Delibera n. 20659 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20659
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “lotti” del “programma” d'investimento della Risolvo s.r.l., effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina facebook https://www.facebook.com/risolvobroker-assicurativo-437198853128484/
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”);
RILEVATO che a seguito degli accertamenti svolti dalla Consob è emersa la presenza nel web del sito internet www.risolvobroker.it, riconducibile alla società Risolvo s.r.l. e redatto in lingua italiana;
RILEVATO che nella sezione “Progetti e Partnership” del menzionato sito la Risolvo s.r.l. si presenta agli utenti come una società che ha «la volontà di democratizzare il mercato, utilizzando le tecnologie più avanzate, riuscendo così nell'intento di abbassare i costi e potendo[si] per questo rivolgere anche al risparmiatore con minori possibilità economiche»;
RILEVATO che nell'anzidetta sezione del sito la società, rivolgendosi sia al «piccolo risparmiatore» sia a «coloro che possono investire cifre superiori ai 500k», offre la possibilità «di ottenere significativi rendimenti anche su investimenti molto contenuti», indicati come «family fund», nonché l'acquisto di «lotti da 10 mila euro/USD sino ai 5M»;
RILEVATO che sul sito sono, inoltre, riportati alcuni grafici che evidenziano l'andamento dei rendimenti su base settimanale e mensile, con riferimento agli anni 2013 – 2016. A tale riguardo, in particolare, è scritto: «Vogliamo mostrare infine i livelli medi di rendimento degli ultimi anni indicando significativamente i picchi minimi mensili, che per la maggior parte dei risparmiatori italiani rappresentano, nella migliore delle ipotesi, rendimenti da capogiro. Di seguito l'anno 2016 con il rendimento massimo del mese di Luglio [36,85%]. I grafici successivi si riferiscono agli anni 2015, 2014 e 2013 (mese di agosto, da quando è partito il programma da noi prescelto). E' facile osservare come dalla partenza del programma sino al termine del 2016, in poco più di 40 mesi, il rendimento abbia sfiorato i 1400 punti percentuali di rendimento»;
RILEVATO che Risolvo s.r.l. promuove la propria attività anche tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484/, ove è presente un post che segnala la menzionata sezione “Progetti e Partnership” del sito www.risolvobroker.it e invita l'utente a effettuare investimenti con la società allo scopo di ottenere rendite passive («Ci ammazziamo la vita per cercare di produrre denaro. Ed il denaro si gode la nostra vita. Ce la succhia…ce la divora. Da oggi, facciamo lavorare il ns. denaro. E LA VITA GODIAMOCELA NOI!!!E' il momento di passare a FINTECH!!!»);
RILEVATO che nel contratto di acquisto dei “lotti” fatto sottoscrivere da Risolvo s.r.l. ai propri clienti vengono indicati, in termini standardizzati: 1) l'importo dei “lotti” acquistati; 2) la durata dell'immobilizzazione; 3) le percentuali di rendimento, variabili tra il 90%, il 120% e il 180% a seconda che il conferente scelga come prima scadenza di corresponsione dei rendimenti, rispettivamente, l'opzione «Mensile», «Semestrale» ovvero «Annuale»;
RILEVATO che l'acquisto dei “lotti” è presentato come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito compreso tra un minimo e un massimo espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto da Risolvo s.r.l. a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;
RITENUTO che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario”, l'investimento proposto da Risolvo s.r.l., sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di “un investimento di natura finanziaria”;
RILEVATO, altresì, che nel sito www.risolvobroker.it e nel contratto fatto sottoscrivere da Risolvo s.r.l. ai clienti sono presenti informazioni che contengono una rappresentazione delle caratteristiche della proposta di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RILEVATO che nel sito e nel contratto anzidetti l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire sui contenuti dell'accordo contrattuale;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, il contratto di acquisto dei “lotti” viene fatto sottoscrivere a investitori italiani e il sito www.risolvobroker.it è redatto in lingua italiana e pienamente intelligibile;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da Risolvo s.r.l. volta alla promozione dei “lotti” descritti all'interno del proprio sito e del contratto fatto sottoscrivere ai clienti presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla Risolvo s.r.l. non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA, altresì, l'inesistenza di evidenti cause di esenzione;
VISTA la delibera n. 20550 del 2 agosto 2018, con la quale la CONSOB, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del TUF ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto “lotti” del “programma” d'investimento della Risolvo s.r.l., effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484/;
CONSIDERATO che la società non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del TUF, in base al quale la Consob può “vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”
D E L I B E R A:
E' vietata l'offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Risolvo s.r.l..
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
31 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese