Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 21309

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico "AirBit Club" avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata rilevata nel web la presenza del sito https://airbitclub.com, i cui contenuti sono disponibili anche in lingua italiana, e del sito www.bitbackoffice.com;

RILEVATO che nel sito https://airbitclub.com, accessibile anche tramite l'indirizzo web www.airbitclub.com, "AirBit Club" prospetta al potenziale investitore la possibilità di sottoscrivere tre "appartenenze" (dette anche "membership"), denominate "Pro", "Pro3" e "Pro7", del valore, rispettivamente, di 1.000, 3.000 e 7.000 Dollari, che, a quanto si legge nel sito in discorso, darebbero diritto a ricevere fino al 50% dei profitti eventualmente generati sulla base di un "piano di compensazione" e tramite un c.d. "bonifico promozionale chiamato Reward". In particolare, il sito web https://airbitclub.com presenta al potenziale investitore l'opportunità sottoscrivere una delle predette "appartenenze" "Pro", "Pro3" e "Pro7" che si differenzierebbero tra loro in base alla durata dell'investimento, all'impiego di capitale richiesto e alla durata dell'investimento (rispettivamente, 225, 234 e 243 giorni);

RILEVATO che sul sito https://airbitclub.com si legge altresì che "Airbit Club" sarebbe "la più grande compagnia di criptoeconomia del mondo, essendo uno strumento finanziario per gli uomini di affari" e che essa "sulla base del pool di criptovalute esistenti e il suo aumento con la vendita di appartenenze [sarebbe] in grado di acquistare e vendere grandi quantità di Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum in case di scambio internazionale e contemporaneamente vendere quando il prezzo sale. Così, se ci sono profitti generati saranno distribuiti fino al 50% di loro fra tutti i membri del Club tramite il nostro piano di compensazione e di un bonifico promozionale chiamato Reward";

RILEVATO, inoltre, che il sito www.bitbackoffice.com si sostanzia di un'unica pagina contenente un avviso che reindirizza gli utenti al suddetto sito www.airbitclub.com/https://airbitclub.com;

RILEVATO, altresì, che sui siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com sono stati individuati generici riferimenti ad "AirBit Club";

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa da "AirBit Club" sembrerebbe prospettare agli utenti la possibilità di acquistare "appartenenze" per ricevere rendimenti che verrebbero corrisposti, allo spirare di un determinato termine, e consisterebbero in una quota parte dei proventi derivanti dalla attività che "AirBit Club" asserisce di svolere. Gli utili deriverebbero dall'attività di compravendita di cospicui volumi di criptovalute svolta da "AirBit Club" che poi retrocederebbe parte di tali utili (i rendimenti) agli investitori che aderiscono all'iniziativa in discorso;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'utente impieghi il proprio capitale per l'acquisto delle cc.dd. "appartenenze" (b) in virtù dell'anzidetto acquisto è promesso un rendimento predeterminato (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che il rendimento è correlato all'importo versato per l'acquisto delle cc.dd. "appartenenze" e che all'utente non viene richiesto di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO, pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento in esame, per quanto detto, sembra possedere le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che l'iniziativa in discorso sarebbe stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei piani di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO che l'offerta posta in essere tramite i siti https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com risulta tuttora in corso nonché rivolta anche agli investitori italiani in quanto il sito https://airbitclub.com, al quale rinvia il sito www.bitbackoffice.com, è consultabile anche in lingua italiana;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa posta in essere da "AirBit Club", volta alla promozione dell'acquisto delle cc.dd. "appartenenze", sembra configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non sembrerebbe ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a ) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

D E L I B E R A:

È sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto le cc.dd. "appartenenze", posta in essere da "AirBit Club" tramite i siti https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob e sul sito internet dell'Istituto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

25 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona