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Bollettino


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Delibera n. 20850

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.richmondfg.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.richmondfg.com è emerso che:

i. il sito www.richmondfg.com, registrato da un utente sconosciuto, è redatto in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di operare sul mercato valutario (Forex) e di fare trading su CFD, aventi come sottostante indici, materie prime e azioni, attraverso la piattaforma MT4;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Micro", "Mini", "Silver", "Gold", "Diamond" e "Vip" distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per i benefits corrisposti agli utenti;

iv. in calce alla home page e nella sezione "Terms & Conditions" è indicata la società Elit Property Vision Ltd con asserita sede in Bulgaria;

v. il sito www.richmondfg.com ed i servizi ivi offerti sarebbero, pertanto, riconducibili alla Elit Property Vision Ltd con asserita sede in Bulgaria.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.richmondfg.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.richmondfg.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è redatto in italiano ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione agli utenti italiani;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.richmondfg.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 marzo 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese