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Bollettino


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Delibera n. 20835

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.brokerz.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.brokerz.com è emerso che:

i. il sito internet www.brokerz.com, attivo e redatto in lingua inglese, dispone di un'area, riservata agli utenti registrati, fruibile anche in italiano;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di effettuare operazioni sul mercato valutario (Forex), su criptovalute e CFDs;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

iv. in calce alle pagine web dello sito internet www.brokerz.com, rispettivamente nelle sezioni "Business Info" e "High Risk warning", sono indicate le società "All Media Eood" con sede in Bulgaria e Brokerz Ltd con sede in Saint Vincent e Grenadine;

v. all'interno del sito sono indicati l'indirizzo email "support@brokerz.com" e l'utenza telefonica numero "+442080683493".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari tramite il quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.brokerz.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto: a) l'area riservata del sito in questione, dalla quale è possibile depositare fondi sul proprio conto online ed impartire gli ordini di acquisto/vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari, è disponibile anche in lingua italiana b) le comunicazioni telefoniche e via email con i potenziali investitori risultano in italiano, c) la documentazione informativa concernente l'attività posta in essere mediante il predetto sito internet ed inviata via email ai potenziali investitori è redatta in italiano;

CONSIDERATO che i soggetti indicati all'interno del sito non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.brokerz.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 febbraio 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese