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Bollettino


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Delibera n. 20866

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.cfdpremium.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.cfdpremium.com è emerso che:

i. il sito www.cfdpremium.com risulta redatto anche in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di di effettuare operazioni di compravendita su valute, CFDs, indici e metalli preziosi tramite la piattaforma MT5;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

iv. all'interno della sezione "Terms and Conditions" nonché in calce alle pagine internet del sito www.cfdpremium.com è indicato che questo "is owned by Silver Wolf Limited" con sede alle Marshall Islands;

v. nella sezione del sito internet denominata "Forma di contatto", è presente l'indirizzo email support@cfdpremium.com.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.cfdpremium.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tale sito è consultabile in italiano ed è stata riscontrata attività di cold calling unitamente alla presenza di comunicazioni email redatte in lingua italiana provenienti dalla casella di posta elettronica cesarefacinifx@gmail.com;

CONSIDERATO che il sito non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata Silver Wolf Limited non è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.cfdpremium.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona