Delibera n. 20898 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20898
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.gmtcrypto.ch
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sui siti internet www.gmtcrypto.ch e https://gmt-crypto.com, è emerso che:
i. il sito www.gmtcrypto.ch, registrato in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;
ii. al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, viene prospettata la possibilità di operare nel trading on line tramite diverse piattaforma denominate"Gmtcrypto MT4", "GMTcrypto MT5", "GmtcryptocTrader" e "GMTcrypto mercati", accedendo a "piani di investimento incredibili" su valute, criptovalute, materie prime, metalli preziosi e su "altri mercati", avvalendosi anche di "servizi di consulenza dedicati";
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
iv. in calce ad ogni pagina del sito www.gmtcrypto.ch si fa riferimento ad un soggetto denominato "GMTCRYPTO"; nella sezione "contattaci" sono riportati un indirizzo Svizzero, un indirizzo email e un recapito telefonico con prefisso italiano (+39 0438 1736731);
v. nella "privacy policy" si fa menzione alla società Crypto Consulting LTD, senza alcuna menzione della sede;
CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento tramite il siti internet www.gmtcrypto.ch, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il primo è consultabile anche in italiano e in quanto è stata riferita e comprovata attività di c.d. "cold calling" da parte di soggetti operanti per i siti in discorso;
CONSIDERATO che il soggetto in discorso non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto Crypto Consultancy LTD non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite i siti www.gmtcrypto.ch consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 aprile 2019
IL PRESIDENTE>
Paolo Savona