Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20613 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Il Tribunale ordinario di Caltanissetta con sentenza del 23 gennaio 2019 ha assolto definitivamente la sig.ra Giambra con conseguente cessazione di efficacia della sospensione cautelare disposta con la delibera Consob.
Delibera n. 20613
Sospensione cautelare, per il periodo di un anno, della sig.ra Lucia Maria Cristina Giambra dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera dell'OCF n. 8002 dell'8 aprile 2009 con la quale la sig.ra Lucia Maria Cristina Giambra, nata a San Cataldo (CL) il 1° dicembre 1971 è stata iscritta all'Albo unico dei consulenti finanziari;
PREMESSO che con nota del 12 marzo 2018, prot. Consob n. 0068582/18 del 13/03/2018, l'OCF trasmetteva il certificato dei carichi pendenti alla data del 2 gennaio 2018 della sig.ra Giambra da cui emergeva la pendenza, presso il Tribunale di Caltanissetta, del procedimento penale n. […omissis …] per violazione degli artt. . […omissis …];
PREMESSO che con nota del 21 giugno 2018, prot. Consob n. 0216566/18, ricevuta il 30 giugno 2018, la Consob comunicava alla sig.ra Giambra l'avvio di un procedimento volto alla sospensione cautelare per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. 129/2017;
RILEVATO che con nota del 5 luglio 2018, prot. Consob n. 0299263 dell'08/08/2018, la sig.ra Giambra trasmetteva una nota contenente una memoria difensiva in risposta alla comunicazione di avvio notificatale;
RILEVATO che in tale nota si precisava preliminarmente che la sig.ra Giambra è imputata in un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica per un'ipotesi di . […omissis …] e che la stessa consulente non è coinvolta in altri procedimenti penali. Nella medesima nota si rilevava inoltre che:
- le ipotesi . […omissis …] contestate riguardano la negoziazione e rimodulazione di contratti derivati tra Intesa Sanpaolo Spa (Istituto bancario presso cui lavorava all'epoca dei fatti come dipendente) e la società denominata . […omissis …];
- con riguardo a tali contratti derivati il sig. . […omissis …], in qualità di rappresentante legale della […omissis …] ha presentato denuncia-querela in data 27/01/2014 e ha altresì citato in sede civile Intesa Sanpaolo Spa;
- i rapporti tra la Banca e la . […omissis …]sono stati successivamente definiti in via bonaria, in quanto le parti in data 20 giugno 2016 hanno sottoscritto una transazione nella quale hanno tra l'altro convenuto di rinunciare alle pretese avanzate in sede giudiziaria. Inoltre, nell'ambito del procedimento penale suindicato, in data 7 luglio 2016 la società ha presentato remissione della suindicata querela, la quale è stata accettata dalla sig.ra Giambra;
- il procedimento rimane allo stato pendente nonostante la intervenuta remissione della querela in ragione del fatto che formalmente l'ipotesi . […omissis …] è stata contestata con le aggravanti di cui ai nn. . […omissis …];
- la consulente all'epoca dei fatti risultava essere dipendente della filiale di Caltanissetta di Intesa Sanpaolo Spa ma non era ancora consulente finanziario, in quanto iscritta all'Albo a decorrere dall'anno 2009 (i contratti derivati sono stati sottoscritti dal 2005 al 2007);
RILEVATO che nella memoria inviata la sig.ra Giambra ha ulteriormente aggiunto che la ratio del provvedimento cautelare in questione non è la strumentalità rispetto al possibile esito sanzionatorio del procedimento penale, bensì esclusivamente l'opportunità di evitare il rischio che il c.d. "strepitus fori", derivante dal coinvolgimento del consulente finanziario in gravi vicende penali, possa compromettere in via generale la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori finanziari. Ciò premesso si è precisato che presso la filiale di Vicenza della Cassa di risparmio del Veneto, dove presta la propria attività lavorativa la sig.ra Giambra, non si sono registrati, né in concomitanza con l'avvio del procedimento e poi del processo penale né in tempi recenti, episodi di rimostranze da parte della clientela collegate all'episodio oggetto di contestazione. Tale vicenda, in definitiva, non avrebbe dato luogo ad alcuna situazione di clamore o allarme sociale e quindi compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129/2007, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione cautelare del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o che abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
RILEVATO che il reato per il quale la sig.ra Giambra è imputata rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede per il periodo di un anno;
CONSIDERATO che la Consob, al fine di verificare l'opportunità dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;
CONSIDERATO che il provvedimento in questione – la cui finalità è quella di allontanare dal mercato il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede imputato di un reato che denota una condotta potenzialmente lesiva degli interessi patrimoniali degli investitori e del buon funzionamento del mercato – può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;
TENUTO CONTO che la finalità del provvedimento è giustificata dall'incidenza dell'ipotesi di reato sull'affidabilità del soggetto e, quindi, presuppone sia stato verificato che detta ipotesi di reato appaia in grado di pregiudicare gli interessi pubblici alla cui tutela mira l'azione della Consob;
OSSERVATO che, quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, il reato oggetto di imputazione (. […omissis …]) nei confronti della sig.ra Giambra così come risulta dal certificato dei carichi pendenti alla data del 2 gennaio 2018, rientra nell'elenco delle fattispecie previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare;
OSSERVATO che, quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111 citato, ossia l'idoneità attuale delle condotte tenute dalla sig.ra Giambra alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, è di tutta evidenza che la permanenza dell'iscrizione della sig.ra Giambra all'Albo dei consulenti finanziari possa compromettere la fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;
OSSERVATO che, inoltre, in relazione all'affermazione contenuta nella memoria difensiva per cui non vi sarebbe allarme sociale riconducibile a condotte riferibili alla sig.ra Giambra che possano danneggiare i clienti, si rileva che l'allarme sociale deriva dal coinvolgimento del consulente in gravi vicende penali, e proprio tale coinvolgimento può compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza della sig.ra Giambra ed, in generale, degli operatori del mercato;
OSSERVATO che la circostanza che non ci siano in concomitanza con l'avvio del procedimento e poi del processo penale né in tempi recenti, episodi di rimostranze da parte della clientela collegate all'episodio oggetto di contestazione non è sufficiente per superare l'esigenza di tutela a favore della fiducia del pubblico indeterminato dei risparmiatori che l'ordinamento riconduce all'adozione di una tale misura cautelare;
OSSERVATO che, inoltre, il fatto della rimessione della denuncia-querela, sebbene si ponga come circostanza attenuante del disvalore potenziale della condotta contestata al consulente in sede penale, non costituisce però un elemento sufficiente a superare le esigenze cautelari, stante il permanere dell'imputazione penale consistente in un'ipotesi . […omissis …] e quindi non risolvibile penalmente con la sola remissione della querela di parte;
OSSERVATO che, da ultimo, la circostanza che si sia trattato di fatti risalenti nel tempo e non reiterati, verificatisi quando la sig.ra Giambra non era ancora iscritta all'Albo dei promotori finanziari, non si pone anch'esso come elemento fattuale sufficiente a superare l'imputazione penale a cui si ricollega l'adozione della misura cautelare, considerate le specifiche circostanze di fatto in cui si è concretata la . […omissis …];
RITENUTA, pertanto, la necessità ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 129/2007, di disporre la sospensione cautelare della sig.ra Giambra per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
La sig.ra Lucia Maria Cristina Giambra, nata a San Cataldo (CL) il 1° dicembre 1971 e residente . […omissis …], è sospesa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di notifica della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
10 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese