Delibera n. 20867 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20867
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.centrobancitaly.com, www.mycentrobancitaly.com e www.centrobancit.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate sul sito web www.centrobancitaly.com è emerso che:
i. il sito internet www.centrobancitaly.com risulta redatto anche in lingua italiana;
ii. in fase di registrazione al sito e attivazione del conto online l'utente viene automaticamente reindirizzato ai siti internet www.mycentrobancitaly.com e www.centrobancit.com;
iii. tramite i siti internet www.mycentrobancitaly.com e www.centrobancit.com, entrambi disponibili anche nella versione in lingua italiana, è possibile accedere all'area riservata ed installare l'apposita piattaforma MT4;
iv. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di effettuare operazioni di compravendita su forex, criptovalute, CFDs, indici e commodities;
v. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
vi. all'interno dei predetti siti internet è indicata la società denominata Sucaba Enterprise Ltd con sede alle Marshall Islands;
vii. nella sezione "Contatto" del sito internet www.centrobancitaly.com è indicato l'indirizzo email support.it@CentroBanc.com unitamente a un'utenza telefonica dedicata agli utenti residenti in Italia.
VISTE le Delibere nn. 20480 del 12 giugno 2018 e 20846 del 13 marzo 2019 con le quali la Consob ai sensi dell'art. 7-octies del Tuf ha adottato i provvedimenti recanti l'ordine di porre termine alle violazioni dell'art. 18 del Tuf poste in essere tramite i siti internet www.centrobanc.com e www.ptbanc.com entrambi riconducibili alla società denominata Sucaba Enterprise Ltd;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.centrobancitaly.com, www.mycentrobancitaly.com e www.centrobancit.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tali siti sono consultabili anche in italiano;
CONSIDERATO che il sito non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata Sucaba Enterprise Ltd non è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite i siti www.centrobancitaly.com, www.mycentrobancitaly.com e www.centrobancit.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
27 marzo 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona