Delibera n. 20910 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20910
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere dalla "The-Bitcoin Codes" tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sulla pagina web http://it.thebitcoinscodes. com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160 è emerso che:
i. la pagina risulta redatta in lingua italiana;
ii. la pagina invita a «Uni[rsi] al The Bitcoin Code […] un gruppo riservato esclusivamente agli iscritti» al fine di «Sfrutta[re] il successo dei Bitcoin e guadagna[re] € 13,000 garantiti in 24 ore esatte». In particolare, la pagina promuove «un programma per effettuare contrattazioni in Bitcoin che ha generato che ha generato profitti per 18.484.931,77 € solo negli ultimi 6 mesi»;
iii. per poter utilizzare il predetto programma è necessario effettuare la registrazione sulla pagina. Una volta effettata la registrazione, si riceve un messaggio di posta elettronica di "The-Bitcoin Codes" che conferma l'avvenuta «registrazione del[l']account su CryptoKartal» e invita a effettuare l'accesso all'«area cliente personale sul sito web di The-Bitcoin Codes» per «effettuare un deposito» e, in tal modo, «attivare il software».
CONSIDERATO che la "CryptoKartal" non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento;
CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160 è riconducibile alla promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento di cui agli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento intermediari") in quanto sono offerti tramite il canale Internet i servizi di investimento prestati da terzi (nello specifico, dalla menzionata "CryptoKartal");
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività tuttora in corso di svolgimento tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160 è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina è redatta in Italiano e il messaggio visualizzato dagli utenti registrati è redatto in Italiano;
CONSIDERATO che "The-Bitcoin Codes" operante tramite la pagina web in discorso non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO il combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del TUF («La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento […]») e dell'art. 125, comma 1, del Regolamento intermediari («Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche italiane e di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia […] autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis) del Testo Unico, […] possono procedere alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza […] di servizi e attività d'investimento prestati da altri intermediari»), secondo cui la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento è attività riservata agli intermediari finanziari autorizzati ex art. 18, comma 1, del TUF alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale offerta mediante promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari, posta in essere in violazione degli artt. 18, comma 1, e 32, comma 2, del TUF e 125, comma 1, del Regolamento intermediari;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob «può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione degli artt. 18, comma 1, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e 125, comma 1, del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, posta in essere da "The-Bitcoin Codes" tramite la pagina web http://it.thebitcoinscodes.com/?TrackingID=769&ClickID=1024e37479bbedf8bc7def95e88c2d&SubCampaignID=1160 e consistente nell'offerta mediante promozione e collocamento a distanza nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento prestati da altri intermediari.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 maggio 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona