Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 21208

Provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, nei confronti della Rodeler Limited, impresa di investimento di diritto cipriota autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II") che riconosce alle imprese di investimento UE, autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento nei loro Paesi d'origine dalle competenti Autorità di vigilanza, il diritto a svolgere i medesimi servizi nei confronti degli investitori di altri Paesi membri in regime di libera prestazione di servizi;

VISTO il principio del c.d. "home country control", riconosciuto dalla medesima direttiva 2014/65/UE, che assoggetta l'operatività delle imprese UE in regime di libera prestazione di servizi alla vigilanza dell'Autorità del Paese d'origine e non attribuisce poteri di vigilanza all'Autorità del paese ospitante;

VISTO l'art. 24 della MiFID II che detta principi di carattere generale da rispettare nella prestazione dei servizi di investimento e l'Allegato II della medesima Direttiva che disciplina i criteri di identificazione dei clienti professionali;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito "TUF") ed, in particolare, l'art. 7-quater, comma 4, del citato decreto che, recependo l'art. 86, par. 1, della MiFID II, stabilisce che se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate;

VISTO l'art. 27, comma 1, del TUF, ai sensi del quale le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, previa comunicazione alla Consob da parte dell'Autorità competente dello Stato di origine;

VISTO l'art. 27, comma 2, del TUF, ai sensi del quale le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro di origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di origine;

VISTO il citato art. 86, par. 1, della MiFID II ai sensi del quale, quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della medesima direttiva, informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori;

CONSIDERATO che la Rodeler Limited è un'impresa di investimento di diritto cipriota iscritta, a partire dal mese di novembre 2013, nell'elenco Consob delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia nella sola modalità della libera prestazione di servizi e pertanto assoggettata alla vigilanza della Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec") quale Autorità del Paese d'origine. I servizi di investimento notificati in Italia sono i seguenti: "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari", "gestione di portafogli" e "negoziazione per conto proprio";

CONSIDERATO che la Consob ha ricevuto esposti/segnalazioni da parte di investitori italiani nei confronti della Rodeler Limited, che lamentano specifiche circostanze relative all'operatività dell'impresa in contract for difference ("CFD"), quali pratiche commerciali aggressive, attraverso anche l'offerta di bonus o altri incentivi similari; mancata informativa sugli effettivi rischi degli investimenti effettuati; mancata profilatura della clientela; perdite, talora fino all'intero capitale investito, registrate a fronte di "pressioni" e "consigli" da parte di addetti (c.d. "account manager") dell'impresa; anomalie nella gestione dei rimborsi richiesti dalla clientela; malfunzionamenti della piattaforma di trading; effettuazione di operazioni non autorizzate dai clienti;

CONSIDERATO che la Consob ha provveduto ad interessare la CySec, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sull'impresa, anche con riguardo all'operatività svolta in libera prestazione in Italia, ai sensi della MiFID II, per le valutazioni e determinazioni di competenza, trasmettendo tempo per tempo gli esposti ricevuti ed evidenziando gli aspetti maggiormente critici segnalati negli stessi;

CONSIDERATO che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"), con decisione (UE) 2018/796 del 22 maggio 2018, ha adottato, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. "MiFIR"), con effetto dal 1° agosto 2018 per una durata pari a tre mesi, misure temporanee di product intervention in tema di contract for difference ("CFD") che vietano la commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti retail di CFD e rolling spot forex se non sono soddisfatte, tra l'altro, tutte e tre le seguenti condizioni:

- presenza di predefiniti limiti alla leva massima applicabile in relazione ai diversi sottostanti i CFD e rolling spot forex;

- chiusura automatica delle posizioni aperte quando i margini depositati a copertura sul conto di trading scendono al di sotto del 50% del valore iniziale (c.d. "margin closeout");

- meccanismo di protezione del saldo negativo del conto di trading (c.d. "negative balance protection").

Con decisioni (UE) 2018/1636, 2019/155 e 2019/679, l'ESMA ha rinnovato le suddette misure di product intervention in tema di CFD per tre volte, per un periodo di tre mesi ciascuno, con effetto dal 1° novembre 2018, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° maggio 2019.

Con delibera n. 20976 del 20 giugno 2019 la Consob ha adottato a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 42 del MiFIR e dell'art. 7-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in via permanente, misure d'intervento a tutela degli investitori al dettaglio, in materia di offerta di CFD, analoghe alle suddette misure già adottate in via temporanea dall'ESMA. Dette misure, che sono entrate in vigore il 29 giugno 2019, si applicano dal 1° agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 42, par. 6, del MIFIR;

CONSIDERATO che la Consob ha ricevuto – anche successivamente all'entrata in vigore delle citate misure restrittive in tema di CFD – esposti/segnalazioni da parte di investitori italiani, che hanno lamentato circostanze particolarmente critiche di presunta inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea e di pregiudizio per gli investitori, fra cui la perdita totale del capitale investito, anche a fronte di pressioni e "consigli" da parte di "addetti" della Rodeler Limited, segnaletiche di una condotta dell'impresa non aderente a quanto previsto dalle citate misure restrittive dell'ESMA e, in particolare, dalla c.d. margin close-out rule, che stabilisce l'obbligo della chiusura automatica delle posizioni aperte quando i margini depositati a copertura sul conto di trading scendono al di sotto del 50% delvalore iniziale;

CONSIDERATO che, con nota del 30 maggio 2019, la Consob ha trasmesso ulteriori esposti e ha chiesto alla CySec, ai sensi del citato art. 86, par. 1, della MiFID II, di far conoscere le misure assunte dalla medesima nella sua qualità di Autorità del paese di origine competente a vigilare sulla Rodeler Limited, al fine di assicurare il completo e definitivo superamento delle criticità oggetto di segnalazione da parte degli investitori italiani, evidenziando che qualora – nonostante le misure dalla stessa adottate – le criticità segnalate fossero continuate, la Consob si riservava di adottare tutte le misure ritenute necessarie nei confronti della Rodeler Limited, compresa l'eventuale imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia;

CONSIDERATO che l'Autorità di vigilanza cipriota ha fornito riscontro alla suddetta richiesta Consob in data 5 luglio 2019, illustrando tra l'altro, le iniziative avviate nei confronti della Rodeler Limited;

CONSIDERATO che, in data 2 agosto 2019, la Consob ha trasmesso alla CySec ulteriori esposti da parte di clienti italiani della Rodeler Limited, relativi a fatti intervenuti fino al mese di luglio 2019, attinenti a profili in relazione ai quali la medesima CySec aveva comunicato di avere avviato misure, che facevano ritenere che l'impresa continuasse ad agire in violazione delle disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione ed in pregiudizio degli interessi degli investitori italiani. In tale sede la Consob ha, tra l'altro, evidenziato alla CySec, quale autorità competente a vigilare sull'impresa, la necessità di far conoscere ogni azione adottata dall'Autorità cipriota o in via di adozione nei confronti dell'impresa, al fine di assicurare il completo e definitivo superamento delle criticità lamentate da parte degli investitori italiani, riservandosi, in assenza di misure idonee, di intervenire ai sensi dell'art. 86, par. 1, della MiFID II;

CONSIDERATO che il riscontro da parte della CySec alla suddetta richiesta è stato sollecitato dalla Consob con note dell'8 ottobre 2019 e dell'11 novembre 2019. In particolare, con la nota dell'11 novembre 2019 sono stati, altresì, trasmessi gli ulteriori esposti pervenuti da parte di clienti italiani, relativi a fatti occorsi a luglio e ottobre 2019, che hanno lamentato irregolarità analoghe a quelle riferite negli esposti trasmessi in precedenza; sono state ribadite le richieste già formulate alla competente Autorità di vigilanza cipriota ed è stato chiesto di fornire un riscontro entro il termine del 29 novembre 2019;

CONSIDERATO che, nonostante le comunicazioni interlocutorie ricevute l'11 novembre 2019 e il 18 novembre 2019, la CySec non ha tuttora fornito riscontro alle note del 2 agosto 2019, dell'8 ottobre 2019 e dell'11 novembre 2019 e che è decorso infruttuosamente il termine del 29 novembre 2019;

CONSIDERATO che, negli esposti da ultimo ricevuti dalla Consob (relativi a circostanze verificatesi a luglio 2019 e ad ottobre 2019) e trasmessi alla CySec con la citata nota dell'11 novembre 2019, i clienti hanno lamentato circostanze di particolare gravità, quali la perdita totale del capitale investito, irregolarità nella classificazione della clientela e tecniche di marketing aggressive;

CONSIDERATO che, a novembre 2019, un'Autorità di vigilanza di un Paese UE ha trasmesso alla Consob informazioni in merito ad esposti presentati da n. 5 clienti italiani ad un agente collegato della Rodeler Limited stabilito in tale Paese UE e relativi, principalmente, alla comunicazione alla clientela di informazioni fuorvianti e alla prestazione di "raccomandazioni" di investimento da parte di addetti dell'impresa di investimento;

CONSIDERATO che, successivamente, all'invio alla CySec della suddetta nota dell'11 novembre 2019, è, altresì, pervenuto alla Consob un ulteriore esposto da parte di un cliente italiano che ha lamentato di essere stato sollecitato, da un addetto della Rodeler Limited, ad operare sulla piattaforma di trading ed ha evidenziato criticità concernenti l'impossibilità di comunicare con la Società e di chiudere le posizioni "aperte" per evitare perdite;

RITENUTO che le circostanze lamentate dagli investitori italiani – relative, in maniera specifica, all'utilizzo di tecniche di marketing aggressive, alla mancata informativa sugli effettivi rischi degli investimenti effettuati, alla comunicazione di informazioni fuorvianti alla clientela e ad irregolarità nella classificazione della clientela – risultano particolarmente critiche e significative in quanto segnaletiche di una condotta dell'impresa non aderente a quanto previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento, tra cui, in particolare, l'art. 24, parr. 1, 3, 4 e 5, e l'Allegato II della MiFID II;

RITENUTO altresì che le lamentele relative alla perdita totale del capitale investito potrebbero denotare un'operatività della Rodeler Limited non in linea con quanto stabilito dalle citate misure ESMA di product intervention in tema di CFD nonché dalle analoghe misure d'intervento a tutela degli investitori al dettaglio in materia di offerta di CFD adottate dalla Consob e, in particolare, dalla c.d. margin close-out rule;

RITENUTO che gli esposti ricevuti da ultimo dalla Consob, relativi anche a fatti intercorsi recentemente, comprovano che la Rodeler Limited, nonostante le misure adottate dalla competente Autorità di vigilanza cipriota, persiste nell'agire in contrasto con gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea ed in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori italiani;

RITENUTO, altresì, che la Rodeler Limited risulterebbe aver operato nei confronti di investitori italiani per il tramite di un agente collegato stabilito in un Paese UE diverso da Cipro e dall'Italia e, quindi, non in linea con quanto previsto dall'art. 27 del TUF;

RITENUTO che, fermo restando il dovere di vigilanza in capo alla CySec nella sua qualità di Autorità competente dello Stato di origine e in ragione dell'inadeguatezza delle misure allo stato adottate dalla stessa con riferimento all'operatività della Rodeler Limited, sia necessario assicurare tempestivamente la tutela degli investitori italiani, in attesa di acquisire dalla medesima CySec evidenze circa il definitivo superamento da parte dell'impresa delle criticità lamentate dai clienti negli esposti pervenuti alla Consob;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-quater, comma 4, del TUF;

SENTITA la Banca d'Italia;

INFORMATA la CySec;

I M P O N E:

Alla Rodeler Limited, con sede a Cipro, Limassol, 39, Kolonakiou Street, Frema Plaza, 1st Floor, Ayios Athanasios, CY-4103, con effetto dal momento della notifica, il divieto di prestare servizi in Italia, sollecitare ed acquisire nuova clientela in Italia nonché proseguire i rapporti con i clienti italiani esistenti, ad eccezione della chiusura dei rispettivi conti (liquidazione delle posizioni in essere e restituzione dei fondi di pertinenza), in linea con le istruzioni eventualmente impartite dai medesimi clienti.

Il presente provvedimento verrà notificato alla Rodeler Limited e pubblicato nel bollettino della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

18 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona