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Bollettino


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Delibera n. 20901

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto l'iniziativa denominata "FutureAdPro"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre, anche a soggetti residenti in Italia, di investire il proprio denaro per l'acquisto di pacchetti pubblicitari denominati "Adpacks" a fronte del quale vengono promessi rendimenti alquanto elevati;

RILEVATO che nel sito www.futurenet.club, riconducibile alla B C U Trading LLC con asserita sede a Dubai, è indicato che la "FutureNet" offre le migliori soluzioni per aiutare a sviluppare il proprio business. In particolare, nella Home page del sito si legge "That's why we have created the first social media platform which connects people engaged in multi level marketing. FutureNet tools and products offer people globally the possibility to use their online potential optimally";

RILEVATO che registrandosi al suddetto sito da un IP italiano è possibile, per l'utente italiano, accedere ad alcune sottosezioni, tra cui un'area riservata di "backoffice", redatta in lingua italiana, dedicata alla iniziativa denominata "FutureAdPro". Mediante tale area riservata è possibile acquistare i sopra menzionati "pacchetti pubblicitari" offerti dalla FutureNet. L'acquisto dei predetti "pacchetti pubblicitari" può essere effettuato attraverso diverse modalità di pagamento, tra cui il bonifico bancario, selezionando il quale, viene mostrato agli utenti il codice IBAN di una società polacca: "Jax Pay Spzoo";

RILEVATO che, a tale iniziativa è possibile accedere anche tramite una specifica pagina web denominata https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/ redatta in lingua italiana in cui viene sponsorizzata la citata iniziativa "FutureAdPro" e vengono forniti alcuni dettagli sulle modalità di funzionamento. In particolare, avuto riguardo al rendimento, si legge per "cominciare a guadagnare" è necessario "comprare almeno un advertising package (AdPack) al costo di $50" e che "comprando advertising packages (AdPack) al costo di $50 e guardando 10 pubblicità ogni giorno" l'utente otterrebbe "una % di condivisione sui profitti generati in totale dalla compagnia" che può arrivare fino allo 0,5% giornaliero;

RILEVATO che a tali investimenti correlati all'acquisto degli Adpacks si aggiunge la possibilità di ricevere bonus extra legati ad un piano di affiliazione;

RILEVATO, altresì, che non è stato fornito riscontro alle richieste formulate dalla Consob;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa da FutureNet sembrerebbe prospettare agli utenti la possibilità di acquistare pacchetti pubblicitari per ricevere rendimenti periodici, correlati ai profitti della società, condizionati al compimento di visualizzazione di 10 siti internet ma soprattutto proporzionali alla quantità di Adpacks acquistati;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;

d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'utente impieghi il proprio capitale per l'acquisto di pacchetti pubblicitari (b) in virtù dell'anzidetto acquisto è promesso un rendimento predeterminato (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che il rendimento, piuttosto che al numero di visualizzazioni, è correlato all'importo versato per l'acquisto di Adpacks;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento in esame, per quanto detto, sembra possedere le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che l'iniziativa denominata "FutureAdPro" è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei piani di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alle lettere b) e c);

RILEVATO, che l'offerta posta in essere tramite il sito internet www.futurenet.club, risulta in corso e rivolta anche agli investitori italiani in quanto è possibile la registrazione al sito anche da un IP italiano ovvero è possibile accedere all'iniziativa anche tramite la specifica pagina web https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/. E', inoltre, presente un sistema di Multi Level Marketing che garantisce agli affiliati che reclutano nuovi soggetti, da inserire nella catena distributiva ad un livello inferiore, provvigioni anche sulle vendite effettuate da questi ultimi;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera d), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa "FutureAdPro" posta in essere dalla B C U Trading LLC volta alla promozione dell'acquisto di pacchetti pubblicitari sembra configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a ) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

D E L I B E R A:

E' sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia denominata "FutureAdPro" correlata all'acquisto di pacchetti pubblicitari, posta in essere dalla B C U Trading LLC tramite il sito www.futurenet.club e la specifica pagina https://www.futurenet-club.com/italiano/futurenet-futurenetadpro/.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona