la delibera nella parte in cui si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000 nei confronti di Guido Cicognani, rideterminandola nella minor somma di euro 5.000.
Delibera n. 21652
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Guido Cicognani, ai sensi degli artt. 187-ter.1 e 187-septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato («Regolamento MAR»);
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, è emerso che il sig. Guido Cicognani - all'epoca Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bio On S.p.A. (di seguito anche l'"Emittente" o la "Società") - ha posto in essere delle operazioni di vendita di n. 5.000 azioni Bio On (ad un prezzo medio ponderato di € 10,42) per un controvalore totale di € 52.100, nella giornata del 22 ottobre 2019, e che, in violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, non ha comunicato detta operatività all'Emittente, per la successiva comunicazione al pubblico, ed alla Consob;
VISTA la nota del 13 maggio 2020, notificata in data 20 maggio 2020, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, ha contestato al sig. Cicognani, ai sensi degli artt. 187-ter.1 e 187-septies del TUF, la violazione del citato art. 19 del Regolamento MAR in relazione all'omessa comunicazione alla Consob ed all'Emittente - per la successiva comunicazione al pubblico - delle operazioni di vendita delle azioni Bio On sopra richiamate;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il sig. Cicognani è stato reso edotto delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dall'interessato per il tramite del legale di fiducia con nota del 16 giugno 2020;
VISTA la Relazione per la Commissione con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dal sig. Cicognani, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni e alla individuazione delle relative misure amministrative ("Relazione USA");
VISTA la nota del 16 ottobre 2020, con cui è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione USA;
VISTA la nota del 18 novembre 2020, con la quale il controinteressato ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla predetta Relazione USA;
CONSIDERATO che, le argomentazioni complessivamente svolte dall'esponente nelle suddette controdeduzioni in replica alla Relazione USA ripropongono fondamentalmente – dando risalto a taluni specifici aspetti - argomentazioni formulate nella precedente sede difensiva e, pertanto, non presentano particolari elementi di novità, lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA conclusivamente accertata, da parte del sig. Guido Cicognani, la violazione dell'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR nei termini indicati nella citata lettera di contestazione del 13 maggio 2020, notificata in data 20 maggio 2020;
RILEVATO che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR da parte di chi esercita funzioni di amministrazione e ha operato in conto proprio su titoli del medesimo emittente negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, trovano applicazione i seguenti commi dell'art. 187-ter.1, del TUF:
"5. Se le violazioni […] sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. […]
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";
RILEVATO che l'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR, cui rinvia il comma 8 dell'art. 187-ter.1, del TUF citato, stabilisce le seguenti misure amministrative, applicabili anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) "un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio"
RITENUTO che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione della dichiarazione pubblica di cui all'art. 187-ter.1, comma 9, lett. b), del TUF in luogo della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo, poiché la violazione accertata non appare connotata da scarsa offensività;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF prevede che "nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio proporzionato al caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze:
a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, la violazione in oggetto è relativa all'operatività in vendita di n. 5.000 azioni Bio On per un controvalore totale di € 52.100, posta in essere in data 22 ottobre 2019, in un momento in cui la Società stava attraversando forti difficoltà, di talché l'informativa relativa all'operatività in esame posta in essere dal sig. Cicognani – all'epoca Vice Presidente e Amministratore Delegato – di Bio On, assumeva particolare rilevanza segnaletica per il mercato nonché per l'Autorità di vigilanza; l'informativa in esame, inoltre, non è stata mai comunicata al mercato neppure successivamente;
b) con riguardo al grado di responsabilità, si ritiene che la violazione risulti imputabile al sig. Cicognani quantomeno a titolo di colpa grave;
c) quanto alla capacità finanziaria del sig. Cicognani, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) parimenti, non emergono dagli atti elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla parte per effetto delle omissioni informative accertate;
e) non risulta possibile determinare l'ammontare dei pregiudizi cagionati a terzi dalla violazione;
f) non risulta che il sig. Cicognani abbia cooperato con la Consob nel corso del presente procedimento sanzionatorio;
g) non risultano precedenti violazioni in materia finanziaria commesse dal sig. Cicognani;
g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo;
h) l'inesistenza di potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) tale circostanza non è applicabile nel caso in esame;
RITENUTO che, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 187-ter.1, comma 8, del TUF, sia proporzionato nel caso di specie un trattamento sanzionatorio combinato e costituito dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria unitamente all'adozione di una misura amministrativa;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti del sig. sig. Guido Cicognani, […omissis…] è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50.000, somma della quale è ingiunto contestualmente il pagamento.
È altresì adottata nei confronti del sig. Cicognani la misura amministrativa dell'avvertimento pubblico - di cui è disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella sezione dedicata alle "Comunicazioni – Avvisi ai risparmiatori" – nella forma che segue:
"Avvertimento pubblico ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, paragrafo 2, lett. c, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dell'art. 187-ter.1, comma 8, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Delibera Consob n. 21652 del 18 dicembre 2020
"Si rende noto che il sig. Guido Cicognani, in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato di Bio On S.p.A. - i cui titoli all'epoca dei fatti erano trattati nel segmento AIM di Borsa Italiana - in violazione dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ha omesso di notificare alla Consob ed alla medesima Bio On S.p.A. le operazioni di vendita di n. 5.000 azioni Bio On (ad un prezzo medio ponderato di € 10,42) per un controvalore totale di € 52.100, nella giornata del 22 ottobre 2019".
È altresì adottata nei confronti del sig. Cicognani, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento MAR, la misura amministrativa dell'interdizione temporanea da attività di negoziazione in conto proprio per mesi 5.
Il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
18 dicembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona