Delibera n. 20658 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20658
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.iridesmarketing.it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.iridesmarketing.it è emerso che:
i. il sito www.iridesmarketing.it risulta attivo e redatto in lingua italiana;
ii. nella home page è riportata la dicitura "operiamo con regolare licenza CONSOB su piattaforme di investimento europee e americane";
iii. nel sito è presente una sezione denominata "Consulenze-finanziarie" nella quale viene, tra l'altro precisato che "il team di IRIDE S MARKETING INT [accompagna] i propri clienti ad investire sui mercati finanziari con tranquillità" e che lo stesso team, "attraverso il proprio Financial Advisor", consiglia e aiuta i "clienti a gestire i propri conti di investimento per avere buoni rendimenti";
iv. in tale sezione vengono, poi, prospettati due diversi "format" di consulenza finanziaria, che, tra l'altro, includono anche l'utilizzo di un "robot per Trading Automatico";
v. nella sezione denominata "bitcoin-criptovalute" viene prospettata agli utenti la possibilità di "guadagnare molto" aprendo un e-wallet e comprando Bitcoin e altre criptovalute;
vi. in tale sezione viene inoltre precisato che la IRIDE S Marketing Int SIM S.p.A. "attraverso i suoi esperti broker assiste i clienti per fare trading con le criptovalute e guadagnare oltre che dal cambio e dalla rivalutazione della criptovaluta stessa, anche dalle operazioni sulla borsa facendo scalping";
vii. il sito www.iridesmarketing.it è riconducibile alla società IRIDE S Marketing Int SIM S.p.A. con sede a Udine.
CONSIDERATO che l'attività svolta anche tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è stato constatato che tramite il sito www.iridesmarketing.it viene offerto ai clienti il servizio di consulenza finanziaria nonché la possibilità di procedere all'apertura di un conto denominato "futures trading account". Inoltre all'interno del sito vi sono riferimenti all'auto-trading, operatività riconducibile alla prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli.
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.iridesmarketing.it, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tale sito è redatto esclusivamente in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società IRIDE S Marketing Int SIM S.p.A., contrariamente a quanto indicato nella home page del sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.iridesmarketing.it, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese