Delibera n. 20807 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20807
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs.n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione degli artt. 18 e 18-bis del Tuf posta in essere anche tramite il sito internet www.opzionefinanza.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.opzionefinanza.com è emerso che:
i. mediante il sito web in esame viene promosso un servizio di "consulenza indipendente in campo bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale" che consisterebbe nella "pianificazione" e "nella gestione del risparmio" degli utenti interessati;
ii. nella sezione "Chi siamo" del sito in parola, si legge che "Noi di Opzione Finanza ci rivolgiamo in modo particolare al piccolo risparmiatore che, più di ogni altro soggetto, ha bisogno di essere assistito nella pianificazione dei propri risparmi e nel raggiungimento dei propri obiettivi. Le nostre competenze nella gestione del risparmio, unite alla nostra indipendenza, ci consentono di individuare sul mercato gli strumenti più efficienti per soddisfare le aspettative di sicurezza e di guadagno del cliente"; in tale contesto, il sig. Antonio Vaccaro "si propone come consulente finanziario indipendente per offrire al cliente un servizio di consulenza ‘puro', ossia privo di conflitto di interesse. Nel sito www.opzionefinanza.com illustra tutti i difetti del sistema bancario e assicurativo e propone la consulenza indipendente come unica soluzione per salvaguardare gli interessi dei risparmiatori";
iii. nella sezione "Mission" del sito in discorso viene poi specificato che "Dopo aver effettuato una ‘radiografia' dettagliata della situazione patrimoniale del cliente, il nostro compito è quello di aiutarlo a selezionare il prodotto ideale per ogni specifica esigenza. Grazie ad un giusto equilibrio tra rischio e rendimento, al contenimento dei costi e al monitoraggio costante dell'investimento, portiamo il cliente ad ottimizzare le prestazioni del suo investimento e a raggiungere i suoi obiettivi in maniera più veloce, sicura ed economica".
CONSIDERATO che la sopra descritta attività, promossa tramite il sito internet sopra menzionato, consultabile in lingua italiana, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF (ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche") e all'art. 18-bis del TUF ai sensi del quale "La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti";
CONSIDERATO che Antonio Vaccaro e Opzione Finanza di Antonio Vaccaro menzionati nel succitato sito internet non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritti nell'albo delle SIM e delle imprese di investimento tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF né nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, presso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione della richiamata disciplina;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione degli artt. 18 e 18-bis del D.lgs.n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.opzionefinanza.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano di servizi di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
7 febbraio 2019
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese