Delibera n. 20482 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20482
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 20330 del 7 marzo 2018, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 7-octies lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento recante l'ordine di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf in riferimento ai siti www.capmb.com, www.capmbeu.com e www.capmbit.com;
RILEVATO che dalle successive verifiche sul sito www.capmbeu.com è emerso che:
i. accedendo alla versione italiana del sito www.capmbeu.com, si viene attualmente reindirizzati in modo automatico al sito www.capitalmbit.com, che è consultabile in Italiano e che riporta nella sezione "Contatti" due indirizzi di posta elettronica (support.it@capmb.com e compliance.it@capmb.com) e un'utenza telefonica (+390256569869), tutti dedicati agli utenti italiani;
ii. cliccando sul link denominato "Registrazione", l'utente viene direttamente indirizzato alla pagina https://my.capitalmarketbanc.com, redatta in Italiano, dove è presente un apposito form per l'inserimento delle credenziali finalizzato all'apertura di un conto, con cui l'utente ha la possibilità di fare trading sul mercato valutario (Forex) e in CFD attraverso la piattaforma MT4;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Micro", "Standard" e "Pro", distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per benefits;
iv. secondo quanto indicato nella sezione "Termini e Condizioni", il sito in discorso "is operated by Joshua Partners EOOD", con asserita sede in Bulgaria;
v. inoltre, in calce ad ogni pagina del sito viene menzionata anche un'altra società, la Joshua Development Ltd con dichiarata sede in Dominica. Le medesime informazioni sono riportate nella pagina https://my.capitalmarketbanc.com, dove viene specificato che la stessa è "owned and operated by the group of companies".
CONSIDERATO che l'attività svolta anche tramite il sito www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta anche tramite il sito e la pagina web sopra menzionati, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto gli stessi sono consultabili anche in Italiano e non vi sono meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani; inoltre, avuto riguardo al sito www.capitalmbit.com, vengono riportati due indirizzi di posta elettronica e un numero di telefono, specificamente dedicati agli utenti italiani;
RILEVATO altresì che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di "CMB Capital Markets Banc" hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading sui siti sopra menzionati e attraverso la pagina web in discorso;
CONSIDERATO che le società Joshua Partners EOOD e Joshua Development Ltd non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 giugno 2018
IL PRESIDENTE
Mario Nava