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Bollettino


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Delibera n. 20600

Sospensione cautelare, per il periodo di un anno, del sig. Alberto Antonini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 14689 del 10 agosto 2004 con la quale il sig. Alberto Antonini, nato a Spoleto (PG) l'8 febbraio 1975 è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari;

PREMESSO che con nota del 25 maggio 2017, prot. Consob n. 0071015/17, l'OCF comunicava che all'esito dei controlli sui requisiti di onorabilità risultava che il sig. Alberto Antonini avrebbe assunto la qualità di imputato [… omissis …]. Nella medesima nota l'OCF allegava contestualmente una nota inviata allo stesso Organismo dal sig. Antonini in cui veniva precisato che [… omissis …] citati nella nota dell'OCF con due [… omissis …] e che un [… omissis …] procedimento penale era ancora pendente sulla base di una denuncia sporta da [… omissis …] nei confronti dei soci della società denominata [… omissis …];

PREMESSO che con note rispettivamente del 29 settembre 2017, prot. Consob n. 0111761/17, e del 23 ottobre 2017, prot. Consob n. 0119552/17, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto trasmetteva il certificato dei carichi pendenti e copia del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla stessa Procura nei confronti del sig. Antonini;

PREMESSO che il decreto di citazione diretta a giudizio trasmesso in copia dalla Procura precisa espressamente che il sig. Antonini è, tra gli altri, [… omissis …];

PREMESSO che con nota del 23 ottobre 2017, prot. Consob n. 0119558, ricevuta il 26 ottobre 2017, la Consob comunicava al sig. Antonini l'avvio di un procedimento volto alla sospensione cautelare per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2 TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n.129/2017;

RILEVATO che il sig. Antonini non ha presentato alla Consob memorie, né ha chiesto di essere audito;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129/2007, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione cautelare del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o che abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

RILEVATO che il reato per il quale il sig. Antonini è imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede per il periodo di un anno;

CONSIDERATO che la Consob, al fine di verificare l'opportunità dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;

CONSIDERATO che il provvedimento in questione – la cui finalità è quella di allontanare dal mercato il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede imputato di un reato che denota una condotta potenzialmente lesiva degli interessi patrimoniali degli investitori e del buon funzionamento del mercato – può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;

TENUTO CONTO che la finalità del provvedimento è giustificata dall'incidenza dell'ipotesi di reato sull'affidabilità del soggetto e, quindi, presuppone sia stato verificato che detta ipotesi di reato appaia in grado di pregiudicare gli interessi pubblici alla cui tutela mira l'azione della Consob;

OSSERVATO che, quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, il reato oggetto di imputazione [… omissis …] nei confronti del sig. Antonini così come risulta dal [… omissis …] emesso dalla Procura della Repubblica di Spoleto in data 16 agosto 2016, rientra nell'elenco delle fattispecie previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare;

OSSERVATO che, quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111 citato, ossia l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Antonini alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, è di tutta evidenza che la permanenza dell'iscrizione del sig. Antonini all'Albo dei consulenti finanziari possa compromettere la fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;

VALUTATA la circostanza che il sig. Antonini è stato informato della facoltà di presentare memorie deduttive e non si è avvalso di tale facoltà;

RITENUTA, pertanto, la necessità ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129/2007, di disporre la sospensione cautelare del sig. Antonini per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede;

D E L I B E R A:

Il sig. Alberto Antonini, nato a Spoleto (PG) l'8 febbraio 1975 e [… omissis …], è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di notifica della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

4 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese