Delibera n. 20040 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20040
Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati “Buy to rent” svolta anche tramite il sito www.alessiocavalieri.it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza del sito www.alessiocavalieri.it riconducibile al sig. Alessio Cavalieri;
RILEVATO che, all’interno del sito www.alessiocavalieri.it è presente un blog nel quale è stato rinvenuto un post del 22 aprile 2017 intitolato “come creare una rendita automatica” in cui gli utenti vengono tra l’altro invitati a visualizzare la sezione del sito in esame denominata “Buy to Rent”;
RILEVATO che nella riferita sezione il sig. Alessio Cavalieri invita gli utenti a “scaricare” una presentazione dell’iniziativa “Buy to rent” tramite slides (e-book) e quattro video gratis per capire “Come ottenere profitti mensili ricorrenti e un aumento del fatturato di oltre l’80% annuo dal business automatico del Buy to rent”;
RILEVATO che dall’esame della documentazione acquisita (filmati compresi) è emerso che il sig. Cavalieri prospetta agli utenti la possibilità di diventare “partner fornitori” di un’azienda (cd. “società madre”) e di guadagnare un “canone/profitto mensile” pari ad almeno 350 Euro, mettendo a reddito beni mobili/immobili che il “partner fornitore” “acquista” (da un cd. “gruppo di acquisto”), per conto della stessa azienda;
RILEVATO in particolare che nelle slides di presentazione il sig. Alessio Cavalieri afferma di “collabor[are] con un’azienda che ha avuto 2 idee geniali per velocizzare la crescita: (i) di creare un gruppo d’acquisto tramite una società che seleziona i beni che servono all’azienda principale, e che offre il suo servizio di selezione ai fornitori, permettendo così a tutti di poter partecipare alle forniture, in quanto a tutto pensa il gruppo d’acquisto; (ii) di fare acquistare i beni a privati e aziende che stanno cercando un’attività imprenditoriale o opportunità di incrementare i profitti, e che immediatamente li rivendono all’azienda che necessita dei beni con il loro ricarico”.
E ancora “L’azienda madre ci paga il bene da noi fornito con canoni mensili (rent to buy) più una maxirata finale a saldo, avendo così a disposizione i beni che gli necessitano per lavorare e fare affari in tempi molto veloci. Avere a disposizione una formula che offre un business chiavi in mano in un circuito consolidato, dove acquisto ad un prezzo fisso e rivendo immediatamente al cliente trovatomi ad un prezzo più alto stabilito da contratto, quindi con un profitto certo. Tu acquisti sul venduto, in quanto i partner fornitori aderiscono solo se l’azienda madre manifesta la necessità di una fornitura. Nessun rischio di invenduto. Hai un profitto già stabilito da contratto e nessuna gestione operativa, in quanto grazie al gruppo d’acquisto tutte le mansioni di selezione, ricerca, logistica sono compiute”;
RILEVATO che nelle ridette slides viene fornita una descrizione della procedura che il “partner fornitore” deve seguire. In particolare, “LA PROCEDURA PER IL PARTNER/FRONITORE [si articola] IN 3 PASSI: Uno: Acquistare un bene/i o parte immobile/mobile versando solo una caparra a partire da 5.000€ senza l’obbligo di acquistarlo (oggetto del tuo business); Due: Mettere immediatamente il bene a reddito e ricevere un canone/profitto mensile da min.350 euro mese; Tre: A fine contratto, di soli 12 mesi, scegliere se vendere del tutto il bene ricevendo la maxirata finale, recuperando così la caparra versata, o continuare a percepire i canoni mensili. Tutto questo senza che tu muova un dito in quanto la formula prevede tutto il processo del business!”;
RILEVATO che all’interno della presentazione è inoltre rinvenibile uno schema riepilogativo della suddetta iniziativa, nel quale si fa riferimento alla possibilità di ottenere un “ROI annuo pari all’84%”;
RILEVATO che le medesime informazioni vengono rese anche attraverso filmati nei quali il sig. Alessio Cavalieri illustra i contratti che regolano l’iniziativa “Buy-to-rent”;
RILEVATO che nel filmato dedicato alla descrizione dei predetti contratti viene specificato che “l’importo versato a titolo di caparra, oltre a non essere assoggettato al pagamento dell’IVA, consentirebbe agli utenti di non intestare i beni al 100% a loro nome”;
RILEVATO che secondo quanto affermato dal sig. Alessio Cavalieri l’utente/investitore acquisterebbe dal “gruppo di acquisto” un bene “già rivenduto” alla società madre “senza correre alcun rischio” in quanto i due contratti (acquisto e vendita) verrebbero stipulati dall’utente “contestualmente”;
RILEVATO che la struttura dell’operazione è presentata come un’opportunità di investimento; VISTO che, secondo la definizione fornita dall’art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell’offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l’attività abbia ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che:
- il cd. “gruppo di acquisto” altro non sarebbe che una “società creata dall’azienda madre”;
- l’azienda madre si avvarrebbe di tale gruppo di acquisto per l’individuazione dei beni che le occorrerebbero per lo svolgimento dell’attività di impresa;
- il “gruppo di acquisto” una volta individuati i beni a “prezzi vantaggiosi” li offrirebbe “per quote” al pubblico dei risparmiatori;
- l’investitore/acquirente non entra mai in possesso del bene in quanto lo stesso viene “acquistato già rivenduto all’azienda madre”;
CONSIDERATO che l’acquisto del bene da parte dell’investitore e la contestuale vendita dello stesso all’azienda madre mirerebbero a giustificare, da un lato, la dazione delle somme di denaro da parte dell’investitore al gruppo di acquisto, dall’altro, la corresponsione del rendimento periodico da parte della società madre all’investitore, il quale alla scadenza del contratto otterrebbe anche la restituzione del capitale inizialmente conferito;
RILEVATO infatti:
- che all’investitore viene chiesto esclusivamente di corrispondere un importo definito in misura fissa pari a 5.000 euro corrispondente al valore della singola quota di ciascun bene;
- che a fronte del conferimento della somma di denaro l’investitore otterrebbe un rendimento mensile definito in misura fissa di euro 350,00 pari al 7% del valore della singola quota, senza che allo stesso venga chiesto il compimento di alcuna attività se non quella esclusiva del conferimento della somma di denaro;
RITENUTO che i due contratti, funzionalmente collegati tra loro, sono parti di un disegno unitario e vanno pertanto unitariamente intesi essendo l’operazione caratterizzata esclusivamente: (i) dalla dazione di una somma di denaro da parte dell’investitore in favore di una imprecisata “società”; (ii) dalla corresponsione, su base periodica mensile, in favore dell’investitore di un rendimento prestabilito e calcolato in rapporto al valore delle quote acquistate;
CONSIDERATO quindi che l’oggetto della proposta negoziale sia da considerare al pari di un investimento di natura finanziaria, in quanto tale rientrante nella nozione di prodotto finanziario ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), i contratti di investimento di natura finanziaria denominati “Buy to rent” sembrano possedere le caratteristiche del prodotto finanziario;
RILEVATO che nella documentazione acquisita e nel sito www.alessiocavalieri.it il sig. Alessio Cavalieri fornisce una descrizione dell’iniziativa ed evidenzia i vantaggi che l’investitore conseguirebbe per effetto dell’adesione alla proposta negoziale, tra cui la possibilità di conseguire un ROI annuo dell’84%;
RILEVATO che l’iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l’offerta in esame sarebbe rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che il sito www.alessiocavalieri.it è redatto in lingua italiana e l’iniziativa è riconducibile ad un soggetto italiano, il sig. Alessio Cavalieri, residente in Italia;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l’offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, fondato il sospetto che l’attività volta all’offerta degli investimenti di natura finanziaria denominati “Buy to rent” presenta le caratteristiche di un’offerta pubblica di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l’art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
RILEVATO che in relazione all’attività posta in essere dal sig. Alessio Cavalieri non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA, altresì, l’inesistenza di evidenti cause di esenzione;
CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
RILEVATO che l’offerta al pubblico di detti prodotti finanziari risulta, a tutt’oggi, in corso di svolgimento;
VISTO l’art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ai sensi del quale “la Consob può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l’offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo [che disciplina l’offerta al pubblico di prodotti finanziari] o delle relative norme di attuazione”;
CONSIDERATA l’urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato
D E L I B E R A:
E’ sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l’offerta al pubblico dei contratti di investimento di natura finanziaria denominati “Buy to rent” effettuata anche tramite il sito www.alessiocavalieri.it
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
21 giugno 2017
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese