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Bollettino


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Delibera n. 20869

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.grandfxpro.com, è emerso che:

i. il sito www.grandfxpro.com, registrato in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;

ii. al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, viene prospettata la possibilità di operare nel trading on line mediante una piattaforma denominata "Metatrader4" su "Azioni, Indici, Commodities, Forex e criptovalute";

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto diversamente denominate a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi ("basic", "bronze","silver", "gold", "platinum" e "black");

iv. all'esito della registrazione è possibile accedere alle pagine web www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com, attraverso le quali è possibile, rispettivamente, accedere al proprio account per effettuare versamenti e usufruire di una versione dimostrativa della piattaforma di trading;

v. in calce ad ogni pagina del sito www.grandfxpro.com viene indicata la società "Apsilon LTD", con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines; nella sezione "terms and conditions" si fa riferimento ad un soggetto denominato "Grand Fx Pro", indicato come "la società".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto sono consultabili anche in italiano;

CONSIDERATO che il soggetto menzionato nei siti internet non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite www.grandfxpro.com, www.my.grandfxpro.com e www.trade.grandfxpro.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona