Delibera n. 19689 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico delle shares della White Rock Assets ltd. svolta anche tramite il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza del sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it riconducibile al sig. Alessio Cavalieri;
RILEVATO che, all'interno del sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it sono presenti informazioni che descrivono il progetto denominato "White Rock the Family Company" promosso dalla White Rock Assets Ltd, società iscritta nel registro delle imprese del Regno Unito, di cui il sig. Alessio Cavalieri risulta essere il director;
RILEVATO che il progetto "White Rock" viene presentato come un progetto che "non cerca soci per fare business attirandoli con rendite elevate ma offre … l'opportunità di partecipare agli utili di una società che si propone sul mercato finanziario con una struttura importante". In particolare, secondo quanto affermato nel sito, il progetto in parola consente "a tutte le persone interessate di Con questa procedura la società rende i soci parte integrante dell'impresa, condivide annualmente gli utili e dà la possibilità alle persone di cedere le quote … L'essere effettivamente soci tutela l'investitore in maniera importante, il quale non si trova in mano un semplice contratto ma un certificato che prova la proprietà della sua quota registrato e numerato presso il registro delle imprese ...";
RILEVATO, altresì, che nel sito viene affermato che aderendo al progetto l'investitore diventa "socio di una società che condivide utili con percentuali a doppia cifra", è in grado di "diversificare [gli investimenti] in settori ad alto rendimento e basso rischio" nonché di "partecipare a tutte le iniziative di guadagno future che la società riserva ai propri soci … per avere rendite mensili altissime";
RILEVATO che nel sito è presente un form di contatto per mezzo del quale i soggetti interessati possono contattare l'ideatore dell'iniziativa;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che con l'acquisto "delle shares" la società consente all'investitore "di diventare proprietario della società in base al capitale apportato" e di acquisire "effettivamente" lo status di socio;
CONSIDERATO che, per effetto dell'acquisto delle shares, il socio ha diritto alla partecipazione agli utili il cui ammontare è collegato all'entità della partecipazione detenuta;
CONSIDERATO che l'investitore non si "troverebbe in mano" un "semplice contratto" ma un "certificato che prova la proprietà della quota" [i.e. rappresentativo della partecipazione] che "può essere ceduto";
CONSIDERATO quindi che l'oggetto della proposta negoziale è da considerare al pari di una partecipazione azionaria, in quanto tale rientrante nella nozione di valore mobiliare ex art. 1, comma 1-bis, lett. a) del Tuf, riconducibile nell'alveo della categoria degli strumenti finanziari;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le "shares" della White Rock Assets Ltd. possiedono le caratteristiche del prodotto finanziario;
CONSIDERATO, in particolare, che tali strumenti sono riconducibili alla nozione di "strumento finanziario comunitario" di cui all'art. 93-bis, comma 1, del Tuf;
RILEVATO che nel sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it il sig. Alessio Cavalieri fornisce una descrizione della società, del progetto "White Rock" ed evidenzia i vantaggi che l'investitore consegue per effetto dell'acquisto delle shares della società, tra cui la possibilità di conseguire elevati rendimenti ["utili a doppia cifra"], diversificare gli investimenti e la possibilità di "partecipare a tutte le iniziative di guadagno future che la società riserva ai propri soci … per avere rendite mensili altissime";
RILEVATO che l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it è redatto in lingua italiana e l'iniziativa è riconducibile ad una società amministrata da un soggetto italiano, il sig. Alessio Cavalieri, residente in Italia;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta delle shares della White Rock Assets Ltd presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla White Rock Assets Ltd. non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA l'inesistenza di evidenti cause di esenzione;
VISTA la delibera n. 19662 del 6 luglio 2016, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. a) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto le shares della White Rock Assets Ltd effettuata anche tramite il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it;
CONSIDERATO che il sig. Cavalieri cui è riconducibile il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it e che risulta altresì essere il director della White Rock Assets Ltd non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "strumento finanziario" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia delle shares della White Rock Assets Ltd. effettuata anche tramite il sito www.investimentiimmobiliarivincenti.it
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
27 luglio 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas