Delibera n. 21171 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Avverso la delibera, la società ha proposto ricorso al Tar del Lazio in data 8.2.2020 per l'annullamento previa sospensione del provvedimento. Il Tar del Lazio con ordinanza del 21.4.2020 ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare della società. Successivamente il medesimo Tar del Lazio, con sentenza del 31.10.2023, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
Delibera n. 21171
Provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, nei confronti della Hoch Capital Ltd, impresa di investimento di diritto cipriota autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTA la direttiva 2014/65/UE (di seguito “MiFID II”) che riconosce alle imprese di investimento UE, autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento nei loro Paesi d'origine dalle competenti Autorità di vigilanza, il diritto a svolgere i medesimi servizi nei confronti degli investitori di altri Paesi membri in regime di libera prestazione di servizi;
VISTO il principio del c.d. “home country control”, riconosciuto dalla medesima direttiva 2014/65/UE, che assoggetta l'operatività delle imprese UE in regime di libera prestazione di servizi alla vigilanza dell'Autorità del Paese d'origine e non attribuisce poteri di vigilanza all'Autorità del paese ospitante;
VISTO l'art. 24 della MiFID II che detta principi di carattere generale da rispettare nella prestazione dei servizi di investimento e l'Allegato II della medesima Direttiva che disciplina i criteri di identificazione dei clienti professionali;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito “TUF”) ed, in particolare, l'art. 7-quater, comma 4, del citato decreto che, recependo l'art. 86, par. 1, della MiFID II, stabilisce che se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate;
VISTO il citato art. 86, par. 1, della MiFID II ai sensi del quale, quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della medesima direttiva, informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori;
CONSIDERATO che la Hoch Capital Ltd è un'impresa di investimento di diritto cipriota iscritta, a partire dal mese di maggio 2014, nell'elenco Consob delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia nella sola modalità della libera prestazione di servizi e pertanto assoggettata alla vigilanza della Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySec”) quale Autorità del Paese d'origine. I servizi di investimento notificati in Italia sono i seguenti: “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari” e “gestione di portafogli”;
CONSIDERATO che la Consob ha ricevuto esposti/segnalazioni da parte di investitori italiani nei confronti della Hoch Capital Ltd, che lamentano specifiche circostanze relative all'operatività dell'impresa in contract for difference (“CFD”), quali pratiche commerciali aggressive; mancato riscontro alle richieste di rimborso presentate; irregolarità nella classificazione della clientela; operazioni non autorizzate dai clienti; perdite, talora fino all'intero capitale investito, maturate dagli investitori in alcuni casi anche a fronte di “consigli” ricevuti da “addetti” dell'intermediario; continue richieste di effettuare ulteriori versamenti sui conti di trading aperti; malfunzionamenti della piattaforma di trading;
CONSIDERATO che la Consob ha provveduto ad interessare la CySec, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sull'impresa, anche con riguardo all'operatività svolta in libera prestazione in Italia, ai sensi della MiFID II, per le valutazioni e determinazioni di competenza, trasmettendo tempo per tempo gli esposti ricevuti ed evidenziando gli aspetti maggiormente critici segnalati negli stessi;
CONSIDERATO che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”), con decisione (UE) 2018/796 del 22 maggio 2018, ha adottato, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito “MiFIR”), con effetto dal 1° agosto 2018 per una durata pari a tre mesi, misure temporanee di product intervention in tema di contract for difference (“CFD”) che vietano la commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti retail di CFD e rolling spot forex se non sono soddisfatte, tra l'altro, tutte e tre le seguenti condizioni:
- presenza di predefiniti limiti alla leva massima applicabile in relazione ai diversi sottostanti i CFD e rolling spot forex;
- chiusura automatica delle posizioni aperte quando i margini depositati a copertura sul conto di trading scendono al di sotto del 50% del valore iniziale (c.d. “margin close-out”);
- meccanismo di protezione del saldo negativo del conto di trading (c.d. “negative balance protection”).
Con decisioni (UE) 2018/1636, 2019/155 e 2019/679, l'ESMA ha rinnovato le suddette misure di product intervention in tema di CFD per tre volte, per un periodo di tre mesi ciascuno, con effetto dal 1° novembre 2018, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° maggio 2019.
Con delibera n. 20976 del 20 giugno 2019 la Consob ha adottato a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 42 del MiFIR e dell'art. 7-bis del TUF, in via permanente, misure d'intervento a tutela degli investitori al dettaglio, in materia di offerta di CFD, analoghe alle suddette misure già adottate in via temporanea dall'ESMA. Dette misure, che sono entrate in vigore il 29 giugno 2019, si applicano dal 1° agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 42, par. 6, del MiFIR;
CONSIDERATO che la Consob ha ricevuto – anche successivamente all'entrata in vigore delle citate misure restrittive in tema di CFD – esposti/segnalazioni da parte di investitori italiani, che hanno lamentato circostanze particolarmente critiche di presunta inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea e di pregiudizio per gli investitori, fra cui la perdita totale del capitale investito, anche a fronte di pressioni e “consigli” da parte di “addetti” della Hoch Capital Ltd, segnaletiche di una condotta dell'impresa non aderente a quanto previsto dalle citate misure restrittive dell'ESMA e, in particolare, dalla c.d. margin close-out rule, che stabilisce l'obbligo della chiusura automatica delle posizioni aperte quando i margini depositati a copertura sul conto di trading scendono al di sotto del 50% del valore iniziale;
CONSIDERATO che, con nota dell'8 maggio 2019, la Consob ha trasmesso ulteriori esposti e chiesto alla CySec, ai sensi del citato art. 86, par. 1, della MiFID II, di far conoscere le misure assunte dalla medesima nella sua qualità di Autorità del paese di origine competente a vigilare sulla Hoch Capital Ltd al fine di assicurare il completo e definitivo superamento delle criticità oggetto di segnalazione da parte degli investitori italiani, evidenziando che qualora – nonostante le misure dalla stessa adottate – le criticità segnalate fossero continuate, la Consob si riservava di adottare tutte le misure ritenute necessarie nei confronti della Hoch Capital Ltd, compresa l'eventuale imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia;
CONSIDERATO che l'Autorità di vigilanza cipriota ha fornito riscontro alla suddetta richiesta Consob in data 5 luglio 2019, illustrando tra l'altro le misure correttive che Hoch Capital Ltd ha dichiarato alla stessa Autorità cipriota di avere assunto e le ulteriori iniziative avviate nei confronti della medesima impresa;
CONSIDERATO che, in data 2 agosto 2019, la Consob ha trasmesso alla CySEC ulteriori esposti da parte di clienti italiani della Hoch Capital Ltd, relativi a fatti intervenuti fino al mese di luglio 2019, attinenti a profili in relazione ai quali l'impresa aveva dichiarato alla CySec di aver già adottato specifiche azioni correttive o la medesima CySEC aveva comunicato di avere avviato misure, che facevano ritenere che l'impresa continuasse ad agire in violazione delle disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione e a pregiudizio degli interessi degli investitori italiani. In tale sede la Consob ha, tra l'altro, chiesto nuovamente alla CySEC, quale autorità competente a vigilare sull'impresa, di verificare tempestivamente l'effettiva ed efficace implementazione delle suddette misure correttive da parte dell'impresa e ha ribadito la necessità di far conoscere ogni ulteriore azione adottata dalla CySec o in via di adozione nei confronti dell'impresa, al fine di assicurare il completo e definitivo superamento delle criticità lamentate da parte degli investitori italiani, riservandosi, in assenza di misure idonee, di intervenire ai sensi dell'art. 86, par. 1, della MiFID II;
CONSIDERATO che il riscontro da parte della CySec alla suddetta richiesta è stato sollecitato dalla Consob in data 20 agosto 2019 e 11 ottobre 2019. In particolare, con la nota dell'11 ottobre 2019 sono stati altresì trasmessi ulteriori esposti da parte di clienti italiani, relativi a fatti intercorsi nel periodo giugno-settembre 2019, che hanno lamentato irregolarità analoghe a quelle riferite negli esposti trasmessi in precedenza; sono state ribadite le richieste già formulate alla competente Autorità di vigilanza cipriota ed è stato richiesto di fornire un riscontro entro il termine del 21 ottobre 2019;
CONSIDERATO che, nonostante le comunicazioni interlocutorie del 4 novembre 2019 e del 15 novembre 2019, la CySec non ha tuttora fornito riscontro alla nota del 2 agosto 2019, al sollecito del 20 agosto 2019 ed alla nota dell'11 ottobre 2019 e che è decorso infruttuosamente il termine del 21 ottobre 2019;
CONSIDERATO che, successivamente all'invio alla CySec della suddetta nota dell'11 ottobre 2019, la Consob ha ricevuto n. 3 nuovi esposti da parte di clienti italiani dell'impresa che hanno lamentato circostanze di particolare gravità, verificatesi nei mesi di agosto 2019 e settembre 2019, quali la perdita totale del capitale investito, la classificazione come cliente professionale in assenza dei requisiti e l'esercizio di pressioni da parte del personale dell'impresa per l'effettuazione di ulteriori depositi;
RITENUTO che le circostanze lamentate dagli investitori italiani – relative, in maniera specifica, all'utilizzo di tecniche di marketing aggressive, a violazioni degli obblighi informativi nei confronti dei clienti e ad irregolarità nella classificazione della clientela al fine di aggirare le limitazioni alla distribuzione e vendita di CFD ad investitori al dettaglio – risultano particolarmente critiche e significative in quanto segnaletiche di una condotta dell'impresa non aderente a quanto previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento, tra cui, in particolare, l'art. 24, parr. 1, 3, 4 e 5, e l'Allegato II della MiFID II;
RITENUTO altresì che le lamentele relative alla perdita totale del capitale investito potrebbero denotare un'operatività della Hoch Capital Ltd non in linea con quanto stabilito dalle citate misure ESMA di product intervention in tema di CFD nonché dalle analoghe misure d'intervento a tutela degli investitori al dettaglio in materia di offerta di CFD adottate dalla Consob e, in particolare, dalla c.d. margin close-out rule;
RITENUTO che gli esposti ricevuti dalla Consob e trasmessi alla CySec, relativi anche a fatti intercorsi recentemente, comprovano che la Hoch Capital Ltd, nonostante le misure adottate dalla competente Autorità di vigilanza cipriota, persiste nell'agire in contrasto con gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea ed in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori italiani;
RITENUTO che, fermo restando il dovere di vigilanza in capo alla CySec nella sua qualità di Autorità competente dello Stato di origine e in ragione dell'inadeguatezza delle misure allo stato adottate dalla stessa con riferimento all'operatività della Hoch Capital Ltd, sia necessario assicurare tempestivamente la tutela degli investitori italiani, in attesa di acquisire dalla medesima CySec evidenze circa il definitivo superamento da parte dell'impresa delle criticità lamentate dai clienti negli esposti pervenuti alla Consob;
RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-quater, comma 4, del TUF;
SENTITA la Banca d'Italia; INFORMATA la CySec;
I M P O N E:
Alla Hoch Capital Ltd, con sede a Cipro, Limassol, Griva Digeni & Kolonakiou 125 Grosvenor Tower, con effetto dal momento della notifica, il divieto di prestare servizi in Italia, sollecitare ed acquisire nuova clientela in Italia nonché proseguire i rapporti con i clienti italiani esistenti, ad eccezione della chiusura dei rispettivi conti (liquidazione delle posizioni in essere e restituzione dei fondi di pertinenza), in linea con le istruzioni eventualmente impartite dai medesimi clienti.
Il presente provvedimento verrà notificato alla Hoch Capital Ltd e pubblicato nel bollettino della Consob.
Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
5 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona