Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 19737

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Vittorio Fossati dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Vittorio Fossati, nato a Bergamo il 14 agosto 1961, […omissis…];

PREMESSO che, dalla documentazione trasmessa da Azimut Consulenza SIM S.p.A. con note del 29 luglio 2016 e del 5 agosto 2016 (prot. n. 71594/16 del 2 agosto 2016 e prot. n. 73491/16 del 5 agosto 2016), è emerso che il sig. Fossati, nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, dal 2010 al 2016, avrebbe acquisito la disponibilità di somme di denaro di una decina di clienti per un importo complessivo stimato in circa 500.000,00 Euro, tramite il versamento di assegni bancari, consegnati dai clienti, sul conto corrente intestato […omissis…], ed avrebbe rilasciato agli stessi rendicontazioni non conformi al vero al fine di coprire gli ammanchi;

PREMESSO che nella citata nota del 29 luglio 2016, l'intermediario ha rappresentato che il consulente finanziario, convocato il 25 luglio 2016 presso la sede della Società per chiarimenti in merito alla segnalazione di un cliente per rendicontazione non chiara, ha ammesso di aver tenuto le condotte appropriative sopra descritte ed inviato, in data 27 luglio 2016, tramite e–mail, un documento recante l'elenco dei clienti coinvolti e l'indicazione delle somme sottratte a ciascuno che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO, in particolare, che ai clienti […omissis…], sarebbero stati sottratti rispettivamente Euro 35.000,00, 37.000,00, 39.000,00, 11.000,00, 25.000,00, 17.000,00, 106.275,00. Alle […omissis…], seguite dal consulente prima presso Banca Mediolanum S.p.A. e poi presso Azimut Consulenza SIM S.p.A. sarebbe stato causato un ammanco di denaro pari per l'una a 120.000,00 Euro e per l'altra a 60.000,00 Euro (di cui 20.000,00 in Banca Mediolanum e 40.000,00 in Azimut). A tutti gli anzidetti clienti sarebbero, altresì, state rilasciate rendicontazioni non conformi al vero al fine di nascondere l'appropriazione di disponibilità. Ai clienti […omissis…] sarebbero state, invece, fornite rendicontazioni non conformi al vero con il fine di nascondere le perdite subite sugli investimenti;

RITENUTI pertanto esistenti, a carico del sig. Vittorio Fossati, in considerazione di quanto rappresentato, elementi che fanno presumere l'acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti […omissis…], nonché il rilascio di rendicontazioni non ufficiali e non conformi al vero ai clienti […omissis…];

CONSIDERATO che la condotta tenuta dal sig. Fossati integra un'ipotesi di violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per aver il citato consulente acquisito la disponibilità di somme e valori dei clienti sopra menzionati e per aver comunicato e trasmesso ai medesimi informazioni e documenti non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Fossati sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Fossati dall'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Fossati dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

D E L I B E R A:

Il sig. Vittorio Fossati, nato a Bergamo il 14 agosto 1961, […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

ettembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Tabella allegata